Assegno divorzile: funzione compensativa

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Con l’ordinanza n. 26520/2024, la Corte di Cassazione ha ribadito che l’assegno divorzile, lungi dal rappresentare una mera misura assistenziale, svolge una funzione compensativa e perequativa. Tale assegno è finalizzato a correggere le disparità economiche e patrimoniali generate dalle scelte condivise durante il matrimonio, valorizzando il contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione della vita familiare e del patrimonio comune.

La Corte ha sottolineato che il riconoscimento dell’assegno divorzile presuppone un accertamento rigoroso del nesso causale tra la disparità economico-patrimoniale e il sacrificio delle aspettative professionali del coniuge debole a favore delle esigenze familiari. In assenza di tale nesso, l’assegno può trovare giustificazione solo in presenza di esigenze strettamente assistenziali, ove sia dimostrata l’incapacità del richiedente di procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive.

Il caso concreto: contributo familiare e sacrificio personale

La vicenda sottoposta all’esame della Suprema Corte riguarda una donna di 63 anni che, dopo un matrimonio durato 29 anni, ha ottenuto dal Tribunale un assegno divorzile pari a 1.720,00 euro mensili. I giudici hanno fondato la loro decisione su alcuni elementi fondamentali:

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  • La durata del matrimonio e l’età della richiedente, che limitano le possibilità di reinserimento nel mercato del lavoro.
  • Il sacrificio professionale della moglie, che ha rinunciato a opportunità lavorative per dedicarsi alla gestione della casa, alla cura dei figli e all’assistenza di familiari.
  • Lo squilibrio economico tra le parti, evidenziato dal fatto che il marito, libero da incombenze familiari, ha potuto concentrarsi con successo sulla propria attività lavorativa.

La Cassazione ha rigettato il ricorso dell’ex marito, confermando che lo squilibrio economico-patrimoniale era il risultato diretto di un’organizzazione familiare protrattasi per lungo tempo, che aveva permesso al coniuge economicamente più forte di realizzare la propria carriera senza ostacoli.

Assegno divorzile: funzione compensativa e perequativa

La Corte ha chiarito che l’assegno divorzile non mira a ripristinare il tenore di vita matrimoniale, ma svolge una duplice funzione:

  1. funzione assistenziale: garantire un’esistenza dignitosa al coniuge economicamente più debole, qualora non disponga di mezzi adeguati né possa procurarseli per ragioni oggettive.
  2. funzione compensativa e perequativa: riequilibrare le disparità economiche derivanti dalle scelte di conduzione della vita familiare, riconoscendo il ruolo del coniuge che ha sacrificato le proprie opportunità lavorative per favorire la crescita del patrimonio dell’altro.

Come sottolineato dalla Supremo Consesso:
“Non si tratta di una riedizione della teorica del tenore di vita in sede divorzile, ma del riconoscimento – in una certa misura da ritenersi congrua – dell’incremento di benessere (attuale o potenziale, in atto o spendibile) concentratosi su uno solo dei due ex coniugi, grazie però all’aiuto che egli abbia ricevuto dall’impegno familiare dell’altro.”

La centralità del nesso causale e la prova per presunzioni

La Corte ha ribadito che il riconoscimento della funzione compensativa dell’assegno divorzile richiede un rigoroso accertamento del nesso causale tra il sacrificio delle aspettative professionali del coniuge richiedente e lo squilibrio economico esistente al momento della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La prova di tale contributo può essere fornita anche tramite presunzioni, tenendo conto che gli accordi sull’organizzazione familiare sono spesso impliciti e informali.

É inoltre stato precisato che il principio di autoresponsabilità deve abbracciare l’intero arco matrimoniale: non si può ignorare il contributo fornito nel passato per focalizzarsi esclusivamente sull’autonomia economica al momento della separazione.

Criteri di valutazione per il riconoscimento dell’assegno

Secondo l’art. 5, comma 6, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, il giudice deve valutare:

  • le condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi, con un confronto approfondito.
  • la durata del matrimonio e l’età del richiedente, elementi che influiscono sulla capacità di reinserimento lavorativo.
  • il contributo personale e familiare offerto alla conduzione della vita matrimoniale e alla formazione del patrimonio comune o personale.
  • le ragioni della separazione, che possono influenzare il riconoscimento e la misura dell’assegno.

Conclusioni: il nuovo volto dell’assegno divorzile

La sentenza n. 26520/2024 segna un’ulteriore tappa nell’evoluzione dell’assegno divorzile, sottolineando la sua funzione perequativa e compensativa. Lungi dal ripristinare il tenore di vita matrimoniale, l’assegno compensa gli svantaggi economici derivanti dalle scelte condivise e valorizza il lavoro familiare, spesso relegato a una dimensione invisibile ma cruciale per il successo dell’altro coniuge.

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