Superbonus e variazione catastale: comunicazioni di compliance non a tutti i contribuenti

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Il provvedimento del 7 febbraio 2025 del Direttore dell’Agenzia delle entrate detta le modalità con le quali l’Agenzia invia, al contribuente che ha usufruito del Superbonus, apposita comunicazione nei casi in cui non risulti presentata la dichiarazione di variazione catastale.

Quali sono i criteri utilizzati dall’AdE per la predisposizione delle liste selettive?

In proposito, l’11 febbraio il deputato Emiliano Fenu (M5S) ha presentato in commissione Finanze della Camera l’interrogazione a risposta immediata n. 5-03532, rivolta al Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la quale si chiede quali siano i criteri utilizzati dall’Agenzia delle entrate per la predisposizione delle liste selettive di contribuenti cui inviare le comunicazioni di compliance di cui al comma 87 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e in che modo si intenda evitare l’invio generalizzato ai contribuenti, in particolare verso chi non ha alcun obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione catastale.

Nell’interrogazione si ricorda, in premessa, che come previsto dall’articolo 1, commi 86 e 87, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, l’Agenzia provvede all’invio della comunicazione nei casi di mancata presentazione, ove prevista, della dichiarazione di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701. A tal fine, il comma 86 stabilisce che l’AdE provveda alla elaborazione di specifiche liste selettive con l’utilizzo delle moderne tecnologie di interoperabilità e analisi delle banche dati, ai fini della verifica dei casi di mancata presentazione della dichiarazione.

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Il presupposto per l’avvio della verifica, dunque, è costituito dall’inosservanza da parte del contribuente dell’obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione catastale all’esito degli interventi edilizi agevolati.

Al riguardo, l’interrogazione evidenzia che la normativa vigente si presta ad interpretazioni spesso non univoche: lo stesso provvedimento direttoriale prevede, infatti, la possibilità per il contribuente di fornire, in risposta alla comunicazione dell’Agenzia, elementi, fatti e circostanze non conosciute dall’Agenzia sulla base dei quali non si rende obbligatoria la presentazione della dichiarazione. Ciò comporta il rischio che le comunicazioni vengano inviate in modo indiscriminato a tutti i beneficiari degli interventi edilizi ammessi al superbonus, inclusi coloro che hanno realizzato gli interventi in contesti condominiali, dove la variazione catastale potrebbe non essere necessaria.

L’incertezza normativa potrebbe generare confusione tra i contribuenti, aggravando il carico amministrativo per i cittadini e per l’amministrazione finanziaria stessa. Per scongiurare tale evenienza, assumono fondamentale rilevanza i criteri selettivi che l’Agenzia delle entrate dovrebbe elaborare ai sensi dell’articolo 1, comma 86, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

La risposta del Fisco tramite la sottosegretaria del MEF

Riportiamo la risposta scritta della sottosegretaria del MEF Lucia Albano, pubblicata il 12 febbraio 2025.

Al riguardo, l’Agenzia delle entrate rappresenta quanto segue.
Giova evidenziare che l’articolo 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 (Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano), stabilisce che gli intestatari catastali «sono obbligati a denunciare […] le variazioni nello stato e nel possesso dei rispettivi immobili, le quali comunque implichino mutazioni ai sensi dell’art. 17».

Il citato articolo 17 dello stesso regio decreto-legge quanto alle mutazioni nello stato dei beni, precisa che esse si riferiscono alla «consistenza» e alla «attribuzione della categoria e della classe».
Ogni qualvolta vengano, dunque, eseguiti lavori sulle unità immobiliari, gli intestatari catastali hanno l’obbligo di verificare (anche con il supporto di un professionista tecnico abilitato ad operare in Catasto) se essi possano aver determinato modifiche alla consistenza o se abbiano avuto impatto, più in generale, sul classamento (e, dunque, sull’attribuzione della categoria e della classe) e di conseguenza sulla rendita catastale.

Nella predisposizione delle liste selettive di cui all’articolo 1, comma 86, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, l’Agenzia delle entrate, al fine di garantire efficienza al processo di comunicazione di posizioni potenzialmente meritevoli di denuncia di variazione catastale, contenendo al massimo l’impatto sui contribuenti, ha previsto che l’invio delle lettere di compliance riguarderà, in una prima fase, gli intestatari catastali di immobili oggetto degli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che risultano all’attualità iscritti in Catasto privi di rendita catastale o con valori catastali di modesta entità rispetto ai costi sostenuti per effettuare gli interventi edilizi in argomento; in entrambi i casi, è ragionevole ipotizzare che l’esecuzione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio possa aver comportato una modifica nella consistenza o nell’attribuzione della categoria e della classe dell’immobile.

L’Agenzia ha, quindi, escluso un invio generalizzato di comunicazioni di compliance a tutti i contribuenti, ferma restando la valutazione della sussistenza dell’obbligo dichiarativo in capo ai soggetti di cui all’articolo 3 del regio decreto-legge richiamato, ovvero ai titolari di diritti reali. Nel caso di ricezione di una comunicazione di compliance da parte dell’Agenzia, al contribuente è data comunque la possibilità di dimostrare che tale obbligo non sussiste”.

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