Abusi edilizi in zona sismica, la lista dei responsabili: committente, proprietario, direttore dei lavori | Articoli

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La Cassazione, in una recente sentenza, ricorda che sono responsabili per gli abusi edilizi realizzati in zona sismica tutti i soggetti – committente, proprietario, titolare della concessione edilizia, direttore dei lavori, esecutore dei lavori – che hanno violato gli obblighi imposti dall’articolo 95 del Testo Unico Edilizia.

In caso di abusi edilizi, in particolar modo effettuati in zone sismiche, l’elenco dei responsabili è piuttosto lungo e comprende chiunque violi o concorra a violare gli obblighi imposti dalla legge.

Ecco perché è bene sapere che, a livello di responsabilità penale, tutte le parti in causa – a partire dal committente per arrivare al direttore dei lavori e al titolare della ditta esecutrice dei lavori – possono ricadere dentro il perimetro della ‘colpa’ o, ancor peggio, del ‘dolo’.

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Abusi edilizi in zona sismica: il caso

La Cassazione, nella recentissima sentenza 39650/2024, ha a che fare col ricorso presentato contro la sentenza della Corte d’Appello di Bari, che aveva confermato una condanna per reati edilizi ai sensi dell’art. 44 lett. b) del dpr 380/2001.

Nello specifico, erano stati realizzati interventi di ristrutturazione “pesante” senza un titolo edilizio valido, in difformità rispetto a un permesso per manutenzione straordinaria, tra l’altro in violazione delle norme antisismiche, in quanto era stata presentata documentazione tecnica falsa, inclusa una fittizia pratica per autorizzazioni sismiche.

Il ricorrente era stato condannato in primo grado e in appello per aver eseguito lavori che comportavano un significativo cambiamento dell’organismo edilizio (altezza e prospetti) senza le autorizzazioni necessarie.

Tra i motivi del ricorso, si sosteneva l’insussistenza della responsabilità penale, in quanto l’imputato era solo un esecutore dei lavori.

 

Esecutore dei lavori e falsa autorizzazione sismica: condotta colposa

Secondo la Corte suprema, il ricorrente, in qualità di esecutore e collaboratore nella predisposizione della documentazione tecnica, aveva l’obbligo di verificare la legittimità delle autorizzazioni.

Egli, infatti, doveva avere “piena consapevolezza” dello stato originario dei luoghi e di alcune false rappresentazioni grafiche, all’interno di procedure presentate presso alcuni uffici tecnici, anche con riferimento alla disciplina antisismica.

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Tra l’altro, come aggravante, si evidenzia che l’esecutore/ricorrente aveva persino compartecipato, con un suo collaboratore, alla predisposizione di documentazione allegata ad una falsa pratica in materia di rilascio di autorizzazione sismica.

Insomma, come minimo – spiega la Cassazione – bisogna ascrivere al ricorrente una condotta colposa, consistente nell’aver dato seguito “alla realizzazione di un organismo in parte significativamente diverso da quello originario“.

 

La responsabilità del costruttore

La Corte evidenzia, inoltre, che il costruttore, essendo il diretto responsabile dell’opera, prima dell’inizio dei lavori ha il dovere di controllare che siano state richieste e ottenute le necessarie autorizzazioni (in questo caso, sismiche). Esso, quindi, risponderà:

  • a titolo di dolo se darà inizio alle opere nonostante l’accertamento negativo;
  • a titolo di colpa nell’ipotesi in cui ometta tale accertamento, perché la responsabilità del costruttore trova il suo fondamento nella violazione dell’obbligo, imposto dalla legge, di osservare le norme in materia urbanistica-edilizia.

 

Reati sismici: tutti i potenziali responsabili

Attenzione a cosa ‘dice’ la Cassazione in merito al ventaglio di responsabili per abusi edilizi commessi in zone sismiche senza la preventiva richiesta di autorizzazione.

Il reato ex art.95 del Testo Unico Edilizia può essere commesso da chiunque violi o concorra a violare gli obblighi imposti e, quindi, da:

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  • proprietario;
  • committente;
  • titolare della concessione edilizia;
  • qualsiasi altro soggetto che abbia a disposizione l’immobile o l’area su cui esso sorge;
  • direttore e assuntore dei lavori, che abbiano “esplicato attività tecnica ed iniziato la costruzione senza il doveroso rispetto degli adempimenti di legge“.

Il titolare dell’impresa esecutrice è direttamente responsabile

Nel caso di specie, gli ermellini evidenziano come soggetto attivo del reato di cui sopra è anche il titolare dell’azienda chiamata ad eseguire le opere edilizie in zona sismica, “in quanto destinatario diretto del divieto di esecuzione dei lavori in assenza dell’autorizzazione e in violazione delle prescrizioni tecniche e, come tale, non esonerato automaticamente da responsabilità per la presenza dí un direttore dei lavori“.


LA SENTENZA E’ SCARICABILE IN ALLEGATO



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