Il falso in bilancio contribuisce al dissesto

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Il reato di false comunicazioni sociali può rilevare ai fini della bancarotta fraudolenta commessa dagli amministratori di una società.
L’art. 223 comma 2 n. 1) del RD 267/42 (oggi confluito nell’art. 329 del DLgs. 14/2019) stabilisce infatti la responsabilità penale per amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società dichiarate fallite (oggi, in liquidazione giudiziale) che abbiano cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dal diritto penale societario (artt. 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 c.c.).

La sentenza n. 7816, depositata ieri dalla Cassazione, ha così confermato la condanna per tale fattispecie nei confronti del Presidente del consiglio di amministrazione di una srl per avere concorso nel cagionarne il dissesto, esponendo nel bilancio fatti non rispondenti al vero e omettendo di adottare i provvedimenti di ricapitalizzazione o di scioglimento imposti dagli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c. pur in presenza delle relative condizioni, così continuando ad accumulare perdite sino al fallimento.

In particolare, veniva contestato il fatto di aver indicato nel bilancio del 2010 un patrimonio netto di 82.880 euro benché lo stesso fosse negativo per 584.295 euro e di aver esposto un risultato economico in utile di 51.127 euro nonostante che esso fosse in perdita di 606.048 euro, con sovrastime derivate dall’iscrizione in bilancio di somme false sia alla voce “ricavi delle vendite e delle prestazioni”, sia alla voce “crediti esigibili entro l’esercizio successivo”.

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La condanna includeva anche le pene accessorie della inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e della incapacità a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di 4 anni e dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di 5 anni.

I giudici di legittimità precisano che il delitto in questione si configura come un reato di evento doloso, nel quale la condotta consiste nella commissione di talune delle fattispecie di reato contemplate dagli artt. 2621 e seguenti c.c. e l’evento è, invece, costituito dal dissesto della società, che la condotta deve avere cagionato o concorso a cagionare. Nel caso di specie, è stato ritenuto dimostrato che l’imputato abbia commesso fatti sussumibili nella fattispecie di false comunicazioni sociali prevista dal citato art. 2621 c.c. e che tale condotta abbia concorso a determinare il dissesto sociale unitamente ad altre condotte di natura omissiva, consistite nella mancata adozione di misure di ricapitalizzazione o di messa in liquidazione della società.

Viene altresì ricordato che in tali ipotesi il falso in bilancio deve perfezionarsi in tutte le sue componenti, anche soggettive, con la conseguenza che, ai fini della integrazione del reato fallimentare, deve sussistere anche il dolo generico di falso e il dolo specifico del fine di conseguire un ingiusto profitto (così Cass. n. 47900/2023).

In proposito, la Cassazione ritiene che – nel procedimento in esame – senza l’artificiosa attribuzione di un falso valore alle voci attive del bilancio sarebbe stato rappresentato un capitale sociale al di sotto del minimo legale, che avrebbe comportato l’obbligo di ripianare le perdite o, in alternativa, di sciogliere la società secondo quanto stabilito dall’art. 2484 n. 4) c.c. Pertanto, l’ingiusto profitto perseguito deve ritenersi correttamente ravvisabile proprio nella possibilità offerta dalla falsa comunicazione sociale di sottrarsi a tali doverosi adempimenti, proponendosi al mercato come una società “in bonis” attraverso la rappresentazione di un valore economico superiore a quello reale.

Quanto al dolo generico riferibile all’evento del reato costituito dal dissesto, qui viene ricostruito non nella prospettiva di una intenzionalità dell’insolvenza (che non è necessaria), bensì dal punto di vista di una consapevole rappresentazione della probabile – e perseguita – diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico della società (sul punto si erano già pronunciate Cass. n. 47900/2023; Cass. n. 36012/2022; Cass. n. 50489/2018; Cass. n. 42257/2014).

Peraltro, l’evento tipico della bancarotta comprende non solo la produzione, ma anche il semplice aggravamento del dissesto. E in effetti, nel caso in esame, la falsa rappresentazione della situazione economica non si può dire che abbia direttamente causato un dissesto che si era già manifestato, ma piuttosto che ha concorso ad occultarlo, e in questo modo, ha concorso, altresì, a consentire quelle ulteriori condotte, attive e omissive, che, nel tempo, avevano contribuito a determinare la situazione finale che ha portato al fallimento della società.



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