Sul sito dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sono disponibili ulteriori FAQ relative alla patente a crediti. Le nuove FAQ, pubblicate lo scorso 17 gennaio, affrontano diversi profili della normativa e della disciplina attuativa, fornendo risposta anche a dubbi che, in questi mesi, sono stati oggetto di richieste di chiarimento da parte delle strutture territoriali di Confartigianato.
Diversi chiarimenti riguardano, in primo luogo, il campo di applicazione della patente a crediti, profilo rispetto al quale l’Ispettorato, ribadendo che sono soggetti alla patente le imprese ed i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri, chiarisce ulteriormente che il montaggio di sanitari o infissi interni/esterni rientra tra le attività per le quali si opera fisicamente nei cantieri e, dunque, per le quali si è tenuti al possesso della patente (FAQ 19).
Sono, invece, escluse dall’obbligo della patente a crediti le seguenti fattispecie:
• l’impresa affidataria (affidataria-non esecutrice) con ruolo di General Contractor, che coordina le imprese coinvolte nella realizzazione di un’opera, in quanto nonoperante “fisicamente” in cantiere e tenendo conto che il personale utilizzato svolge esclusivamente prestazioni di natura intellettuale (FAQ 18);
• gli organismi abilitati, accreditati e/o notificati che effettuano le verifiche periodiche, straordinarie e di certificazione relative agli impianti di messa a terra, ascensori e attrezzature di lavoro, in quanto prestazioni di natura intellettuale (FAQ 20);
• i servizi di pronto soccorso, anche antincendio, all’interno di un cantiere, poiché trattasi di fornitura di un servizio di intervento avente carattere meramente emergenziale (FAQ 26).
Un profilo di particolare interesse è quello relativo ai requisiti oggetto di autocertificazione al momento della compilazione della domanda per il rilascio della patente.
Riguardo tale ambito, l’Ispettorato fornisce in primo luogo un chiarimento in merito alla differenza tra “esenzione giustificata” e requisito “non obbligatorio” (FAQ 17) – aspetto che sin da subito aveva ingenerato diversi dubbi interpretativi – evidenziando che:
• la “non obbligatorietà” dovrà essere indicata quando non si è soggetti al possesso di un determinato requisito: a titolo esemplificativo, nel caso di un lavoratore autonomo per il quale non è prevista la redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) o la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP);
• l’“esenzione giustificata” va invece indicata nei casi in cui in linea teorica è previsto, in capo al richiedente, il possesso di un determinato requisito che, tuttavia, per giustificate ragioni che attengono al caso concreto, non si possiede al momento della dichiarazione: ad esempio, non si è ancora materialmente in possesso del DURC ma è stata appena richiesta una rateazione contributiva e si è in attesa di acquisire il Documento.
Rientrano, inoltre, in tale fattispecie i casi in cui non si è in possesso di un determinato requisito poiché il soggetto che richiede la patente ha attivato un contenzioso volto, direttamente o indirettamente, a metterne in discussione l’obbligatorietà nei suoi confronti.
Rispetto alle casistiche di “esenzione giustificata” si segnala anche la FAQ n. 27 con la quale l’Ispettorato chiarisce che per le imprese che operano in regime di non imponibilità IVA (la fattispecie presa in considerazione è quella di un’impresa che vende a clienti comunitari e che applica per legge il regime di non imponibilità) e non soddisfano i requisiti del DURF, è possibile indicare “esenzione giustificata” nella richiesta della patente.
In merito al tema dei requisiti, le FAQ chiariscono inoltre che:
• l’impresa familiare che non formalizza un rapporto di lavoro con i propri familiari non è soggetta alla designazione del RSPP né al possesso del DVR (FAQ 24);
• i requisiti per richiedere la patente devono essere in possesso alla data di presentazione dell’istanza, senza necessità di procedere ad alcuna modifica nel caso in cui gli stessi mutino successivamente (FAQ 25). Di conseguenza, non si dovrà procedere con una nuova domanda nel caso in cui la richiesta sia stata presentata in qualità di lavoratore autonomo e, solo successivamente, sia stato assunto un dipendente.
Le FAQ forniscono, infine, chiarimenti in merito alle modalità con le quali informare il RLS o il RLST dell’avvenuta richiesta della patente, profilo rispetto al quale l’Ispettorato evidenzia la possibilità di ricorrere a qualsiasi mezzo (e-mail, verbale scritto, PEC, raccomandata a/r o altro) dal momento che la norma non stabilisce alcuna modalità specifica (FAQ 23).
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