Non spetta all’INPS il recupero del credito se la compensazione è indebita

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Cessione crediti fiscali

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In tema di compensazione indebita di debiti contributivi con crediti fiscali, in quanto avvenuta in assenza dei relativi presupposti, l’orientamento della giurisprudenza è nel senso di ritenere che non è l’ente creditore a dover procedere al recupero del credito, ma l’Agenzia delle Entrate, quale ente incaricato della riscossione unitaria.
Così si è espressa, in passato, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4154/2018 (si veda “Solo l’Agenzia delle Entrate può recuperare i crediti indebitamente compensati” del 19 febbraio 2024), e tale orientamento è stato poi seguito dalla giurisprudenza di merito.

In particolare, si segnala la sentenza dell’11 febbraio 2025 del Tribunale di Torino, con cui la giudice, nel citare un messaggio interno dell’INPS, ha ricordato come nel caso in cui un datore di lavoro, attraverso il sistema di riscossione unificato con il modello F24, effettui una compensazione dei debiti contributivi dovuti all’INPS con i crediti che vanta nei confronti dell’Erario, i contributi dovranno ritenersi come versati, con estinzione del relativo debito, “ferma restando la competenza esclusiva dell’Agenzia delle Entrate, Ente incaricato della riscossione unitaria, circa la verifica della regolarità della suddetta compensazione e l’eventuale successiva riscossione del credito erariale per il quale è stata effettuata un’indebita compensazione”.

Con tale pronuncia, la giudice ha così accolto il ricorso proposto da una società avverso un avviso di addebito con cui l’INPS richiedeva il versamento di contributi e relative sanzioni in merito ai rapporti di otto lavoratori per il periodo dal 1° maggio 2020 al 31 marzo 2021. Poiché risultava accertato che per i relativi contributi fosse stata operata una compensazione tra il debito contributivo e altri crediti vantati nei confronti dell’Erario, con l’indicata sentenza i contributi previdenziali in questione sono stati ritenuti versati e il relativo debito estinto.

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Sulla questione, oltre alla competenza esclusiva dell’Agenzia delle Entrate in merito alla verifica della regolarità della compensazione e all’eventuale recupero dei crediti fiscali inesistenti utilizzati in compensazione, è utile ricordare che la normativa attualmente vigente, introdotta per contrastare l’utilizzo indebito della compensazione, prevede il potere dell’Agenzia delle Entrate di sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento di cui agli artt. 17 e ss. del DLgs. 241/97 contenenti compensazioni che presentano profili di rischio (art. 37 comma 49-ter del DL 223/2006, aggiunto con la legge di bilancio 2018).

Inoltre, in riferimento all’utilizzo dei crediti maturati nei confronti dell’INPS e dell’INAIL, il legislatore ha introdotto, con la L. 213/2023 (legge di bilancio 2024), alcune disposizioni volte a fornire una disciplina della compensazione dei crediti contributivi esposti nei modelli F24.

L’art. 1 comma 97 lett. a) della L. 213/2023, aggiungendo il comma 1-bis all’art. 17 del DLgs. 241/97, ha infatti previsto specifiche condizioni per la legittima esposizione in compensazione di crediti contributivi con i modelli F24. Il comma 98 di tale norma ha, invece, previsto che con provvedimenti adottati d’intesa dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, dal direttore generale dell’INPS e dal direttore generale dell’INAIL, sono definite la decorrenza dell’efficacia, anche progressiva, delle disposizioni di cui alla lett. a) del comma 94 e alla lett. a) del comma 97 e le relative modalità di attuazione (l’INPS, con il messaggio n. 2639/2024, aveva comunicato che erano in corso le interlocuzioni tecniche tra INPS e Agenzia delle Entrate ai fini dell’adozione dei relativi provvedimenti).

Infine, si evidenzia che l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 16 del 28 giugno 2024, ha ricordato che a decorrere dal 1° luglio 2024 sussiste un obbligo generalizzato di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia stessa per i modelli di pagamento F24 con cui è operata la compensazione di crediti, anche per l’utilizzo in compensazione dei crediti indicati all’art. 1 comma 94 lett. a) della legge di bilancio 2024, quindi i crediti maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS e a titolo di premi e accessori nei confronti dell’INAIL (si veda “Divieto di compensazione per ruoli sopra i 100.000 euro con pagamenti parziali” del 29 giugno 2024).



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