Ecobonus: i lavori per risparmio energetico al 50, 36 e 30%

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per lavori di ristrutturazione

 


Come per i lavori di ristrutturazione, anche la percentuale della detrazione fiscale per gli interventi di efficientamento energetico realizzati sugli immobili cambia dal 2025. Come ha stabilito la legge di Bilancio, l’ecobonus ha aliquota al 50% se i lavori sono realizzati sull’abitazione principale e al 36% per le seconde, terze case e così via. Nel 2026 e 2027 l’agevolazione scenderà ancora al 36% per la prima casa e al 30 per cento per gli altri immobili diversi dall’abitazione principale.

Finestre, schermature solari, impianti di climatizzazione invernale, micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, generatori d’aria calda a condensazione e pompa di calore sono i lavori che è possibile realizzare fruendo dell’ecobonus. Tra i vari bonus casa previsti per migliorare l’efficienza del proprio immobile difatti l’ecobonus offre la possibilità di portare in detrazione dall’Irpef o dall’Ires una serie di spese sostenute in relazione ad interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. Facciamo il punto sulle aliquote in vigore a seguito dell’entrata in vigore della legge di Bilancio 2025.

Come funziona l’ecobonus?

In sostanza eseguendo una serie di lavori sul proprio immobile, finalizzati al risparmio energetico, si possono scaricare nella denuncia dei redditi le spese sostenute. La detrazione nel 2025 è al 50 o 36% a seconda della destinazione degli immobili su cui sono realizzati gli interventi, se adibiti ad abitazione principale o meno. La detrazione si spalma in dieci quote annuali di pari importo.

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Ecobonus per la prima casa: quali aliquote si applicano nel 2025, 2026 e 2027

Dal 1° gennaio 2025 la detrazione fiscale dell’ecobonus ha aliquota fissa per tutti gli interventi ammessi, pari al 50% per l’abitazione principale.

Nel 2026 e 2027 l’aliquota per la prima casa scenderà del 36%. Dal 2028 l’aliquota sarà unica per tutti gli immobili al 30%.

Si parla impropriamente di prima casa, ma il termine esatto è abitazione principale intendendo per tale il luogo in cui una persona ha stabilito la propria residenza anagrafica, cioè l’indirizzo registrato presso il comune di appartenenza. Oltre alla residenza formale, deve essere il luogo in cui la persona vive abitualmente e svolge le proprie attività quotidiane.

Ecobonus per le seconde e terze case: quali aliquote si applicano del 2025,2026 e 2027

L’ecobonus ha aliquota fissa per tutti gli interventi ammessi al 36% per il 2025 per gli immobili diversi dall’abitazione principale. 

Nel 2026 e 2027, l’aliquota scende al 30%. Dal 2028 l’aliquota è per tutti gli immobili fissa al 30%.

Ecobonus: quali interventi sono ammessi

L’ecobonus è un’agevolazione  che consiste in una detrazione dall’Irpef o dall’Ires ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. In generale, le detrazioni sono riconosciute per:

  • l’acquisto e la posa in opera di schermature solari;
  • l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative;
  • l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
  • l’acquisto di generatori d’aria calda a condensazione;
  • la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione.
  • Sostituzione, anche parziale, del vecchio impianto con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia
  • Sostituzione, anche parziale, dello scaldaacqua tradizionali con uno scaldaacqua a pompa di calore
  • Strutture opache verticali (pareti isolanti o cappotti) e strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti)
  • Finestre comprensive di infissi 

 Chi può avere la detrazione fiscale

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.

In particolare, sono ammessi all’agevolazione:

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  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
  • i contribuenti titolari di reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
  • le associazioni tra professionisti
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche i titolari di un diritto reale sull’immobile, i condòmini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali, gli inquilini, coloro che hanno l’immobile in comodato.

Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi e questi non siano effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa:

  • il familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) e il componente dell’unione civile
  • il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato.

Come avere la detrazione

Le detrazioni, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, variano a seconda che l’intervento riguardi la singola unità immobiliare o gli edifici condominiali e dell’anno in cui è stato effettuato. Per avere le detrazioni occorre indicare le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi. Tali spese in particolare devono essere pagate con bonifico bancario o postale in cui vanno indicati: la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa; il codice fiscale del beneficiario della detrazione; il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).

Condizione indispensabile per fruire dell’agevolazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l’attività d’impresa o professionale.

Per richiedere l’agevolazione è necessario essere in possesso dell’asseverazione di un tecnico abilitato o dichiarazione resa dal direttore dei lavori, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti, dell’attestato di prestazione energetica (APE), finalizzato ad acquisire i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio e della scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

Entro 90 giorni dal termine dei lavori, bisogna trasmettere all’Enea, con modalità telematiche, proprio la scheda informativa degli interventi realizzati e le informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica (APE). La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso l’applicazione web dell’Enea (https://detrazionifiscali.enea.it/).

Come pagare per il bonus?

 Tali spese in particolare devono essere pagate con bonifico bancario o postale in cui vanno indicati:

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  • la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa;
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).

Come vengono restituiti i soldi delle detrazioni fiscali?

La detrazione fiscale consiste nella possibilità di detrarre dall’Irpef  o dall’Ires una serie di spese sostenute in relazione ad interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. Come per tutti gli altri bonus casa, non si ottengono direttamente dei soldi bensì si ottiene uno sconto sulle tasse da pagare ogni anno con la presentazione della denuncia dei redditi.

Come per il bonus ristrutturazioni, anche l’ecobonus nel 2025 adotterà un nuovo  criterio dei tetti di spesa basati sul reddito e sulla composizione familiare, favorendo le famiglie con redditi medio-bassi. La legge di Bilancio 2025 introduce difatti una limitazione alla fruizione delle detrazioni per i percettori di reddito superiore a 75mila euro, parametrati in relazione al reddito percepito e al numero di figli presenti nel nucleo familiare. Si attendono a tal proposito i chiarimenti del Ministero dell’economia. 

Chi può accedere all’ecobonus?

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento. In particolare, sono ammessi all’agevolazione:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
  • le associazioni tra professionisti
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche:

  • i titolari di un diritto reale sull’immobile
  • i condòmini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali
  • gli inquilini
  • coloro che hanno l’immobile in comodato.

Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi e questi non siano effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa:

  • il familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado)
  • il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 64/2016)

Quali tipi di immobili possono usufruire dell’ecobonus?

Condizione indispensabile per fruire dell’agevolazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l’attività d’impresa o professionale.

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Come fare pratica Enea ecobonus

Per richiedere l’agevolazione è necessario essere in possesso dell’asseverazione di un tecnico abilitato o dichiarazione resa dal direttore dei lavori, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti, dell’attestato di prestazione energetica (APE), finalizzato ad acquisire i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio e della scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

Entro 90 giorni dal termine dei lavori, bisogna trasmettere all’Enea, con modalità telematiche, proprio la scheda informativa degli interventi realizzati e le informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica (APE). La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso l’applicazione web dell’Enea (https://detrazionifiscali.enea.it/).

Che differenza c’è tra ecobonus e bonus casa?

L’ecobonus è la detrazione fiscale per risparmio energetico degli immobili mentre il bonus casa è la detrazione per ristrutturazione. 

Stop al bonus caldaia a gas

La Legge di Bilancio 2025 ha sancito il divieto di agevolazioni fiscali per gli impianti alimentati da combustibili fossili. In sostanza non sono più agevolate le spese per l’acquisto e l’installazione di caldaie alimentate da gasolio, gas metano o altre fonti fossili. Ciò vale sia per le nuove installazioni che per le sostituzioni.

Le agevolazioni fiscali restano disponibili solo per:

  • caldaie alimentate da fonti rinnovabili, come quelle a biomassa.
  • pompe di calore elettriche ad alta efficienza, che sfruttano energia elettrica per riscaldare l’ambiente e l’acqua.
  • sistemi ibridi che combinano diverse tecnologie, purché non includano combustibili fossili.

La sostituzione di una caldaia di vecchia generazione con un apparecchio moderno a condensazione, a biomassa o con pompa di calore nell’ambito di semplici opere di ristrutturazione di singole unità immobiliari o di parti comuni di condomini garantisce una detrazione fiscale del 50%, per una spesa massima agevolata di 96.000 euro per l’abitazione principale fino al 31 dicembre 2025, al 36% se installata su una seconda o terza casa. 

La sostituzione della caldaia rientra tra gli interventi di “manutenzione straordinaria” che danno diritto al bonus mobili,  la detrazione Irpef al 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, con limite di spesa detraibile di 5mila euro. È necessario, comunque, che ci sia un risparmio energetico rispetto alla situazione preesistente.

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Nel caso di interventi più importanti di riqualificazione energetica che prevedano anche la rottamazione della vecchia caldaia a favore di un nuovo modello sempre a condensazione o alimentato a biomassa è invece prevista una detrazione pari al 65%. Percentuale che può salire sino al 75% in caso di riqualificazione delle parti comuni dei condomini al fine di ottimizzare la gestione del riscaldamento e includere lavori attuati fino al 31 dicembre 2024 (per un massimo di 40.000 euro).

Come ottenere ecobonus per condizionatori?

Installare o sostituire impianti e macchine destinati alla climatizzazione estiva non è un intervento di risparmio energetico che di per sé permette di avere sconti fiscali. Sono invece ammessi alle detrazioni fiscali gli interventi di installazione di pompe di calore destinate alla climatizzazione invernale. Sono, tuttavia ammesse alle detrazioni fiscali le pompe di calore reversibili in grado cioè di fare anche il condizionamento estivo.

Quali sono le detrazioni per l’acquisto di un condizionatore? Si può avere l’ecobonus al 50% se installato sull’abitazione principale e al 36% sulla seconda o terza casa fino al 31 dicembre 2025, in caso di sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale con impianto dotati di caldaie a condensazione o pompe di calore ad alta efficienza. L’ecobonus è previsto anche quando, come detto poc’anzi, la pompa di calore permetta anche il funzionamento in climatizzazione estiva. In questo caso l’indice di efficienza energetica EER deve essere non inferiore al pertinente valore riportato nel decreto 19 febbraio 2007.

In caso di installazione di un nuovo condizionatore o di sua sostituzione abbinata ad una ristrutturazione edile, la detrazione fiscale è del 50% fino al 31 dicembre 2025, se il nuovo impianto installato sull’abitazione principale (al 36% sulla seconda o terza casa) è a pompa di calore, anche non ad alta efficienza, purché consenta un risparmio energetico. La spesa massima ammessa è di 96mila euro fino al 2027. Dal 2028 l’aliquota è fissa per tutti gli immobili al 30% e con tetto massimo di spesa di 48mila euro.

Come ottenere bonus infissi 2025?

Per la sostituzione di una vecchia finestra con una ad alta efficienza energetica si potrà fruire dell’ecobonus al 50% o 36% a seconda della destinazione dell’immobile su cui realizzare i lavori, previsto in caso di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi fino al 31 dicembre 2025. Per poter fruire dell’ecobonus le finestre, comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati, devono rispettare i requisiti di trasmittanza “U” (dispersione di calore).

È però obbligatorio inviare per via telematica all’Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, tutta la documentazione necessaria, a seconda della tipologia di intervento  (copia dell’attestazione di certificazione o qualificazione energetica, scheda informativa degli interventi realizzati, asseverazione di un tecnico abilitato). La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’Enea, coincide con il giorno del cosiddetto “collaudo” (e non di effettuazione dei pagamenti). 

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