in vigore le novità del DDL Lavoro

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Sono in vigore dal 12 gennaio 2025 le novità introdotte dal DDL Lavoro in materia di contratti a termine, stagionali e somministrazione. Ecco cosa cambia

Sono entrate da poco in vigore le nuove disposizioni in materia di lavoro previste dalla Legge n. 203/2024.

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Tra le novità anche provvedimenti che interessano i contratti a termine, i rapporti in somministrazione e il lavoro stagionale.

Vediamo cosa cambia da gennaio 2025 per datori di lavoro e dipendenti.

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Contratti a termine e in somministrazione: in vigore le novità del DDL Lavoro

La Legge n. 203/2024, “Disposizioni in materia di lavoro”, ha introdotto una serie di novità in materia, tra cui anche alcune disposizioni relative ai rapporti di lavoro con contratto a termine, in somministrazione e in relazione al lavoro stagionale.

Partiamo dai contratti a termine in somministrazione. In primo luogo, la legge elimina il limite del 30 giugno 2025 per l’impiego di lavoratori, oltre 24 mesi, in missioni a tempo determinato presso la stessa azienda utilizzatrice quando il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore è a tempo indeterminato.

Viene quindi eliminata la previsione secondo cui, se il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore è a tempo indeterminato, non trovano applicazione i limiti di durata complessiva della missione a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore (e attualmente pari a 24 mesi).

Inoltre, sono esclusi dal calcolo dei limiti quantitativi relativi alla somministrazione a tempo determinato di lavoratori (che non può superare il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei contratti stessi) i casi in cui la somministrazione a termine riguardi:

  • lavoratori assunti a tempo indeterminato;
  • lavoratori con determinate caratteristiche o assunti per determinate esigenze:
    • svolgimento di attività stagionali o di specifici spettacoli;
    • start-up;
    • sostituzione di lavoratori assenti;
    • lavoratori con più di 50 anni.

L’articolo 10 della Legge n. 203/2024 prevede infine l’eliminazione della causale del contratto di somministrazione a termine quando il somministratore impiega lavoratori e lavoratrici appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro:

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  • disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali;
  • lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.

Cosa cambia per il lavoro stagionale?

Per quanto riguarda poi il lavoro stagionale, il successivo articolo 11 della Legge n. 2023/2024, fornisce un’interpretazione autentica della disposizione all’articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 81/2015.

Si tratta della disposizione che definisce le caratteristiche delle attività stagionali escluse dall’ambito di applicazione dei termini dilatori per la riassunzione a tempo determinato di un lavoratore se richiamate nei contratti collettivi.

Al citato articolo 11 sono infatti definite le caratteristiche delle attività, per cui sono considerate stagionali (oltre quelle previste dal DPR n. 1525/1963) anche quelle organizzate per far fronte alle esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai CCNL (compresi quelli già sottoscritti al 12 gennaio 2025, data di entrata in vigore della legge n. 203/2024).

Tra le novità del DDL Lavoro anche la nuova disciplina dei contratti misti.

Ora possono infatti accedere alla tassazione agevolata (regime forfettario) i professionisti iscritti in albi o registri professionali che svolgono la propria prestazione per datori di lavoro con più di 250 dipendenti, anche se risultano già assunti dagli stessi con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato.

Per poter applicare il regime agevolato è necessario che il contratto subordinato preveda un orario pari a un minimo del 40 per cento e a un massimo del 50 per cento del tempo pieno. Il contratto di lavoro autonomo inoltre deve essere certificato dagli organi competenti e non si deve configurare (rispetto al contratto di lavoro subordinato) alcuna forma di sovrapposizione riguardo all’oggetto e alle modalità della prestazione, così come in relazione all’orario e alle giornate di lavoro.

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