Con Risposta a interpello n 60/2025 le Entrate hanno replicato a dubbi sull’applicabilità del credito di imposta 4.0.
In particolare, la replica è ad una impresa istante che ha acquistato un impianto 4.0 da destinare alla propria attività produttiva, pagando l’acconto del 20% e formalizzando l’accordo con l’accettazione da parte del fornitore.
Nel corso del 2022 durante la realizzazione di tale impianto, l’impresa ha effettuato un ulteriore investimento con un secondo macchinario che, pur essendo collegato all’Impianto originario, costituisce un elemento autonomo della stessa linea produttiva.
L’installazione dell’intera linea produttiva, comprensiva quindi del secondo macchinario, ha comportato la necessità di realizzare dei lavori idraulici per consentire il funzionamento complessivo dell’impianto.
Tali oneri accessori sono stati sostenuti nell’anno 2022 e non avrebbero potuto essere programmati né stimati in fase di progettazione dell’impianto.
Pertanto l’impresa chiede chiarimenti sulla corretta applicazione del “credito d’imposta 4.0” per i due investimenti effettuati e in particolare domanda quale sia la percentuale di agevolazione da applicare agli oneri sostenuti per tali interventi.
Precisa a tal proposito che il versamento dell’acconto per la prenotazione, copriva una quota dell’investimento che a posteriori si è rivelata inferiore al 20% dell’investimento totale, fissato dalla norma per accedere al beneficio.
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1) Credito 4.0: la spettanza per oneri non preventivabili
Al caso di specie l’Agenzia ha replicato che il credito d’imposta in esame è un’agevolazione riconosciuta alle imprese per gli investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture che operano nel territorio dello Stato.
Dopo l’analisi della normativa di riferimento a partire dalla legge di Bilancio 2020 che ha dato il via all’agevolazione fino alla proroga e alla rimodulazione, introdotte dalla legge di Bilancio 2021 (articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge n. 178/2020) viene chiarito che relativamente alle percentuali di fruibilità del credito si ricorda che: “per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro (comma 1056);
per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro (comma 1057)”.
Pertanto l’Agenzia ritiene che, in presenza di tutti i presupposti richiesti dalla disciplina, nei confronti del costo dell’impianto principale, sempre che sia stata correttamente effettuata la relativa prenotazione nel corso del 2021, il credito d’imposta spetti nella misura del 50% (articolo 1, comma 1056 della legge n. 178/2020).
Per l’investimento nel macchinario 2 e oneri accessori l’impresa potrà fruire del credito d’imposta nella misura del 40%, (articolo 1, comma 1057 della legge n. 178/2020) trattandosi di un investimento effettuato tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022 per il quale non vi è stata alcuna prenotazione.
Nei confronti degli oneri non preventivabili accessori eseguiti nel 2022, riguardanti sia l’impianto sia il secondo macchinario, potrà fruire del credito nella misura del 40%.
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