Riammissione Rottamazione Quater In Gazzetta Ufficiale – Studio Pizzano

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La rottamazione quater riapre, ma non per tutti. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 15/2025 (conversione del Decreto Milleproroghe 202/2024), i contribuenti decaduti dalla Rottamazione quater possono rientrare nel beneficio. Il provvedimento, introdotto dall’articolo 3-bis, consente di presentare una nuova istanza esclusivamente per via telematica dal 17 marzo al 30 aprile 2025. Questa misura rappresenta un’importante possibilità di ripescaggio per tutti coloro che, pur avendo aderito inizialmente alla definizione agevolata, non sono riusciti a rispettare le scadenze previste alla data di entrata in vigore del decreto.

La riapertura dei termini: cosa prevede la normativa

La Legge n. 15/2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025, ha introdotto all’articolo 3-bis una disposizione fondamentale per i contribuenti che avevano aderito alla Rottamazione quater (prevista dall’articolo 1, comma 235, della Legge n. 197/2022) ma che sono successivamente decaduti dal beneficio entro il 31 dicembre scorso.

Secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, i contribuenti che sono decaduti dalla dilazione in data 31 dicembre 2024 hanno la possibilità di essere riammessi al piano di pagamento. Questa categoria comprende coloro che hanno effettuato pagamenti tardivi, insufficienti o che hanno completamente omesso il versamento di una o più rate.  È importante notare che questi soggetti non sono tenuti a versare la rata con scadenza 28 febbraio 2025, in quanto riceveranno un nuovo piano di rateizzazione a seguito della presentazione della domanda di riammissione.

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La normativa offre una seconda possibilità attraverso una procedura semplificata ma rigorosamente telematica. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione è tenuta a pubblicare sul proprio sito web il modello di adesione online entro 20 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione. Considerando che la pubblicazione in Gazzetta è avvenuta il 24 febbraio 2025, e che l’entrata in vigore decorre dal giorno successivo, il termine ultimo per la messa a disposizione del modulo è il 16 marzo 2025, che cadendo di domenica slitterà presumibilmente a lunedì 17 marzo 2025.

È importante sottolineare che, a differenza di precedenti edizioni, non sarà possibile presentare la domanda in forma cartacea presso gli sportelli o tramite PEC, ma esclusivamente attraverso i canali telematici predisposti dall’Agenzia. Questa digitalizzazione del processo punta a rendere più efficiente la gestione delle domande e a ridurre i tempi di elaborazione.

È possibile accedere nuovamente al regime di definizione agevolata delle cartelle esattoriali qualora si verifichino le seguenti circostanze:

  • Mancato rispetto delle scadenze prescritte entro il termine del 31 dicembre 2024: la violazione anche di un singolo termine determina la decadenza dai benefici precedentemente concessi;
  • Irregolarità nel versamento di almeno una rata del piano di dilazione agevolato con scadenza entro il 31 dicembre 2024, sia per pagamento tardivo (anche considerando il periodo di tolleranza di 5 giorni) sia per insufficienza dell’importo corrisposto rispetto al quantum dovuto.

Inoltre, L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha richiamato l’attenzione dei contribuenti che risultino ottemperanti rispetto agli obblighi di versamento delle rate scadenti entro il 31 dicembre 2024. Tali soggetti dovranno necessariamente proseguire nell’adempimento del piano rateale già instaurato, rispettando la scadenza del 28 febbraio per il versamento della rata in calendario. Il pagamento dovrà comunque essere effettuato entro il termine di tolleranza fissato al 5 marzo, mentre i successivi versamenti dovranno essere eseguiti secondo le tempistiche già stabilite nel piano di rateazione originario. Risulta precluso l’accesso alla riapertura della definizione agevolata prevista dal Decreto Milleproroghe ai soggetti che incorreranno in inadempienza rispetto alle obbligazioni di versamento previste alla chiusura del mese corrente, determinando così la loro esclusione dall’ambito applicativo del regime agevolativo precedentemente accordato.

Modalità e termini per la presentazione delle domande

Il legislatore ha previsto un periodo di adesione relativamente breve per questa misura di recupero. I contribuenti interessati potranno presentare la domanda di riammissione a partire dalla data di pubblicazione del modello online, presumibilmente dal 17 marzo 2025, fino alla mezzanotte del 30 aprile 2025.

Durante questa finestra temporale, sarà possibile non solo trasmettere la domanda principale, ma anche inviare eventuali integrazioni. Un aspetto cruciale da tenere presente è che queste integrazioni potranno riguardare esclusivamente i debiti già inclusi nelle dichiarazioni originarie presentate per la Rottamazione quater. Non sarà quindi possibile ampliare il perimetro dei debiti oggetto della definizione agevolata.

Nel modulo di adesione, il contribuente dovrà specificare la modalità di pagamento prescelta:

  • in un’unica soluzione,
  • in forma rateale, con un massimo di 10 rate consecutive di pari importo,

In caso di scelta della modalità rateale, il piano di ammortamento seguirà scadenze ben precise:

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  • le prime due rate scadranno il 31 luglio e il 30 novembre 2025,
  • le successive avranno cadenza trimestrale/quadrimestrale (28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre) negli anni 2026 e 2027.

Gli effetti immediati della presentazione dell’istanza

Un aspetto particolarmente vantaggioso della normativa riguarda gli effetti protettivi che si producono immediatamente con la presentazione della domanda di riammissione. Dal momento dell’invio dell’istanza, infatti, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non potrà più:

  • iscrivere nuovi fermi amministrativi sui beni del debitore,
  • procedere con nuove iscrizioni ipotecarie,
  • avviare nuove procedure esecutive,
  • proseguire le procedure esecutive già avviate.

Questa protezione rappresenta un vantaggio immediato per il contribuente, che potrà godere di una sorta di “scudo” contro le azioni esecutive del fisco. L’unica eccezione riguarda le procedure esecutive in cui si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo: in questi casi, l’iter proseguirà nonostante la presentazione dell’istanza.

Inoltre, sempre a partire dalla trasmissione della domanda, vengono sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere, fino alla scadenza della prima (o unica) rata delle somme dovute per la definizione agevolata.

Vantaggi concreti per i contribuenti

La riammissione alla Rottamazione quater offre benefici sostanziali ai contribuenti decaduti. Ricordiamo che questa definizione agevolata consente di pagare solo l’importo del debito residuo senza corrispondere:

  • le sanzioni,
  • gli interessi di mora,
  • l’aggio di riscossione.

Questo può tradursi in un risparmio significativo, che in alcuni casi può superare il 50% dell’importo originariamente dovuto.

Considerazioni operative e strategie di adesione

Per sfruttare al meglio questa opportunità, è consigliabile non attendere gli ultimi giorni per l’invio della domanda. Presentare l’istanza tempestivamente consente infatti di beneficiare prima degli effetti protettivi e di avere più tempo per valutare eventuali integrazioni.

È inoltre importante verificare con attenzione quali debiti erano stati inclusi nell’istanza originaria, per assicurarsi di ricomprendere esattamente gli stessi nella nuova domanda. Un errore in questa fase potrebbe compromettere la validità dell’adesione.

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Per quanto riguarda la scelta tra pagamento unico o rateale, è necessario valutare attentamente la propria capacità finanziaria. Sebbene il pagamento in un’unica soluzione consenta di chiudere rapidamente la propria posizione debitoria, la rateizzazione in 10 rate può risultare più sostenibile, soprattutto per importi elevati.

Attenzione però: a differenza di altre forme di rateizzazione ordinaria, nella rottamazione il mancato pagamento di anche una sola rata comporta la decadenza dal beneficio, con il conseguente ricalcolo del debito comprensivo di sanzioni e interessi.

In sintesi

IN SINTESI


Qual è la nuova opportunità di regolarizzazione fiscale prevista dalla Legge n. 15/2025? La normativa consente ai contribuenti decaduti dalla Rottamazione quater di essere riammessi al beneficio, presentando una nuova istanza esclusivamente per via telematica dal 17 marzo al 30 aprile 2025.


Chi può beneficiare di questa riapertura dei termini? Possono accedere alla misura i contribuenti che avevano aderito alla Rottamazione quater (Legge n. 197/2022) ma che sono decaduti entro il 31.12.2024 per mancato rispetto delle scadenze previste.


Quali sono le modalità di presentazione della domanda? La richiesta dovrà essere inoltrata unicamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il modello di adesione sarà pubblicato online entro il 17 marzo 2025.


Quali sono i termini di pagamento previsti? Il contribuente potrà scegliere tra due modalità: pagamento in un’unica soluzione o rateizzazione fino a un massimo di 10 rate, con scadenze fissate tra il 2025 e il 2027.

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Quali effetti immediati comporta la presentazione della domanda? L’invio della richiesta sospende nuove azioni esecutive da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, evitando fermi amministrativi, iscrizioni ipotecarie e nuove procedure esecutive.


Quali vantaggi economici offre la riammissione alla Rottamazione quater? Il contribuente paga solo l’importo residuo del debito senza sanzioni, interessi di mora e aggio di riscossione, con risparmi che possono superare il 50% dell’importo originario.



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