Regime forfettario 2025: la guida con requisiti e agevolazioni

Effettua la tua ricerca

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito

Sconto crediti fiscali

Finanziamenti e contributi

 


– Il regime forfettario è applicabile anche nel 2025. Anche quest’anno devono essere rispettati specifici requisiti.

La tassazione agevolata al 15%, o al 5% per le startup, può essere applicata nel rispetto della soglia di ricavi e compensi di 85.000 euro.

A partire dal 1° gennaio 2025 si devono tenere in considerazione diverse novità.

Assistenza per i sovraindebitati

Saldo e stralcio

 

L’ultima Legge di Bilancio ha aumentato il limite di reddito previsto per dipendenti e pensionati con partita IVA a 35.000 euro annui lordi.

Il recepimento della normativa europea ha inoltre portato a regole semplificate per la fatturazione elettronica.

Dai requisiti alle agevolazioni previste con l’accesso al regime applicabile alle partite IVA.

Il forfettario è il regime naturale che si applica alle persone fisiche titolari di partita IVA, che esercitano attività d’impresa, arte o professione in forma individuale e che non superano un determinato limite di ricavi e compensi.

In altre parole, consiste in un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva al 15% o 5% in luogo dell’IRPEF. Sono inoltre previste semplificazioni negli adempimenti IVA.

Tra i requisiti da rispettare per l’accesso alla tassazione agevolata c’è il limite di ricavi e compensi, fissato a 85.000 euro.

Novità sono state previste a partire dal 1° gennaio scorso, per effetto della misura approvata con la Legge di Bilancio 2025: da quest’anno è stata aumentata a 35.000 euro la soglia di reddito da lavoro dipendente e pensione entro la quale si può aprire la partita IVA e applicare il regime forfettario.

Il precedente limite, applicabile fino al 31 dicembre 2024, era fissato a 30.000 euro.

Finanziamenti personali e aziendali

Prestiti immediati

 

Un’ulteriore novità che si applica dallo scorso 1° gennaio riguarda la fatturazione elettronica.

Anche per i contribuenti in regime forfettario è stato introdotto l’obbligo a partire dal 1° gennaio 2024, dal momento che è terminato l’esonero in precedenza previsto per le partite IVA di dimensioni ridotte.

Dal 1° gennaio 2025, inoltre, si applicano le novità in materia di fatturazione elettronica semplificata, dopo il recepimento della normativa UE in materia di IVA.

Tra le novità che interessano i titolari di partita IVA in regime forfettario c’è la possibilità di emissione in modalità semplificata della fattura anche per operazioni di importo superiore a 400 euro.

Come funziona il regime forfettario e quali semplificazioni sono previste per le partite IVA?

I principali vantaggi di chi accede al regime agevolato sono la tassazione ridotta, la riduzione dei contributi INPS e le semplificazioni in materia di IVA e di imposte sui redditi.

In merito alla tassazione ridotta è già stata evidenziata l’applicazione di un’imposta sostitutiva all’IRPEF, con aliquota al 15% o al 5% per i primi cinque anni di attività. Chi accede al regime forfettario non può beneficiare di detrazioni fiscali o deduzioni, al netto della deduzione dei contributi INPS o alla cassa professionale di riferimento.

Richiedi prestito online

Procedura celere

 

A livello di contributi INPS è invece prevista una riduzione del 35% per quanti fanno domanda entro la scadenza del 28 febbraio.

Sono interessati dalla riduzione i soggetti che svolgono attività di impresa e sono obbligati all’iscrizione alla gestione separata INPS artigiani e commercianti.

Sono invece esclusi dall’agevolazione i soggetti che svolgono la professione:

● senza obbligo di iscrizione al CCIAA;

● senza obbligo di iscrizione a una cassa professionale;

● con l’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS (professionisti senza cassa).

Microcredito

per le aziende

 

A livello fiscale le semplificazioni riguardano soprattutto l’IVA. L’imposta non deve essere addebitata in fattura e liquidata. Il vantaggio per il soggetto è legato principalmente all’esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA e dalla registrazione dei corrispettivi.

Dopo aver passato in rassegna i vantaggi per chi applica il regime forfettario è necessario soffermarsi sul calcolo dell’imposta sostitutiva da versare.

Per prima cosa si deve fare riferimento al coefficiente di redditività, individuato sulla base del codice ATECO che identifica l’attività svolta. Tale coefficiente indica la percentuale di reddito al quale si deve applicare la tassazione. Serve quindi per identificare la base imponibile su cui si calcolerà l’imposta sostitutiva dovuta, al 15% o al 5%.

Dal reddito imponibile, determinato in maniera forfettaria, si possono dedurre i contributi previdenziali obbligatori.

Come anticipato, in alcuni casi l’accesso al regime forfettario permette l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota ridotta al 5%.

Si tratta del regime per le startup, ovvero riservato alle nuove attività e applicabile per i primi cinque anni.

L’applicazione dell’aliquota ridotta è permessa nel rispetto dei seguenti requisiti:

Dilazioni debiti fiscali

Assistenza fiscale

 

● non avere esercitato, nei tre anni che precedono l’avvio dell’attività, un’attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;

● non essere prosecuzione di un’attività già svolta da lavoratore dipendente o autonomo, esclusi i casi di pratica obbligatoria per l’accesso ad arti o professioni;

● nel caso di proseguimento dell’attività svolta da un altro soggetto, rispettare il limite di ricavi o compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente per l’accesso al regime forfettario.

Per l’applicazione della tassazione agevolata devono essere rispettati i requisiti in precedenza indicati.

Si deve inoltre tenere in considerazione le cause ostative, ovvero quelle che portano all’esclusione dal regime.

Il regime forfettario non può essere applicato dai titolari di partita IVA che rientrano nelle seguenti condizioni:

● persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;

Mutuo 100% per acquisto in asta

assistenza e consulenza per acquisto immobili in asta

 

● soggetti non residenti, a eccezione di chi risiede in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni. I soggetti devono produrre in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato;

● i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;

● esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari o che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;

● persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta o nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;

● i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo superiore a 35.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato.

Nella tabella sono riportati i limiti da tenere in considerazione per l’applicazione del regime.



Source link

Richiedi prestito online

Procedura celere

 

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link