Autoproduzione da minieolico e fv nelle PMI, guida agli incentivi


Con decreto direttoriale del 14 marzo 2025 sono disciplinate le modalità di accesso ai fondi destinati al sostegno dell’autoproduzione di energia rinnovabile nelle piccole e medi imprese. Contributi in conto impianti fino al 50%delle spesa ammissibile

Sostegno per l’autoproduzione rinnovabile aziendale, l’investimento PNRR

Gli incentivi per l’autoproduzione da minieolico e fotovoltaico nelle PMI italiane hanno finalmente una data. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha pubblicato in questi giorni il decreto contenente i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione. Fissando al 4 aprile 2025, ore 12.00, l’apertura dello sportello per l’invio delle istanze.

Contributi e agevolazioni

per le imprese

 

Sul tavolo c’è un budget complessivo di 320 milioni di euro, finanziato con il  Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR (Misura 7, Investimento 16). Con un occhio di riguardo per alcuni specifici beneficiari. Un 40% delle risorse è stato, infatti, riservato alle aziende localizzate nel Sud Italia. Mentre un altro 40% è dedicato unicamente alle micro e piccole imprese. 

Decreto direttoriale del 14 marzo 2025

Il decreto direttoriale del 14 marzo 2025 segue il DM del 13 novembre 2024 in cui veniva definito il nuovo regime di agevolazioni dedicato alle PMI. Il nuovo provvedimento entra nel dettaglio indicando modalità e termini di apertura dello sportello ai fini dell’invio delle domande.

Il testo fornisce un chiarimento sui programmi di investimento e le spese ammissibili, indicando tutta la documentazione tecnica da allegare all’istanza. E spiegando anche i criteri alla base del sistema di punteggio con i cui i vari progetti saranno valutati dal Soggetto attuatore (Invitalia).

Autoproduzione da minieolico e fv, quanto vale il contributo?

L’agevolazione prende la forma di un contributo in conto impianti, ossia un incentivo economico la cui erogazione è subordinata all’acquisto o costruzione di beni strumentali ammortizzabili. Questo tipo di contributi costituiscono reddito d’impresa.

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Entrando nello specifico il decreto prevede un ammontare di spese ammissibili non inferiore a 30.000 euro e non superiore al milione di euro. Gli incentivi saranno assegnati nella misura massima del:

  • 30% (medie imprese) o 40% (piccole imprese) sui costi ammissibili dell’investimento (acquisto e messa in esercizio dell’impianto fotovoltaico o minieolico e in aggiunta apparecchiature e tecnologie digitali strettamente funzionali);
  • 30% dei costi ammissibili dell’investimento per l’eventuale componente aggiuntiva di accumulo energetico
  • 50% dei costi ammissibili per l’esecuzione della diagnosi energetica ex-ante necessaria alla pianificazione degli interventi previsti dal decreto, comunque nel limite al 3% delle altre spese ammissibili.

“Qualora, in fase di definizione della graduatoria – spiega il MIMIT in una nota stampa –  le risorse destinate alle riserve non dovessero essere pienamente assorbite, saranno rese disponibili per il finanziamento delle domande di agevolazione riferite ai restanti territori e alle imprese di media dimensione”.

Chi sono i soggetti beneficiari degli incentivi PNRR?

Possono richiedere i nuovi contributi all’autoproduzione energetica rinnovabile, tutte le micro, piccole e medie imprese. Rientrano in queste categorie:

  • Le realtà produttive con 10 dipendenti massimo e un fatturato/totale di bilancio fino a 2 milioni di euro (MICRO).
  • Le aziende che contano fino a 50 dipendenti e un fatturato/totale di bilancio fino a 10 milioni di euro (PICCOLE).
  • Le aziende con meno di 250 dipendenti, un fatturato inferiore a 40 milioni di euro o  un bilancio annuo sotto i 27 milioni di euro (MEDIE)

Devono però rispettare dei requisiti generali come: avere sede legale o unità produttiva localizzata su tutto il territorio nazionale; disporre di almeno un bilancio approvato e depositato; aver presentato, nel caso di imprese individuali/società di persone, almeno una dichiarazione dei redditi. 

In linea generale sono ammessi tutti i settori produttivi, ad eccezione di quello carbonifero, della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, e di tutte quelle attività che non garantiscono il rispetto del principio Do No Significant Harm (DNSH). Escluse anche le industrie ad alta emissione di CO2 e quelle classificate come energivore.

Caso a parte, le imprese di produzione, noleggio e vendita di veicoli. Per queste realtà l’accesso alle agevolazioni per l’autoproduzione rinnovabile esiste una postilla: i ricavi lordi connessi all’attività svolta nell’unità produttiva oggetto di intervento devono derivare in misura pari ad almeno il 50% dalla produzione, noleggio o vendita di veicoli a zero emissioni.

Contributo alle rinnovabili PMI, gli interventi incentivati

Gli incentivi PNRR alle rinnovabili delle PMI sosterranno specifici programmi di investimento per l’acquisto, l’installazione e la messa in esercizio di  nuovi beni materiali strumentali.

Nel dettaglio l’agevolazione supporta l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili tramite impianti in acquisto diretto o locazione finanziaria (leasing strumentale). Con la possibilità di integrazione/combinazione con sistemi di accumulo behind-the-meter (letteralmente dietro il contatore) dell’energia prodotta per l’autoconsumo differito. 

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Nel dettaglio è ammissibile:

  • l’installazione di impianti fotovoltaici, comprese le apparecchiature e tecnologie digitali strettamente funzionali all’operatività degli impianti medesimi e le spese per l’installazione e la messa in esercizio; 
  • l’installazione di impianti mini-eolici, comprese le apparecchiature e tecnologie digitali strettamente funzionali all’operatività degli impianti medesimi e le spese per l’installazione e la messa in esercizio.

La scelta può ricadere solo su una delle due opzioni ma entrambe possono essere integrati con sistemi di stoccaggio dell’energia prodotta.

I criteri di ammissibilità 

Ai fini dell’accesso ai contributi, i programmi di investimento devono, tra le altre cose: 

  1. essere supportati da una diagnosi energetica;
  2. essere realizzati esclusivamente su edifici esistenti destinati all’esercizio dell’attività, o su coperture di strutture pertinenziali destinate, in modo durevole, dal titolare del relativo diritto reale al servizio dei predetti edifici;
  3. prevedere un termine di ultimazione dei lavori non successivo a 18 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni;
  4. vantare costi complessivi dei programmi compresi tra  i 30.000 e 1.000.000 di euro.

Come richiedere gli incentivi all’autoproduzione da minieolico e fotovoltaico?

Come spiegato dal Dicastero, le domande di agevolazione potranno essere presentate a partire dal 4 aprile 2025 previsti nel provvedimento attuativo, tramite il sito internet di Invitalia S.p.A

La selezione delle domande avverrà attraverso una procedura valutativa con graduatoria sulla base dei punteggi conseguiti dalle PMI proponenti in relazione ad una serie di criteri. Come ad esempio: la capacità addizionale di produzione energetica da FER; l’incidenza dei moduli fotovoltaici iscritti nel Registro ENEA; la sostenibilità economica dell’investimento; il numero di certificazioni ambientali possedute dal soggetto proponente.

 La domanda di agevolazione deve contenere:

  1. i dati anagrafici e identificativi dell’impresa richiedente, del soggetto firmatario, dell’eventuale referente; 
  2. dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità; 
  3. dichiarazioni in merito all’eventuale possesso del rating di legalità, della certificazione della parità di genere, di certificazioni ambientali di processo;
  4. la tipologia di intervento realizzata e i dati principali del programma di investimento
  5. gli elementi utili alla determinazione dei punteggi per la formazione della graduatoria ;
  6. le agevolazioni richieste;
  7. l’impegno a garantire il rispetto degli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio DNSH; 
  8. a dichiarazione in merito alla conformità del programma alla pertinente normativa ambientale dell’Unione europea e nazionale; 
  9. la dichiarazione attestante che il programma di investimento oggetto della domanda di agevolazione non incrementa l’uso di combustibili fossili e le emissioni di gas serra.

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