Trattamenti di sostegno al reddito di lavoro: massimali 2025

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Trattamenti di sostegno al reddito di lavoro: massimali 2025

L’Istituto ha definito gli importi massimi, in vigore dal 1° gennaio 2025, dei trattamenti di integrazione salariale, delle indennità per i lavori discontinui e delle indennità per cessazione del lavoro (INPS – circolare 29 gennaio 2025, n. 25)

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Come previsto ogni anno l’Inps effettua la rivalutazione degli importi massimi delle misure di sostegno al reddito dei lavoratori in base alla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Con la circolare 29 gennaio 2025, n. 25, l’Istituto ha definito gli importi dei massimali in vigore dal 1° gennaio 2025 relativi a:

– trattamento di integrazione salariale ordinario e straordinario (CIGO e CIGS);

– trattamento di integrazione salariale per gli operai e gli impiegati agricoli a tempo indeterminato (CISOA);

– assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali;

– assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale del Fondo di solidarietà del Credito;

– assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo;

– assegno di integrazione salariale del Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali;

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– indennità di disoccupazione NASpI;

– indennità di disoccupazione DIS-COLL;

– indennità di disoccupazione agricola;

– indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (IDIS);

– indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO);

– importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.

Massimali CIGO, CISOA, CIGS, AIS del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali

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L’importo massimo mensile dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO), degli operai e impiegati agricoli (CISOA), straordinaria (CIGS) e assegno di integrazione salariale (AIS) del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali è pari a 1.404,03 euro.

Per i trattamenti di integrazione salariale concessi alle imprese del settore edile e lapideo in relazione alla sospensione dell’attività lavorativa per intemperie stagionali, il suddetto importo deve essere incrementato del 20 per cento; pertanto corrisponde a 1.684,85 euro.

Applicando la riduzione corrispondente all’aliquota contributiva prevista a carico degli apprendisti, attualmente pari al 5,84 per cento (art. 26, L 28 febbraio 1986 n. 41), prevista per i trattamenti da commisurare ad una percentuale della retribuzione non inferiore all’80 per cento, i suddetti massimali risultano, rispettivamente, pari a 1.322,05 euro (generale) e 1.586,45 euro (settore edile e lapideo per intemperie stagionali).

Il massimale non si applica ai trattamenti concessi per le intemperie stagionali nel settore agricolo art. 18, co. 2, DLgs 14 settembre 2015 n. 148).

Massimali trattamenti del Fondo Credito

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Assegno di integrazione salariale

Retribuzione mensile lorda (euro)

Massimale (euro)

Inferiore a 2.556,24

1.388,33

Compresa tra 2.556,24 – 4.040,78

1.600,22

Contabilità

Buste paga

 

Superiore a 4.040,78

2.021,60

Assegno emergenziale

L’importo indicato in prima fascia, calcolato sull’80% della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione corrispondente all’aliquota contributiva prevista a carico degli apprendisti, attualmente pari al 5,84 per cento (art. 26, L 28 febbraio 1986 n. 41). Tale riduzione è applicabile esclusivamente nell’eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all’80% della retribuzione teorica, comprensiva di rateo, indicata dall’azienda nel flusso Uniemens.

Retribuzione tabellare annua lorda (euro)

Importo al lordo della riduzione

Importo al netto della riduzione

Finanziamo agevolati

Contributi per le imprese

 

Inferiore a 48.953,30

2.859,47

2.692,48

Compresa tra 48.953,30 – 64.411,27

3.221,17

Superiore a 64.411,27

4.508,43

Assistenza per i sovraindebitati

Saldo e stralcio

 

Massimali trattamenti del Fondo Credito Cooperativo

Assegno emergenziale

L’importo indicato in prima fascia, calcolato sull’80% della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione corrispondente all’aliquota contributiva prevista a carico degli apprendisti, attualmente pari al 5,84 per cento (art. 26, L 28 febbraio 1986 n. 41). Tale riduzione è applicabile esclusivamente nell’eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all’80% della retribuzione teorica, comprensiva di rateo, indicata dall’azienda nel flusso Uniemens.

Fascia retributiva (euro)

Importo al lordo della riduzione

Importo al netto della riduzione

Inferiore a 46.277,71

2.742,57

2.582,40

Compresa tra 46.277,7164.545,23

3.688,81

Superiore a 64.545,23

4.290,43

Massimali AIS del Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali

Retribuzione mensile lorda (euro)

Massimale (euro)

Inferiore a 2.556,24

1.388,33

Compresa tra 2.556,25 – 4.040,78

1.600,22

Superiore a 4.040,78

2.021,60

Massimale dell’indennità di disoccupazione NASpI

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 2, del DLgs 4 marzo 2015, n. 22, per l’anno 2025, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari a 1.436,61 euro (Inps – circolare 12 maggio 2015 n. 94).

Pertanto, l’importo massimo mensile della NASpI (per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della L 28 febbraio 1986 n. 41) non può in ogni caso superare 1.562,82 euro.

Massimale dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15, comma 4, del DLgs 4 marzo 2015 n. 22, per l’anno 2025, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari a 1.436,61 euro (Inps – circolare 27 aprile 2015 n. 83).

L’importo massimo mensile della DIS-COLL non può in ogni caso superare 1.562,82 euro.

Massimale dell’indennità di disoccupazione agricola

In relazione all’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nel corso dell’anno 2025 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2024, trova applicazione, in ossequio al principio della competenza, l’importo massimo stabilito per tale ultimo anno.

Pertanto, l’importo massimo mensile dell’indennità è pari a 1.392,89 euro (Inps – circolare 29 gennaio 2024 n. 25, par. 2).

Massimale dell’indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (IDIS)

L’importo giornaliero dell’indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (IDIS) non può in ogni caso superare l’importo del minimale giornaliero contributivo stabilito annualmente dall’INPS ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 (art. 3, co. 3, DLgs 30 novembre 2023, n. 175).

In relazione all’IDIS da liquidare nel corso dell’anno 2025 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2024, trova applicazione, in ossequio al principio della competenza, l’importo del minimale giornaliero contributivo per tale ultimo anno, pari a 56,87 euro (Inps – circolare 25 gennaio 2024 n. 21, par. 1).

Massimale dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)

Il reddito da prendere a riferimento per il riconoscimento della prestazione ISCRO nell’anno 2025 (reddito dichiarato nell’anno che precede la presentazione della domanda) è pari a 12.648,00 euro (art. 1, co. 144, lett. d), L 30 dicembre 2023, n. 213).

Pertanto, l’importo mensile dell’ISCRO per l’anno 2025 non può essere di importo inferiore a 252,00 euro e non può superare l’importo di 806,40 euro (art. 1, co. 148, L 30 dicembre 2023, n. 213).

Massimale dell’assegno per attività socialmente utili

L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili, a carico del Fondo sociale occupazione e formazione, è pari, dal 1° gennaio 2025, a 697,43 euro. A tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’articolo 26 della L 28 febbraio 1986 n. 41.

di Ciro Banco

Fonte Normativa

INPS – circolare 29 gennaio 2025, n. 25



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