Nel modello di Certificazione Unica 2025, relativo all’anno di imposta 2024, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate n. 9454/2025 assieme alle istruzioni per la compilazione (successivamente modificate il 3, il 13 e il 20 febbraio), dovranno essere riportati anche i dati sui fringe benefit riconosciuti al lavoratore nel corso del 2024.
Limitatamente al periodo d’imposta 2024, si ricorda come l’art. 1 commi 16 e 17 della L. 213/2023 abbia previsto, in deroga all’art. 51 comma 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR, che non concorrono a formare il reddito entro il limite complessivo di 1.000 euro:
– il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
– le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Il limite di 1.000 euro è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12 comma 2 del TUIR. Quest’ultima disposizione prevede che sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a 2.840,51 euro (per il computo di tale limite si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili), mentre per i figli di età non superiore a 24 anni tale limite di reddito è elevato a 4.000 euro.
Tale limite di 2.000 euro poteva applicarsi a condizione che il lavoratore dipendente dichiarasse al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.
I datori di lavoro dovevano inoltre informare preventivamente dell’applicazione dei suddetti limiti le rappresentanze sindacali unitarie (RSU), laddove presenti.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate (circ. n. 5/2024, § 1.1), in caso di superamento dei limiti di 2.000 euro o 1.000 euro, a seconda se il lavoratore dipendente abbia o meno figli fiscalmente a carico, l’intero ammontare concorre alla determinazione del reddito tassabile secondo le modalità ordinarie e non soltanto la quota parte eccedente i detti limiti.
Ciò premesso, nel modello di Certificazione Unica 2025 trova conferma – come nel modello dello scorso anno – lo sdoppiamento della sezione “Erogazioni in natura” con i campi nn. 474 e 475, che assumono però una diversa denominazione.
In particolare, il sostituto d’imposta dovrà indicare nel punto:
– 474 (“Benefit base”), la quota di erogazioni in natura e dei compensi in natura comunque erogati, indipendentemente dal loro ammontare, per i quali l’art. 1 comma 16 della L. 213/2023 ha previsto la non concorrenza alla formazione del reddito se di importo non superiore a 1.000 euro;
– 475 (“Con figli fiscalmente a carico”), la quota di erogazione in natura e dei compensi in natura comunque erogati, indipendentemente dal loro ammontare, per i quali l’art. 1 comma 16, secondo periodo, della L. 213/2023 ha previsto la non concorrenza alla formazione del reddito se di importo non superiore a 2.000 euro.
Nell’ipotesi in cui venga effettuata un’erogazione in natura in sostituzione del premio di risultato, l’intero importo del fringe benefit deve essere riportato – oltre che nei punti sopra indicati – anche nella sezione denominata “Somme erogate per premi di risultato in forza di contratti collettivi aziendali o territoriali”. In particolare, nei punti 573 e 593 occorre riportare l’ammontare del premio di risultato corrisposto sotto forma di benefit. Se il benefit è costituito da contribuzione alle forme pensionistiche complementari di cui al DLgs. 252/2005 o da contribuzione ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al Regolamento Ue 2019/1238 occorre riportare nei punti 574 e 594 l’importo di tale contribuzione, ovvero se il benefit è costituito da contribuzione a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale di cui all’art. 51 comma 2 lett. a) del TUIR occorre riportare nei punti 575 e 595 l’importo di tale contribuzione.
Inoltre, se il benefit è costituito da erogazioni in natura occorre riportare nei punti:
– 580 e 600, l’importo dei benefit entro il limite di 1.000 euro;
– 581 e 601, l’importo dei benefit erogati a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico per i quali è stato previsto l’innalzamento della soglia a 2.000 euro.
Rispetto al modello di Certificazione Unica 2024, nel modello di quest’anno viene eliminato il campo 476, dove lo scorso anno dovevano essere riportati i dati del c.d. “bonus carburante” previsto dall’art. 1 del DL 5/2023, non riproposto nel periodo d’imposta 2024.
Di conseguenza vengono eliminati anche i campi 583 e 603, dove lo scorso anno andava riportato l’ammontare del premio di risultato corrisposto sotto forma di buoni carburante.
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