Importate ordinanza della Corte di Cassazione sulla detraibilità delle spese sostenute per l’assistenza anche non specialistica

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Vogliamo pubblicare e rendere nota un’importante ordinanza della Corte di Cassazione, n. 449/2025, sezione tributaria civile, relativa a un ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate contro un contribuente, A.A.. che chiedeva il riconoscimento della deducibilità delle spese sostenute per la cura personale prestata da due collaboratrici domestiche alla moglie, persona con disabilità al 100%. L’ordinanza chiarisce l’interpretazione degli articoli 10, comma 1, lettera b) e 15, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) in relazione alla deducibilità e detraibilità di spese sanitarie e di assistenza.

La contestazione dell’Agenzia delle Entrate: L’Agenzia delle Entrate ha sostenuto che le spese per l’assistenza prestata da personale non qualificato (collaboratrici domestiche) rientrassero nell’ambito dell’articolo 15, comma 1, lettera c) del TUIR (spese sanitarie detraibili), e non nell’articolo 10, comma 1, lettera b) (spese mediche e di assistenza specifica deducibili). Secondo l’Agenzia, solo le spese per assistenza specialistica prestata da personale qualificato sarebbero deducibili.

Decisioni Pregresse: La Commissione Tributaria Provinciale di Torino aveva inizialmente dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente contro una comunicazione preventiva dell’Agenzia. In seguito, la stessa Commissione ha accolto il ricorso contro la cartella esattoriale emessa dall’Agenzia. La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ha confermato la decisione di primo grado a favore del contribuente.

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Ricorso in Cassazione: L’Agenzia delle Entrate ha quindi presentato ricorso in Cassazione, sostenendo la violazione degli articoli 10 e 15 del TUIR.

Questioni di Diritto Sollevate

Interpretazione degli Articoli 10 e 15 del TUIR: Il fulcro della controversia risiede nell’interpretazione dell’espressione “assistenza specifica” contenuta sia nell’articolo 10, comma 1, lettera b) (deducibilità) sia nell’articolo 15, comma 1, lettera c) (detraibilità).

L’Agenzia sosteneva che “assistenza specifica” si riferisse esclusivamente all’assistenza prestata da personale infermieristico o con qualifiche professionali specialistiche.

La Corte ha dovuto chiarire se la distinzione tra deducibilità e detraibilità dipendesse dalla natura specialistica dell’assistenza o dal destinatario della stessa.

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ritenendolo infondato. Interpretazione di “Assistenza Specifica”: La Corte ha affermato che l’espressione “assistenza specifica” non si riferisce alla natura specialistica dell’assistenza, ma alla sua direzione specifica alla tutela della persona bisognosa. La dicitura si ripete, infatti, identica in entrambe le disposizioni (“assistenza specifica”).

“Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla Agenzia delle Entrate, la dizione “assistenza specifica” non vale a distinguere l’ambito di applicazione dell’art. 10, comma 1, lett. b), da quello dell’art. 15, comma 1, lett. c), t.u.i.r.; la dizione si ripete, infatti, identica in entrambe le disposizioni e non indica una spesa relativa ad assistenza specializzata perché prestata da personale infermieristico o in possesso di specifica qualifica professionale ma indica una assistenza specificamente diretta alla tutela della persona bisognosa.”

Distinzione tra i due articoli: la Corte ha stabilito che la distinzione tra l’articolo 10 e l’articolo 15 del TUIR dipende dal destinatario dell’assistenza.

L’articolo 10, comma 1, lettera b), si applica a spese sostenute per l’assistenza di soggetti con grave e permanente invalidità riconosciuta ai sensi dell’articolo 3 della Legge 104/1992. Queste spese sono integralmente deducibili.

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L’articolo 15, comma 1, lettere c) e i-septies), riguarda spese per assistenza a soggetti che potrebbero essere non autosufficienti, ma non necessariamente disabili gravi ai sensi della Legge 104/1992. Queste spese sono detraibili, con limiti.

“La distinzione tra le due norme deriva dal destinatario dell’assistenza piuttosto che dalla natura della assistenza: nel caso dell’art. 10, comma 1, lett. b), t.u.i.r. destinatario dell’assistenza è un soggetto afflitto da grave e permanente invalidità o menomazione tale da avere già determinato il riconoscimento di handicap grave secondo la definizione dettata dall’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e per questa ragione la disposizione prevede il più ampio e favorevole regime della integrale deducibilità; nel caso dell’art. 15, comma 1, t.u.i.r. lettere c) e i-septies) l’assistenza specifica è destinata a soggetti diversi, eventualmente anche afflitti da non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, ma non disabili gravi ai sensi dell’art. 3 della legge 05/02/1992, n. 104.”

Principio di Diritto: La Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “le spese deducibili ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. b), t.u.i.r. perché sostenute dal contribuente per l’assistenza specifica di persona afflitta da grave e permanente invalidità o menomazione, rilevante ai sensi dell’articolo 3 della legge 05/02/1992, n. 104, sono le spese necessarie all’assistenza di detto beneficiario perché specificamente dirette a tal fine, senza che a delimitare la deducibilità e il regime di favore previsto dalla norma sia la natura specialistica della assistenza ovvero la particolare qualificazione professionale del soggetto che presta l’assistenza.”

Conclusioni

L’ordinanza della Corte di Cassazione ha stabilito che le spese per l’assistenza a persone con disabilità grave (ai sensi della Legge 104/1992) sono deducibili integralmente ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera b) del TUIR, indipendentemente dalla natura specialistica dell’assistenza prestata o dalle qualifiche del personale. La deducibilità dipende, invece, dalla condizione di invalidità del destinatario. Questo chiarimento è fondamentale per i contribuenti che sostengono spese di assistenza per familiari con gravi disabilità, garantendo una più ampia tutela fiscale.

QUI il testo dell’Ordinanza



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