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Nuove istruzioni alle imprese che devono definire quanto sia “sostenibile” la loro attività in base ai valori di riferimento stabiliti dall’Unione europea.
La guida è contenuta nella comunicazione Commissione Ue 5 marzo 2025 e fornisce alcune risposte alle domande frequenti poste dagli operatori in relazione al regolamento 2020/852/Ue sulla “tassonomia” (recante le norme sulla classificazione delle aziende in base alla loro sostenibilità ambientale rispetto a determinati parametri).
Pur non avendo natura vincolante né introducendo nuovi obblighi per le imprese, le indicazioni hanno lo scopo di aiutare i soggetti obbligati – imprese finanziarie e non finanziarie — a restituire in modo efficace le informazioni sul grado di “sostenibilità” della propria attività economica, garantendo che i dati siano comparabili e utili per il mercato finanziario. Nel dettaglio i chiarimenti hanno riguardato due regolamenti integrativi del regolamento madre sulla tassonomia 2020/852/Ue. Da un lato la Commissione ha precisato alcuni aspetti dei criteri tecnici approvati con il regolamento 2021/2139/Ue come modificato dal regolamento 2022/1214/Ue. Sono quelli che l’impresa deve usare per verificare se la sua attività è sostenibile dal punto di vista “climatico“, cioè contribuisce in modo sostanziale agli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai cambiamenti climatici.
Dall’altro lato la Commissione europea ha risposto a domande sui criteri tecnici approvati con regolamento 2023/2486/Ue. Sono quelli che l’impresa deve utilizzare per informare quanto la sua attività può contribuire al conseguimento di quattro obiettivi ambientali: uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine; transizione verso un’economia circolare; prevenzione e riduzione dell’inquinamento; protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.
Chiarimenti su talune disposizioni giuridiche degli atti delegati “Ambiente”, “Clima” e “Informativa” della tassonomia dell’Ue – Regolamento 2020/852/Ue e regolamenti 2021/2139/Ue e 2023/2486/Ue
L’Unione europea ha avviato un percorso verso la decarbonizzazione. Con il Green deal ha definito gli obiettivi generali di sostenibilità e neutralità climatica. Con il Clean industrial deal si focalizza ora sul rafforzamento della competitività industriale “verde”. Nel Dossier l’analisi del percorso, degli atti e delle conseguenze che le strategie hanno sulle imprese. Il contributo è aggiornato al testo ufficiale del Clean industrial deal rilasciato nel febbraio 2025 e agli ultimi chiarimenti della Commissione Ue sulla tassonomia del marzo 2025.
Approvazione dei criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica è sostenibile ai sensi del regolamento 2020/852/Ue (cd. “Regolamento sulla tassonomia verde Ue”)
TESTO DELL’ALLEGATO II IN CORSO DI AGGIORNAMENTO ALLE MODIFICHE DEL REGOLAMENTO 2024/3215/UE IN VIGORE DALL’8/1/2025 – Criteri per determinare attività economiche che contribuiscono a mitigazione/adattamento cambiamenti climatici e non arrecano danno significativo ad obiettivi ambientali – Integrazione/attuazione regolamento 2020/852/Ue sulla tassonomia
Nel solco degli obiettivi ambientali fissati dal Green deal, la Commissione europea annuncia le iniziative in programma per la nuova legislatura in corso. Tali iniziative sono previste nella cd. “Bussola della competitività” che contiene numerose proposte, legislative e non, volte su competitività europea e crescita sostenibile. Tra queste, il cd. “Pacchetto omnibus” per la “semplificazione” della normativa sulla finanza sostenibile e il “Clean industrial deal”, l’iniziativa sulla decarbonizzazione industriale. Il contributo è completo di un diagramma con il dettaglio di tutte le iniziative in previsione, ed è aggiornato al testo del Clean industrial deal presentato nel febbraio 2025 e agli schemi di direttive, sempre del febbraio 2025, sui reporting di sostenibilità e sugli obblighi di due diligence
Lo spazio dedicato alle disposizioni Ue e nazionali per la promozione dell’ideale sistema economico nel quale – come in natura – nulla si perde e tutto si trasforma. Con il quadro ragionato delle strategie e dei provvedimenti generali di riferimento. Dal “Green Deal” al “Clean industrial deal“. Dalle regole per la progettazione ecosostenibile dei prodotti a quelle sulla “responsabilità estesa del produttore” del prodotto (cd. “Epr“). Lo spazio è arricchito con le norme del Piano nazionale di ripresa e resilienza (“Pnrr”), che prevedono riforme legislative ed interventi finanziari di supporto allo sviluppo del nuovo sistema economico
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