Dal 12 gennaio, data di entrata in vigore della Legge 13 dicembre 2024 n. 203 ( cd. Collegato Lavoro ), lā assenza ingiustificata del lavoratore, protratta oltre un certo termine, porterĆ alla risoluzione del rapporto di lavoro per causa non imputabile al datore di lavoro ( Dimissioni, periodo di prova e stagionali. I punti controversi del Collegato Lavoro ) .
Conseguenza diretta per il lavoratore, la perdita del diritto allā indennitĆ NASpI per il venir meno del suo presupposto : lo stato diĀ disoccupazione involontario. Il datore di lavoro viene, invece, messo al riparo da una condotta scorretta recante un duplice danno economico derivante dai costi annessi :
Ā·Ā Ā Ā Ā Ā Ā allā iter di licenziamento disciplinare per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, a secondo delle previsioni della contrattazione collettiva, in caso di assenze ingiustificate ;
Ā·Ā Ā Ā Ā Ā Ā allā obbligo di versamento del contributo addizionale legato ai licenziamenti, il cd. ticket licenziamento, Ā previsto dallāart. 2 della Legge 92/2012, in misura pari al 41 % del massimale mensile della NASpI Ā fino ad un massimo di 1.916,01 euro.
La nuova disposizione, prevista allā art. 19 del Collegato Lavoro, ĆØ finalizzata a contrastare lāindebita percezione dellāindennitĆ di disoccupazione NASpI da parte di quei lavoratori che furbescamente, nonostante lāintenzione di cessare lāattivitĆ lavorativa , non presentano volontariamente le dimissioni per costringere il proprio datore di lavoro a licenziarli a causa dellāassenza prolungata ( cfr. Trib. Udine n. 106/2020 – il dipendente volutamente assente deve rimborsare il ticket licenziamento allāazienda mentre Ā sulla permanenza di un obbligo di versamento del ticket Naspi da parte del datore di lavoro anche in situazioni di assenza ingiustificate Trib. Cremona n. 333/2024 Ā ).
Dimissioni in bianco e procedura telematica – Va ricordato che, a seguito delle riforme introdotte con il Jobs Act, il D.Lgs. n. 151/2015 ha previsto allāart. 26 una particolare procedura telematica da seguire nei casi di recesso del lavoratore dal rapporto di lavoro per dimissioni o risoluzioni consensuali, ad esclusione del lavoro domestico o dei casi di risoluzione a seguito di conciliazione stragiudiziale. Ā
Tale procedura fu introdotta con lāobbiettivo di contrastare il fenomeno delle ā dimissioni in bianco ā, ossia le dimissioni firmate allāatto di assunzione senza indicare una data effettiva , per consentire al datore di lavoro di recedere liberamente dal rapporto di lavoro, al verificarsi di eventi come malattia ; infortunio o gravidanza tutelati a livello previdenziale e con la conservazione del posto di lavoro per tutta la loro durata.
Dimissioni di fatto ā Recentemente la stessa Corte dā Appello di Catanzaro ha ribadito che, nel quadro normativo previgente al Collegato Lavoro, la perdurante assenza del lavoratore non puĆ² valere come comportamento concludente che manifesta lāintento della stesso di dimettersi. Su tale fattispecie interviene il Collegato Lavoro con la previsione delle ā dimissioni di fatto ā. Ā
In caso di assenza ingiustificata oltre il termine previsto dalla contrattazione collettiva , o in mancanza di specifica disposizione, per un periodo superiore a 15 giorni, il datore di lavoro puĆ² recedere dal rapporto una volta comunicata la propria volontĆ alla sede territoriale dellā Ispettorato.
CosƬ facendo, senza ulteriori formalitĆ , il rapporto si intende risolto per volontĆ del lavoratore, senza diritto al riconoscimento dellāindennitĆ di disoccupazione NASpI e , se previsto dal contratto, con la facoltĆ del datore di lavoro di trattenere lāindennitĆ relativa al mancato preavviso.
La nuova procedura delle dimissioni di fatto non trova applicazione qualora il lavoratore dimostri lāimpossibilitĆ , per causa di forza maggiore o per fatti a lui non imputabili, di giustificare la sua assenza.
Il ruolo dellā Ispettorato ā Il ruolo di garante nella nuova procedura ĆØ attribuito allā Ispettorato. Il datore di lavoro, infatti, non puĆ² decidere autonomamente di considerare risolto il rapporto di lavoro, ma deve prima comunicarlo allāITL tenuto poi a verificare la veridicitĆ della comunicazione. Ā Questo passaggio garantisce una maggiore trasparenza e tutela sia per il datore di lavoro che il lavoratore, evitando abusi da entrambe le parti.
I criteri con cui lā Ispettorato procederĆ alle eventuali verifiche sulle comunicazioni inviate dai datori di lavoro non sono stati ancora forniti e, pertanto, Ā sarĆ necessario attendere ulteriori istruzioni dellā INL. Ā Per il momento lāIspettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 9740 del 30.12.2024, ha preannunciato linee guida operative per garantire uniformitĆ applicativa, nellāesercizio di quella che dalla legge ĆØ definita come un facoltĆ , e non lāobbligo, con conseguenze pratiche di non poco conto.
In assenza di controlli rigidi e di verifiche obbligatorie , cāĆØ il rischio che il meccanismo possa lasciare i lavoratori esposti a forme di inadempimento da parte del datore di lavoro come, il mancato pagamento dello stipendio o la mancata messa in sicurezza dellāambiente di lavoro, per le quali lāassenza del lavoratore diviene giustificata per eccezione di inadempimento contrattuale ex art. 1460 C.C. (ossia per giusta causa).Ā Ā
Per il momento, il riferimento effettuato dalla Legge alla ” verdicitĆ ” delle contestazioni fa ben presumere che si tratterĆ di controlli sostanziali, non meramente formali come sostenuto da alcuni autori all’inizio dell’iter parlamentare del provvedimento, anche se rimessi alla discrezionalitĆ dell’ente.Ā Ā
A cura di WST Law & TAX
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