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6 febbraio in vigore Decreto legislativo con chiarimenti

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Un Decreto legislativo che lascia irrisolte alcune criticità

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 2025 il Decreto legislativo n. 220  “Disposizioni integrative e correttive ai Decreti legislativi 5 agosto 2022, n. 134, 135 e 136” per introdurre ulteriori specifiche e chiarimenti alla normativa sulla sanità animale già in vigore dal 27 settembre 2022. 

Questi decreti rappresentano un importante passo in avanti per rafforzare la tracciabilità e la tutela degli animali, soprattutto esotici e selvatici di cui sono stati più rigorosamente disciplinati (e limitati) il commercio, la detenzione e la riproduzione.

Tra tutti, in particolare, il Decreto legislativo n. 135 del 2022, fortemente voluto da LAV, introduce divieti e restrizioni al prelievo dall’ambiente naturale, al commercio, alla detenzione e alla riproduzione di animali di specie selvatiche ed esotiche.

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Il nuovo Decreto legislativo che entrerà in vigore il 6 febbraio, e sul quale LAV è stata audita dalle Commissioni riunite Industria e Agricoltura e Sanità del Senato lo scorso ottobre, opera, in primo luogo, un restringimento della tipologia di strutture autorizzate alla detenzione di animali pericolosi, in quanto esclude alcune esibizioni, tra cui i circhi e mostre faunistiche itineranti, dal novero degli stabilimenti che potranno continuare ad acquisirli e farli riprodurre successivamente all’adozione da parte del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin, della cosiddetta “Lista negativa”.

Tale lista, ossia l’elenco di animali di specie selvatiche ed esotiche pericolose per la salute, l’incolumità pubblica o per la biodiversità, nonostante dovesse essere adottata entro il 27 marzo 2023, purtroppo, a quasi due anni di distanza non ha incomprensibilmente ancora visto la luce.

Il Decreto legislativo n. 220 del 2025 ha quindi perso ora la preziosa occasione di introdurre previsioni volte a vietare sin da subito ai circhi la riproduzione e l’acquisizione di nuovi animali appartenenti alle specie già definite “pericolose” dalla normativa vigente.

Tra le novità è stato introdotto un sistema più rigoroso per il rilascio e il mantenimento delle autorizzazioni nei confronti delle aree protette e delle mostre faunistiche permanenti che detengono animali pericolosi, le quali dovranno sottostare a requisiti specifici per la gestione degli animali presenti e saranno soggetti a ispezioni dell’autorità sanitaria territorialmente competente che, in caso di accertate violazioni, possono condurre alla revoca della autorizzazione stessa.

Una novità positiva riguarda gli animali che non possono essere rilasciati in natura. Prima, secondo il Decreto legislativo n. 135 del 2022, dovevano essere trasferiti entro dieci giorni in un altro stabilimento autorizzato, mentre con l’attuale modifica potranno essere trasferiti “entro 10 giorni successivi alla conclusione delle eventuali terapie”, cioè solo quando saranno in condizioni di salute adeguate ad affrontare il trasporto.

Per quanto riguarda la tracciabilità di cani e gatti, seppur a fronte di alcune importanti novità introdotte dai Decreti legislativi sulla sanità animale, come ad esempio l’istituzione del Sistema informativo Nazionale degli Animali da Compagnia – SINAC, il nuovo Decreto legislativo ha introdotto modifiche che consentono di migliorare solo parzialmente tale aspetto.

Tra i profili positivi vi è l’introduzione dell’obbligo di comunicare le informazioni che riguardano la vita dell’animale come il passaggio di proprietà, la variazione di detenzione e il decesso.

Tuttavia, in particolare per quanto riguarda gli annunci di animali in cessione o vendita, non è stata prevista l’obbligatorietà di pubblicare sempre in questi il numero di microchip dell’animale pur essendo tale misura decisiva per contrastare più efficacemente anche il fenomeno ancora largamente diffuso del traffico dei cuccioli.

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In conclusione, nonostante alcuni miglioramenti, le disposizioni integrative e correttive introdotte dal Decreto legislativo n. 220 non hanno colmato tutte le lacune esistenti, lasciando irrisolte delle criticità.

Ci auguriamo che gli ulteriori atti normativi previsti, in particolare la cosiddetta “Lista negativa”, siano emanati al più presto per completare e rendere effettivamente applicabile l’intero quadro normativo su questa importante materia nonché per favorire l’attività di controllo.

Emanare la “Lista negativa” è un atto dovuto perché lo prevede una legge e perché è essenziale per tutelare la salute, l’incolumità pubblica e la biodiversità.



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