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Il regime sanzionatorio per violazioni formali in tema di reverse charge

Forniti chiarimenti in merito al regime sanzionatorio applicabile alle violazioni formali in materia di IVA, con particolare riferimento al meccanismo del reverse charge negli acquisti intracomunitari (Cassazione – ordinanza 06 dicembre 2024, n. 31274, sez. trib.)

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Tale pronuncia assume rilievo nel contesto dell’applicazione dell’art. 6, co. 1, Dlgs n. 471/1997 e fornisce indicazioni significative sulle conseguenze della mancata doppia registrazione delle fatture.

Il caso di specie

La controversia trae origine da un ricorso presentato dalla società contribuente alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Ragusa contro un atto di contestazione dell’Agenzia delle Entrate. Le violazioni contestate riguardavano l’omessa o inesatta annotazione nei registri IVA (artt. 23 e 24, DPR 633/72) delle fatture relative ad acquisti intracomunitari per gli anni 2007 e 2008. In primo grado, la CTP aveva ritenuto applicabili unicamente le sanzioni per violazioni di carattere formale, evidenziando l’assenza di danno erariale.

In appello, però, la Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Sicilia ribaltava tale decisione, accogliendo la tesi dell’Agenzia delle Entrate secondo cui la mancata doppia registrazione costituiva comunque una violazione suscettibile di sanzione, indipendentemente dall’assenza di un danno erariale effettivo.

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società contribuente, affermando principi di diritto che confermano la rilevanza delle violazioni formali ai fini dell’irrogazione delle sanzioni amministrative, anche in assenza di impatti diretti sul gettito erariale.

Rilevanza del reverse charge e finalità della doppia registrazione

La Corte ha ribadito che il meccanismo del reverse charge è volto a garantire la trasparenza delle operazioni imponibili e la corretta liquidazione dell’imposta dovuta da parte del cessionario, attraverso l’integrazione dell’IVA sulle fatture e la successiva registrazione nei registri IVA delle vendite e degli acquisti. Questo duplice adempimento non rappresenta un mero formalismo, ma una misura sostanziale per consentire i controlli fiscali e prevenire eventuali frodi.

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Neutralità fiscale e sanzionabilità delle violazioni formali

Pur riconoscendo che l’operazione è fiscalmente neutrale — in quanto l’IVA a debito coincide con quella a credito — la Corte ha sottolineato che la mancata integrazione e registrazione comporta comunque una violazione sanzionabile. La neutralità fiscale non esclude l’obbligo di osservare le disposizioni formali, necessarie per garantire la tracciabilità e il controllo delle operazioni.

In particolare, la Corte ha affermato che:

“La doppia registrazione della fattura previa integrazione dell’imposta persegue lo scopo sostanziale di far di per sé emergere le operazioni imponibili, con contestuale liquidazione dell’imposta dovuta direttamente dal cessionario, rendendo nel contempo possibile l’esperimento dei controlli in capo a questi.”

Principio di proporzionalità delle sanzioni

La Corte ha richiamato il principio di proporzionalità nella graduazione delle sanzioni, sancito dall’art 13, DLgs. n. 471/1997. Tuttavia, ha escluso che la mera disponibilità, da parte dell’Amministrazione finanziaria, delle informazioni necessarie per verificare la legittimità delle operazioni possa configurare una causa di esclusione o attenuazione delle sanzioni previste.

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Applicazione del principio del favor rei

Un ulteriore aspetto analizzato riguarda l’applicazione delle modifiche normative introdotte dal DLgs 24 settembre 2015, n. 158, che hanno previsto una riduzione delle sanzioni per violazioni relative al reverse charge. La Corte ha chiarito che il principio del favor rei non opera in maniera automatica e generalizzata, ma richiede una specifica istanza del contribuente supportata da adeguata motivazione, che nel caso di specie non è stata tempestivamente formulata.

di Anna Russo

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