ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI … FAI ATTENZIONE AI RIFLESSI AI FINI IVA DELL’OPERAZIONE(AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI)

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La riproposizione da parte della L. 207/2024 (Legge di bilancio 2025) della possibilità di assegnare beni immobili ai soci, entro il prossimo 30.9.2025, con importanti agevolazioni ai fini delle imposte dirette e delle imposte indirette diverse dall’Iva, riporta alla ribalta i possibili effetti negativi che possono prodursi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Ai fini di tale tributo, infatti, i vincoli comunitari impediscono agli Stati membri di prevedere regimi agevolativi, ragion per cui le assegnazioni e le cessioni dei beni ai soci seguono le regole ordinarie. Clicca qui per conoscere tutti I servizi offertiPer saper chi siamo clicca qui – Per saperne di più, contattaci. (Da EcNews del 20/01/2025)

L’articolo 2, D.P.R. 633/1972 prevede che le assegnazioni dei beni ai soci sono operazioni assimilate alle cessioni, con la conseguenza che si deve partire dal presupposto che le assegnazioni e le cessioni agevolate di beni immobili, se sono soggette al regime di imponibilità, non producono alcuna conseguenza negativa sul diritto alla detrazione dell’Iva in capo alla società che assegna i beni ai soci.

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E tale ipotesi si realizza necessariamente quando il soggetto assegnante è l’impresa che ha costruito o ristrutturato l’immobile e l’assegnazione (o cessione) agevolata al socio avviene entro 5 anni dall’ultimazione dei lavori. In tali casi, l’articolo 10, n. 8-bis e 8-ter, D.P.R. 633/1972, rispettivamente per gli immobili abitativi e per gli immobili strumentali derogano al regime di esenzione, prevedendo l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari (con il meccanismo della rivalsa).

In tutte le altre ipotesi (impresa assegnante di costruzione/ristrutturazione con assegnazione dopo il decorso di 5 anni dall’ultimazione dei lavori, ovvero altra impresa che assegna) il regime naturale dell’operazione è l’esenzione, fatta salva la possibilità di optare per l’Iva (con il meccanismo del reverse charge se il socio assegnatario è soggetto Iva), ad eccezione delle assegnazioni di immobili abitativi da parte dell’impresa che non ha costruito o ristrutturato. In tale ultima ipotesi, infatti, l’unico regime Iva previsto è l’esenzione.

In presenza di assegnazioni o cessioni agevolate di beni immobili esenti da Iva, gli effetti negativi che si possono realizzare sono due: pro-rata di detrazione e rettifica della detrazione stessa. Focalizzando l’attenzione sul primo dei due effetti negativi, l’articolo 19, comma 5, D.P.R. 633/1972, che si riverberano sulla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti dell’anno in cui avviene l’operazione esente, va ricordato che la percentuale di detrazione è calcolata sul rapporto tra operazioni che danno diritto alla detrazione (al numeratore) ed operazioni complessivecomprese quelle esenti (al denominatore).

Tuttavia, lo stesso articolo 19-bis, D.P.R. 633/1972, esclude dal predetto rapporto, con conseguente irrilevanza sul calcolo della percentuale di detrazione: le cessioni di beni ammortizzabili e le operazioni esenti “occasionali”. Nella prima ipotesi, vi rientrano, ad esempio, le assegnazioni e cessioni agevolate di immobili strumentali poste in essere dalle immobiliari di gestione (in quanto tali immobili sono ammortizzabili secondo la nozione prevista dall’articolo 102, Tuir), mentre nella seconda sono ricomprese quelle aventi ad oggetto immobili abitativi e strumentali da parte di imprese che svolgono attività diversa da quella immobiliare (ad esempio industriale).

Nessuna via di fuga è, invece, ravvisabile, qualora oggetto di assegnazione o cessione agevolata sia un bene immobile iscritto tra le rimanenze, in quanto oggetto dell’attività propria. In tal caso, infatti, l’uscita del bene dalla sfera d’impresa in regime di esenzione porta con sé un possibile effetto negativo sulla detrazione dell’Iva sugli acquisti dell’anno, il cui importo varia in funzione della percentuale di detrazione e dell’importo dell’Iva sugli acquisti assolta nell’anno stesso.

L’impatto effettivo potrebbe anche essere del tutto irrilevante, se si pensa da un’impresa di costruzione che assegna ai soci l’ultimo immobile posseduto (che non è riuscito a vendere a terzi) nell’anno in cui di fatto ha cessato l’attività operativa e con Iva sugli acquisti di importo esiguo.

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