Inquadramento fiscale delle somme riconosciute ai soci con accordi autonomi rispetto all’atto di cessione

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Inquadramento fiscale delle somme riconosciute ai soci con accordi autonomi rispetto all’atto di cessione

Il Fisco fornisce chiarimenti sul trattamento fiscale delle somme corrisposte tra soci sulla base di pattuizioni contrattuali successivamente all’atto di cessione delle proprie quote (AdE – risposta 27 febbraio 2025 n. 50)

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Nell’istanza di interpello  oggetto del quesito i due Istanti (Alfa e Beta) detenevano rispettivamente il 51 per cento ed il 49 per cento del capitale sociale di una S.r.l… Successivamente gli Istanti hanno ceduto il 51 per cento del capitale sociale della Società ad un’altra società (Società acquirente) per un corrispettivo complessivo pari ad euro 16.000.000,00 suddiviso tra gli Istanti in misura non proporzionale rispetto al valore delle quote di partecipazione da ciascuno trasferite. Più precisamente:

– il Sig. Alfa ha ceduto il 26,5 per cento del capitale sociale della Società per un prezzo di euro 10.400.000,00;

– il Sig. Beta ha ceduto il 24,5 per cento del capitale sociale della Società per un prezzo di euro 5.600.000,00.

Attualmente, quindi, gli Istanti sono titolari del 24,5 per cento ciascuno del capitale sociale della Società.

Gli Istanti hanno altresì convenuto con la Società acquirente la possibilità di cedere anche il restante 49 per cento del capitale sociale della Società, concedendo all’Acquirente il relativo diritto d’opzione e correlando il prezzo di esercizio a predefiniti parametri economico-finanziari, nonché suddividendo l’esecuzione delle operazioni di cessione in due tranche:  la prima con riferimento ai dati consuntivati al 31 dicembre 2024 (”Opzione 2024”) e la seconda con riferimento ai dati consuntivati al 31 dicembre 2028 (”Opzione 2028”).

Ciascuna delle due opzioni avrà ad oggetto il 50 per cento delle quote della Società da ciascuno possedute.

Successivamente gli Istanti hanno sottoscritto un accordo per disciplinare le modalità di ripartizione non proporzionale delle somme derivanti dalla possibile vendita del 49 per cento del capitale sociale della Società per effetto dell’esercizio dell’Opzione 2024 e/o dell’Opzione 2028, sulla base di criteri prestabiliti.

Tale accordo prevede, in sostanza, che la ripartizione del corrispettivo complessivo per la cessione delle partecipazioni detenute dagli Istanti avvenga valorizzando i risultati che gli stessi avranno contribuito a far realizzare alla Società nei periodi successivi alla prima cessione (più in dettaglio, il riferimento è alla media dei risultati degli esercizi 2021-2024 per l’Opzione 2024 ed alla media dei risultati 2021-2028 per l’Opzione 2028).

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Con il predetto accordo, gli Istanti hanno inteso stabilire precise regole per addivenire alla ripartizione del corrispettivo complessivo che la Società acquirente sarà obbligata a pagare (in forza della Opzione 2024 e/o della Opzione 2028) affinché, al netto di una quota parte che spetta in ogni caso a ciascuno di loro, il prezzo complessivo sia ripartito in coerenza con il contributo che ciascuno dei due avrà dato alla valorizzazione della Società in sede di exit.

Tuttavia, la Società acquirente ha manifestato la sua indisponibilità a corrispondere agli Istanti prezzi differenziati per l’acquisto delle quote rappresentanti il 49 per cento del capitale sociale della Società, pariteticamente detenute dagli stessi (24,5 per cento ciascuno).

Ciononostante, gli Istanti, in conformità dell’accordo dagli stessi sottoscritto nel 2022 e di un successivo accordo sottoscritto nel 2024, intendono ripartirsi l’importo complessivo che verrà corrisposto dall’Acquirente a titolo di corrispettivo per la cessione del 49 per cento del capitale sociale della Società attribuendo a ciascuno un importo non proporzionale rispetto alle quote di capitale dagli stessi detenute.

Per completezza di informazione, gli Istanti rappresentano che, nel 2021, hanno rideterminato il valore fiscale delle partecipazioni detenute, assumendo il valore complessivo della Società pari a euro 35.000.000, sulla base di apposita relazione giurata di stima.

Tenuto conto del valore rideterminato e del corrispettivo della prima cessione, il valore fiscale residuo delle partecipazioni detenute è il seguente: partecipazione del Sig. Alfa, di euro 8.575.000 e partecipazione del Sig. Beta, di euro 8.575.000.

Ciò premesso, gli Istanti chiedono se in caso di cessione del residuo 49 per cento del capitale sociale della Società, ai fini della determinazione della eventuale plusvalenza ai sensi dell’art. 67, co. 1, let.c-bis), del TUIR, possono considerare quale corrispettivo fiscalmente rilevante della cessione delle rispettive partecipazioni quello che deriverà dall’applicazione dell’accordo sottoscritto nel 2022 dagli stessi Istanti, in luogo della ripartizione proporzionale di quanto corrisposto dall’Acquirente.

Il dubbio interpretativo si pone in quanto l’Acquirente intende acquistare le partecipazioni suddividendo il prezzo complessivo in misura proporzionale alle partecipazioni detenute dagli Istanti e non secondo la diversa ripartizione voluta dagli stessi sulla base dei suddetti accordi.

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Al riguardo, l’Agenzia delle entrate fornisce il suo parere affermando che l’articolo 67, comma 1, del Tuir dispone tra l’altro che sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società di cui all’articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all’articolo 73, nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni.

Ai fini della determinazione della plusvalenza, il successivo articolo 68, comma 6, stabilisce che le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1 dell’articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l’imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi.

Nel caso in esame, la Società acquirente ha manifestato la sua indisponibilità a corrispondere agli Istanti prezzi differenziati per l’acquisto delle quote rappresentanti il 49 per cento del capitale sociale della Società, detenute dagli stessi nella misura del 24,5 per cento ciascuno; pertanto, la cessione delle partecipazioni degli Istanti verrà remunerata dall’Acquirente in egual misura.

Considerato che il prezzo pagato a ciascun socio è uguale e che lo statuto della Società non attribuisce diritti particolari alle partecipazioni detenute dal Sig. Alfa, il prezzo di cessione da prendere in considerazione ai fini del calcolo dell’eventuale plusvalenza è quello stabilito e percepito dagli Istanti per effetto dello stesso atto di cessione.

Il maggior importo spettante al Sig. Alfa, sulla base degli accordi con il Sig. Beta, pertanto, non assume rilevanza ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-bis), del Tuir.

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Si ritiene, quindi, che ai fini del calcolo dell’eventuale plusvalenza, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 68, comma 6, del Tuir, gli Istanti dovranno confrontare il corrispettivo percepito e indicato nell’atto di cessione, con il valore rideterminato delle partecipazioni.

Si ricorda che ai sensi del comma 6 dell’articolo 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, l’assunzione del valore rideterminato della partecipazione non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili in compensazione ai sensi dell’articolo 68, comma 4, del Tuir; vale a dire, che tali minusvalenze non possono essere utilizzate in compensazione delle eventuali plusvalenze realizzate nel medesimo periodo d’imposta e nei quattro successivi.

Con riferimento alla possibilità che il maggior importo riconosciuto al Sig. Alfa possa costituire una donazione da parte del Sig. Beta, si osserva che ai sensi dell’articolo 769 del codice civile la donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione.

Nel caso di specie, gli accordi tra i soci prevedono che il prezzo complessivo sia ripartito in coerenza con il contributo che ciascuno avrà dato alla valorizzazione della Società in sede di exit. In sostanza, si tratta di somme che in assenza di tale contributo non sarebbero corrisposte. Tale circostanza consente di escludere l’esistenza dello spirito di liberalità tipico della donazione.

Come espressamente specificato nell’istanza, infatti, «gli Istanti, in conformità dell’Accordo 2022, intendono ripartirsi l’importo complessivo che verrà corrisposto dalla Società acquirente, a titolo di corrispettivo per la cessione del 49% del capitale sociale della Società, attribuendo un valore non necessariamente proporzionale alle quote di capitale dagli stessi detenute, nel rispetto di quanto convenuto con la sottoscrizione dell’Accordo 2022.

L’Accordo 2022 prevede – in sostanza – che la ripartizione del corrispettivo complessivo per la cessione delle partecipazioni detenute daAlfa e Beta nella Società, la cui quantificazione, come detto, è correlata a parametri economico- finanziari che saranno realizzati dalla Società negli esercizi successivi alla Prima Cessione, avvenga valorizzando i risultati che Alfa e Beta avranno contribuito a far realizzare alla Società nei periodi considerati.

La finalità delle pattuizioni contenute nell’Accordo 2022 è evidente: siccome il valore di cessione delle residue partecipazioni detenute daAlfa e Beta nella Società è correlato ai risultati che verranno realizzati successivamente alla Prima Cessione (e, più in dettaglio, il riferimento è alla media dei risultati degli esercizi 2021-2024 per l’Opzione 2024 ed alla media dei risultati 2021-2028 per l’Opzione 2028), gli Istanti hanno inteso pattuire tra loro una ripartizione del corrispettivo complessivo non (necessariamente) proporzionale alle quote detenute nella Società.

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Più in dettaglio, gli Istanti hanno inteso stabilire precise regole per addivenire alla ripartizione del corrispettivo complessivo che la Società acquirente sarà obbligata a pagare (in forza della Opzione 2024 e/o della Opzione 2028) affinché, al netto di una quota parte che spetta in ogni caso a ciascuno di loro, il prezzo complessivo sia ripartito in coerenza con il contributo che ciascuno dei due avrà dato alla valorizzazione della Società in sede di exit.

L’analisi di tali pattuizioni contrattuali, quindi, evidenzia che dai citati accordi tra soci scaturisce l’obbligo per uno di essi di corrispondere delle somme all’altro per il maggior contributo che quest’ultimo avrà dato alla valorizzazione della Società.

Ciò posto, si evidenzia che il comma 1 dell’articolo 67 del Tuir individua, tra i redditi diversi, quelli che non costituiscono redditi di capitale ovvero, se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente.

L’elencazione ricompresa in tale categoria risponde alla necessità di assoggettare a tassazione tipologie eterogenee di redditi privi di collegamento tra loro – ma in ogni caso accomunati dalla circostanza di determinare un incremento di ricchezza per il contribuente – pur in mancanza dei requisiti tipici previsti per le altre categorie.

Deve, in ogni caso, trattarsi di redditi che costituiscono un accrescimento patrimoniale imputabile, in rapporto di causa-effetto, ad una fonte produttiva.

L’articolo 67, comma 1, lettera l), del Tuir riconduce nel novero dei redditi diversi i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.

Sulla base di quanto emerge dagli accordi intercorsi tra gli Istanti, che sono autonomi rispetto all’atto di cessione stipulato con la Società acquirente, si ritiene che le somme riconosciute al Sig. Alfa che eccedono il corrispettivo della cessione della propria quota, indicato nell’atto di cessione, costituiscano redditi diversi ai sensi della citata lettera l) del comma 1 dell’articolo 67 del Tuir.

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di Daniela Nannola

Fonte Normativa

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