Corte costituzionale: il medico “strutturato” imputato non può chiedere la citazione dell’assicuratore quale responsabile civile
La sezione terza penale del Tribunale di Palermo ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 83 del Codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria prevista dalla l. n. 24/2017, l’assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato, denunciando la violazione degli artt. 3, comma 1, e 24 della Carta costituzionale.
Il caso
La questione di legittimità costituzionale viene sollevata in un processo penale a carico di un medico che, secondo la prospettazione accusatoria, avrebbe integrato il reato di cui agli artt. 589 e 590-sexies del Codice penale, per aver omesso – per negligenza, imprudenza e imperizia – di effettuare doverosi controlli e diagnosi nel periodo successivo all’esecuzione di un intervento chirurgico, causando la morte della paziente.
Il difensore dell’imputato ha chiesto di poter citare in giudizio, in qualità di responsabile civile, la compagnia assicurativa del proprio assistito, atteso che la sua polizza prevede copertura anche per le ipotesi di colpa grave.
L’art. 83 del Codice di procedura penale, tuttavia, attribuisce la facoltà di chiedere la citazione del responsabile civile nel processo penale solo alla parte civile e, nel caso previsto dall’art. 77, comma 4 del Cod. proc. pen., anche al pubblico ministero, ma non all’imputato.
La questione
La Corte costituzionale, con le sentenze n. 112 del 1998 e n. 159 del 2022 aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 83 del Cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede, a richiesta dell’imputato, la citazione dell’assicuratore nelle ipotesi di responsabilità civile derivante dalle assicurazioni obbligatorie prevista dalla l. n. 24/1969 e dall’art. 12, c. 8 della l. 157/1992 (rispettivamente, si tratta dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e di norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
La norma, per questo, secondo il giudice rimettente, si porrebbe in contrasto tanto con il primo comma dell’art. 3 Cost., per l’irragionevole disparità di trattamento, quanto con l’art. 24, perché all’imputato sarebbe privato il diritto di difendersi con gli stessi strumenti e garanzie di cui dispone il convenuto in sede civile.
La soluzione
La Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 177 del 2024, ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 83 Cod. proc. pen. sollevate dal Tribunale di Palermo.
Da un lato, la Consulta ha evidenziato l’inadeguata ricostruzione del quadro normativo di riferimento da parte del giudice rimettente.
Dall’altro, la Corte ha rilevato che l’obbligo assicurativo posto a carico dei medici “strutturati” di cui all’art. 10, c. 3, della l. n. 24/2017 ha un oggetto diverso dalla polizza di assicurazione che è tenuto a sottoscrivere il medico che operi quale libero professionista, ai sensi dell’art. 10, c. 2 della l. n. 24/2017.
Il medico “strutturato”, infatti, deve stipulare una polizza per colpa grave che garantisca l’efficacia della successiva azione di rivalsa esperita dalla struttura sanitaria che abbia già soddisfatto le pretese risarcitorie dei terzi.
L’art. 12 della l. n. 24/2017 consente al danneggiato di agire direttamente nei confronti dell’assicuratore, ma solo nel caso in cui si tratti dell’impresa che assicura la struttura sanitaria o il medico libero professionista, non nel caso del medico “strutturato”, perché la sua polizza copre i debiti del medico legati ad azioni, come quelle di rivalsa, «che si collocano “a valle” dell’esperimento (vittorioso) dell’azione risarcitoria da parte del danneggiato» (sent. 182/2023).
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