La legge di bilancio 2025, attraverso i commi 390 e 391 dell’art. 1, ha prorogato a tutto il 2027 la defiscalizzazione in essere del 2024: anche nel prossimo triennio l’esenzione fiscale e contributiva per il lavoratore dipendente e per chi percepisce (come, ad esempio, i collaboratori ex art. 2 del decreto legislativo n. 81/2015) redditi assimilati a quelli lavorativi. Essa è di 1.000 euro per chi non ha figli, per salire a 2.000 in favore di chi ha almeno un figlio a carico. Va ricordato che il superamento dei limiti appena indicati, fa sì che debba essere tasto l’intero importo.
Importi e beneficiari: Quali sono i limiti di esenzione?
Va, da subito, chiarito, che per quel che riguarda i figli a carico, vi rientrano, come in passato, quelli nati al di fuori del matrimonio e riconosciuti, gli adottati, gli affidati e gli affiliati, purché risultino fiscalmente a carico.
Cosa rientra nel paniere del fringe benefit?
Come in passato, vi rientrano le elargizioni aziendali (i buoni spese o le regalie natalizie o anche le somme per polizze per premi di natura extra professionale), ma anche i rimborsi per il pagamento di utenze domestiche o per l’affitto dell’abitazione ove si risiede o anche gli interessi sul mutuo riguardante la casa principale ove vive il lavoratore. Ovviamente, di tutto questo il datore di lavoro deve conservare la documentazione che deve essere resa disponibile a fronte di un eventuale controllo degli organi di vigilanza.
Dichiarazioni e obblighi per lavoratori e datori di lavoro
Alcuni passaggi fondamentali sono importanti e sono da tenere presenti.
Innanzitutto, è compito del lavoratore con figli a carico dichiarare al proprio datore di aver diritto alla maggiorazione, comunicando il codice fiscale della prole.
C’è, poi, un ulteriore passaggio che riguarda il datore: deve comunicare alle proprie rappresentanze sindacali (RSU o RSA) che ai lavoratori verrà applicato il beneficio. Tale obbligo sussiste, unicamente, nei confronti dei rappresentanti interni del sindacato: se essi non ci sono, non si rinviene nella norma (come confermato lo scorso anno dall’Agenzia delle Entrate) alcun obbligo di comunicazione verso le sigle territoriali o di categoria delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL applicato.
Auto aziendali e nuove regole di tassazione nel 2025
Entro il limite di esenzione sopra indicato possono essere ricompresi i compensi in natura che quelli che presentano, come l’alloggio, una tassazione convenzionale, o l’auto ad uso promiscuo assegnata al dipendente. A tal proposito, ricordo che a partire da quest’anno, per i veicoli di nuova immatricolazione assegnati a partire dal primo gennaio, sono cambiati i coefficienti utilizzati ai fini dell’imponibile fiscale: non più alcun riferimento alle emissioni di anidride carbonica, ma al tipo di alimentazione utilizzato (elettrico, ibrido, benzina, ecc.).
Bonus fiscale per lavoratori trasferiti: Requisiti e limiti
Per i lavoratori neoassunti, titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato nel corso del 2025 e che, in conseguenza di ciò trasferiscono la propria residenza a più di 100 chilometri dalla precedente, è previsto, inoltre, un bonus fiscale (ma non contributivo) dì partecipazione alle spese per canoni di locazione o di manutenzione dell’abitazione presa in affitto, fino ad un massimo di 5000 euro l’anno per due anni, a partire dalla data di assunzione. Il tutto, però, è condizionato dal fatto che il dipendente non abbia redditi da lavoro superiori a 35.000 euro e che con propria dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 attesti la propria residenza nei sei mesi antecedenti il giorno dell’assunzione.
In ordine a tale ultimo passaggio occorrerà, a mio avviso, chiarire alcuni punti:
- Il rapporto di lavoro può essere a tempo indeterminato: sia a tempo pieno che part-time;
- Il rapporto di lavoro può essere costituito anche attraverso l’apprendistato che è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato all’occupazione attraverso la formazione;
- La trasformazione di un contratto a termine in un contratto a tempo indeterminato, stando alle determinazioni espresse dagli uffici parlamentari in sede di approvazione della, legge n. 207/2024, dovrebbe essere esclusa: personalmente mi auguro che, in sede di chiarimenti amministrativi, tale ipotesi venga scartata, atteso che, in via normale, anche con riferimento alle agevolazioni contributive, le trasformazioni vengono “premiate”: si creerebbe una sorta di disparità che, a mio avviso, non ha senso se si vuole agevolare la mobilità dei giovani;
- Non rientra, senz’altro, nella agevolazione fiscale “de quo” il contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato in quanto la episodicità e la saltuarietà delle prestazioni che dipendono, unicamente, dalla “chiamata” del datore, non sono affatto sinonimi di stabilità occupazionale.
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