Gettoni di presenza, rimborso spese, componenti perequative Tari ed entrate vincolate: le massime della Corte dei conti

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Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Gettoni di presenza e riduzione dieci per cento

Il principio di diritto formulato dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione n. 11/2023/QMIG (secondo cui la riduzione del 10 per cento non si riferisce alle indennità di funzione) non è applicabile, in via interpretativa, anche alla fattispecie dei gettoni di presenza prevista dall’articolo 82, comma 2, del Dlgs 267/2000, che resta assoggettata alla decurtazione del 10% disposta dal comma 54 dell’aricolo 1 della legge 266/2005. Prima di tutto, in quanto l’indennità che spetta al sindaco e agli assessori ha natura diversa da ciò che il legislatore riconosce ai consiglieri per il munus che li qualifica. In oltre, perché, anche in considerazione di questa differenza per natura e per funzioni tra i due istituti, il legislatore con una sua precisa scelta, ha inteso modificare unicamente i precedenti importi delle indennità di funzione fino ad allora fissati con il Dm 119, delineando così una evidente successione di legge nel tempo con effetti abroganti la precedente disciplina da parte di quella successiva, nulla disponendo, al contrario, circa la diversa fattispecie degli emolumenti da corrispondere ai consiglieri. L’incremento delle indennità di funzione spettanti agli amministratori locali, previsti dalla legge n. 234/2021 ha – con riferimento alla diversa fattispecie dei gettoni di presenza previsti dall’articolo 82, comma 2, del Dlgs n. 267/2000 – come unico effetto indiretto, la sola rideterminazione del tetto massimo di quanto da loro percepibile che, si ricorda, è pari ad un quarto della indennità dei Sindaci, ai sensi del richiamato articolo 82, comma 2, del Tuel.
Sezione delle Autonomie – Deliberazione n. 3/2025

Conto e carta

difficile da pignorare

 

Rimborso spese amministratori

Ai fini del rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli amministratori locali – per le presenze in giornate diverse da quelle riconducibili alla partecipazione delle sedute degli organi collegiali ed esecutivi – non è sufficiente il mero esercizio di funzioni proprie o delegate, dovendo altresì ricorrere quel requisito della “necessarietà” della presenza stessa, qualificata dalla preesistenza di un obbligo giuridico in capo all’interessato e dalla eterodeterminazione della scelta. Il diritto al rimborso delle spese di viaggio ricorre nei casi in cui la presenza non sia rimessa all’apprezzamento discrezionale dell’interessato o sia aliunde qualificata dalla preesistenza di un obbligo giuridico che elimina in detto soggetto qualsiasi facoltà di una scelta diversa per l’esercizio della funzione.
Sezione regionale di controllo della Toscana – Parere n. 2/2025

Componenti perequative Arera e obblighi di versamento

Le componenti perequative istituite da Arera con delibera n. 386/2023 devono essere riversate a Csea sulla base delle somme effettivamente incassate dal Comune e non sulla base delle somme accertate. Se infatti il Comune dovesse riversare sulla base dell’accertato, fungendo sostanzialmente da cassa per Csea, si troverebbe ad anticipare somme relative a una entrata che potrebbe non verificarsi mai con evidenti ricadute negative sui bilanci e possibile emersione di disavanzi. Inoltre, l’anticipazione delle somme da parte del Comune inciderebbe sulla già scarsa liquidità di cassa di molti enti compromettendo, tra l’altro, il rispetto dei tempi di pagamento delle transazioni commerciali. Quanto alla contabilizzazione rileva il principio contabile applicato 4/2 secondo cui i servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni realizzate per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale da parte dell’ente. Ai fini dell’individuazione delle “operazioni per conto di terzi”, l’autonomia decisionale sussiste quando l’ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare; tempi; destinatari della spesa, elementi, nel caso che qui interessa, già prestabiliti da Arera. Sarebbe tuttavia opportuno che, come per il Tefa2, anche per queste componenti perequative venisse istituito apposito codice tributo, evitando di far confluire le somme nel bilancio dei Comuni.
Sezione regionale di controllo della Liguria – Parere n. 5/2025

Utilizzo in termini di cassa delle entrate a destinazione vincolata

L’uso dei fondi a destinazione vincolata per spese correnti deve avvenire con particolare diligenza nonché prudenza, per cui queste risorse finanziarie devono essere prontamente ricostituite con le prime entrate libere che affluiscono nella cassa (comma 3 dell’articolo 195 Dlgs 267/2000). La specifica destinazione delle risorse costituisce una sorta di “condizione” che è apposta all’utilizzo delle stesse in funzione di garanzia del raggiungimento della finalità pubblica programmata, sottraendone la disponibilità all’ente, salvo potervi far ricorso per momentanea carenza di liquidità, ma solo con i limiti e le procedure partitamente indicate dal legislatore.
Sezione regionale di controllo della Sardegna – Deliberazione n. 15/2025



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