I datori di lavoro possono recuperare il credito derivante dal riconoscimento della somma (o bonus) ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, prevista dall’art. 1 comma 4 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025).
L’Agenzia delle Entrate ha infatti pubblicato nella giornata di ieri la risoluzione n. 9 con cui vengono istituiti i codici tributo “1704”, da utilizzare nel modello F24, e “175E”, per il modello F24 EP, necessari per consentire ai datori di lavoro (in qualità di sostituti d’imposta) sia il recupero del credito derivante dall’erogazione in busta paga del bonus in argomento sia l’eventuale riversamento della somma erogata ma poi recuperata in capo al dipendente.
Si ricorda che per la riduzione del cuneo fiscale, l’art. 1 commi 4 – 9 della L. 207/2024 ha introdotto a partire dal 2025, in favore dei lavoratori titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR (con esclusione dei redditi da pensione di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati):
– un bonus, per chi ha un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro;
– un’ulteriore detrazione d’imposta per chi ha un reddito complessivo superiore a 20.000 e fino a 40.000 euro.
In merito al bonus, esso si determina applicando al reddito di lavoro dipendente la percentuale del:
– 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
– 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 ma non a 15.000 euro;
– 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.
Ad esempio, per un lavoratore dipendente con reddito complessivo pari a 15.000 euro e con reddito di lavoro dipendente di 10.000 euro, l’importo del bonus annuo spettante è di 530 euro, derivante dall’applicazione della percentuale del 5,3% al reddito di lavoro dipendente di 10.000 euro.
Ai soli fini dell’individuazione della percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente deve essere rapportato all’intero anno. Inoltre, per la determinazione del reddito complessivo e del reddito di lavoro dipendente rileva anche la quota esente del reddito agevolato ai sensi: dell’art. 44 comma 1 del DL 78/2010 (incentivo per il rientro in Italia di ricercatori e docenti residenti all’estero); dell’art. 16 del DLgs. 147/2015 (regime speciale per i lavoratori impatriati); dell’art. 5 del DLgs. 209/2023 (nuovo regime speciale per i lavoratori impatriati). Il reddito complessivo deve invece essere assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’art. 10 comma 3-bis del TUIR.
Il bonus erogato non concorre alla formazione del reddito del lavoratore e di conseguenza, per effetto del principio di armonizzazione delle basi imponibili fiscale e previdenziale, non sarà assoggettato neanche a contribuzione INPS.
Come previsto dai commi 7 e 8, il bonus è riconosciuto in via automatica dal datore di lavoro all’atto dell’erogazione della retribuzione, senza quindi che sia necessaria alcuna richiesta esplicita da parte del lavoratore. Il datore di lavoro calcola quindi l’importo spettante sulla base dei dati a sua disposizione, vale a dire il reddito previsionale riferito alle somme e valori che saranno corrisposti durante l’anno e i dati di cui entra in possesso tramite specifica comunicazione del lavoratore (ad esempio ulteriori redditi posseduti dal lavoratore che il datore non conosce).
L’erogazione del bonus al lavoratore dipendente genera un credito in favore del datore di lavoro che, come accennato, potrà essere recuperato da quest’ultimo mediante l’istituto della compensazione di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97 nel modello F24. Per il recupero in compensazione dovranno quindi essere utilizzati i codici “1704”, nel modello F24, o “175E” modello F24 EP, entrambi denominati “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione ai lavoratori dipendenti della somma di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.
Operativamente, in merito al modello F24, l’Agenzia delle Entrate specifica che il codice tributo “1704” deve essere esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna:
– “importi a credito compensati”;
– “importi a debito versati”, se il datore deve procedere al riversamento della somma già erogata e poi recuperata in capo al dipendente.
Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.“ e “anno di riferimento” devono essere indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione (o il recupero della somma), nei formati “00MM” e “AAAA”.
Si ricorda, in ultimo, che in sede di conguaglio, il datore di lavoro deve verificare la spettanza del bonus e provvedere al recupero del relativo importo se non spettante; se l’importo è superiore a 60 euro, il recupero è effettuato in 10 rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio.
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