MINISTERO DELL’INTERNO: CIRCOLARE AUTOVELOX | AlMablog News

Effettua la tua ricerca

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito

Sconto crediti fiscali

Finanziamenti e contributi

 


Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale e le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo. Circolare Ministero dell’Interno protocollo numero 995 del 23 gennaio 2025. Prot.: n. 0000995 del 23/01/2025

OGGETTO: Ordinanza n. 10505/2024 della Corte di Cassazione, Sez. II – Violazione dell’art. 142 del Codice della strada e preventiva omologazione delle apparecchiature di rilevamento della velocità.

(Indirizzi omessi)  Come noto, in tema di autovelox, il codice della strada prescrive, all’art. 142 comma 6,  che “Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento”.  Il termine “omologazione” ha suscitato molte incertezze circa la sua interpretazione ed estensione all’interno del summenzionato articolo, ponendosi la questione se tale comma sia da ritenersi o meno quale mero sinonimo del termine “approvazione”, ai fini dell’efficacia probatoria dello strumento atto alle rilevazioni delle violazioni.    Con le recenti pronunce, la n. 10505 del maggio 2024 e le nn. 20492 e 20913 del luglio 2024, la Corte di Cassazione si è espressa al riguardo e ha ritenuto che i termini “approvazione” ed “omologazione” non siano equiparabili, sottolineando come solo l’omologazione renda legittimi gli accertamenti effettuati tramite autovelox e richiamando, a tal proposito, proprio il disposto dell’art. 142 comma 6, del D.Lgs 285/1992.  In seguito a tali pronunce, questo Dicastero ha avviato un’interlocuzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con l’Avvocatura Generale dello Stato, al fine di predisporre adeguati ed uniformi strumenti ermeneutici volti ad arginare la consistente mole di ricorsi presentati dagli automobilisti, proprio sulla scorta dell’orientamento giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte.    L’Avvocatura Generale, dopo attenta lettura della documentazione, ha prospettato, con parere espresso in data 18 dicembre 2024, la sostanziale piena omogeneità ed identità tra le procedure tecnico-amministrative che sono alla base sia dell’omologazione che dell’approvazione, divergendo queste “esclusivamente, ai sensi dell’art. 192, commi 2 e 3, del regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della strada, per un dato meramente formale, ossia che il citato regolamento abbia codificato, o meno, le caratteristiche fondamentali ovvero particolari prescrizioni in relazione ai detti strumenti di rilevazione della velocità”.    In particolare, l’Organo di consulenza sottolinea l’identità tra le procedure di omologazione e approvazione, evidenziandone alcuni aspetti salienti: – entrambi i procedimenti – di approvazione e di omologazione – sono finalizzati a verificare che l’apparecchio sia utile allo scopo e sia conforme alle esigenze di misurazione e accertamento, mirando, pertanto, al medesimo risultato pratico; – entrambe le procedure riguardano il prototipo dei dispositivi e non il singolo dispositivo prodotto e utilizzato su strada per l’accertamento dell’illecito (cfr. Cass., Sez. 6 – 2, Sentenza n. 21267 del 2014); – la competenza in materia di omologazione/approvazione è della medesima Autorità amministrativa, ossia il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ex Ministero dei lavori pubblici), giusto il disposto dell’art. 345 d.P.R. n. 495/92; – sia per l’omologazione, che per l’approvazione, viene svolta un’istruttoria tecnico amministrativa, tesa a valutare i requisiti e le caratteristiche del prodotto per le funzioni di accertamento che deve assolvere (velocità, rosso, accesso ZTL, etc.) e la sua conformità alle norme tecniche nazionali e comunitarie, vigenti al momento dell’esame; – una volta acquisite e verificate tutte le certificazioni necessarie, viene richiesto il parere al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, massimo organo tecnico consultivo dello Stato, che si pronuncia sul dispositivo/sistema proposto, valutandone l’efficienza tecnica e l’idoneità a svolgere la funzione per la quale è richiestal’approvazione -omologazione; – in caso di esito favorevole, viene emanato un decreto dirigenziale che autorizza il titolare della richiesta alla commercializzazione dei diversi esemplari del dispositivo/sistema, da produrre in conformità al prototipo depositato all’atto della richiesta di omologazione o di approvazione.    Ciò posto, l’Organo di consulenza sottolinea come la “proposizione di un ricorso per Cassazione, volto a censurare il recente indirizzo giurisprudenziale, sia pur riferendosi a disposizioni normative che non sono state oggetto di immediato esame in tali precedenti, si esporrebbe a una elevata alea di inammissibilità ex art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c. o, quantomeno, di infondatezza”.    Ritiene, quindi, l’Avvocatura, come risulti decisivo rappresentare in sede di giudizio “la piena omogeneità tra le due procedure, di omologazione e di approvazione, sostanziando la prospettazione con elementi, in particolare documentali, che non sono stati esaminati dalla Corte, in quanto non depositati nei relativi giudizi”.    È necessario, al fine di prospettare in modo fondato la questione e non incorrere in eventuali pronunce di inammissibilità, procedere “al tempestivo deposito, sin dal giudizio di primo grado, della documentazione all’uopo rilevante, e precisamente il decreto di approvazione dello specifico strumento di rivelazione indicato nel verbale di accertamento e, soprattutto, eventuali decreti di omologazione di strumenti, altri e diversi da quelli volti a verificare il superamento dei limiti di velocità”.    Soltanto in tal modo, sarà possibile rappresentare fondatamente, e soprattutto in maniera innovativa rispetto ai precedenti giudizi conclusisi con l’applicazione del sopra citato orientamento, la sostanziale omogeneità tra i procedimenti de quibus e, correlativamente, l’assenza di qualsivoglia deficit di garanzie per il privato di un accertamento operato mediante apparecchiatura soltanto “approvata” e non “omologata”. Al fine di garantire l’uniformità ermeneutica sull’argomento, è stato istituito un tavolo tecnico presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con i rappresentanti del Ministero dell’Interno (Dipartimento della Pubblica Sicurezza e questo Dipartimento), dell’ ANCI e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al fine di definire le procedure per l’omologazione del prototipo, la taratura e le verifiche di funzionalità dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici di cui all ‘art. 201, comma 1-bis, lett. e) ed f), del codice della strada per l’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità ai sensi dell’articolo 142 del codice medesimo.    Pertanto, nelle more delle attività del Tavolo Tecnico, si pregano gli Uffici in indirizzo di volersi attenere alle indicazioni fornite dall’Avvocatura Generale in merito ad eventuali gravami, in modo da rappresentare uniformemente le ragioni di questo Dicastero.    Nel trasmettere, al riguardo, al fine di assicurare l’omogenea difesa dell’Amministrazione in giudizio, un modello di “memoria” condiviso con il cennato Organo di difesa erariale, con allegato un prototipo di decreto di omologazione, si confida nella consueta e fattiva collaborazione di codesti Uffici nella delicata materia. IL CAPO DIPARTIMENTO, Carmen Perrotta

Microcredito

per le aziende

 

/ 5

Grazie per aver votato!



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link