Esenzione IMU per gli Immobili Pignorati all’asta: Come funziona?

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Posted by: Avv. Daniele Giordano







Oggi approfondiamo il tema dell’esenzione dell’IMU per gli immobili pignorati ossia una particolare novità normativa che consente di non pagare l’IMU se l’immobile è occupato abusivamente.

Cerchiamo di capirci con delle definizioni:

Contabilità

Buste paga

 

  1. L’IMU della casa all’asta deve essere pagata dall’aggiudicatario dopo il trasferimento e dal debitore prima dello stesso (come riportato nell’articolo “Chi paga l’imu della casa all’asta?“)
  2. L’IMU può essere non pagata (c’è l’esonero) se il proprietario della casa occupata propone formale denuncia alle autorità penali

La ragione è chiara. Lo stato vuole aiutare quelle persone che subiscono occupazioni abusive evitandogli il pagamento per il possesso di un immobile di cui, in realtà, non dispongono! Vediamo insieme come funziona!

Come avvocati specializzati in diritto delle aste proveremo a farlo in maniera tecnica ma con esempi semplici chiari.

 

Esenzione IMU per gli Immobili Pignorati all’asta: La legge cosa dice?

L’articolo 1 della legge n. 192 del 2022 ha modificato l’art. 1 della L.n. 160/2019 introducendo una nuova ipotesi di esenzione dall’IMU (si ricorda che questa imposta non deve essere pagata per le abitazioni principali non di lusso).

In particolare, il nuovo comma n. 81 dell’art. 1 così dispone:

“Sono esenti dall’imposta, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’Autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale”.

In sostanza viene introdotta una esenzione per i proprietari che abbiano:

  • presentato una denuncia penale
  • per i reati di violazione di domicilio ex art. 614 c.p.c. secondo comma il quale dispone “Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l’espressa volonta’ di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno”.
  • presentato una denuncia per il reato previsto dall’art. 633 c.p. che punisce: “Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblic o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, e’ punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032

E’ chiaro dunque che l’esenzione operi a favore non di chiunque ma unicamente a favore di chi abbia denunciato l’occupazione abusiva.

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Inoltre per godere dell’esenzione IMU per l’immobile pignorato e occupato occorrerà dare prova di quanto sopra tramite apposita modulistica da inviare agli enti preposti.

Esenzione IMU per gli Immobili Pignorati all’asta: Cosa succede se ho già pagato?

Un problema potrebbe porsi per chi, invece, ha già pagato l’IMU negli anni scorsi pur avendo una casa occupata e pur avendo presentato una denuncia.

Effettivamente ci sarebbe una disparità di trattamento tra le persone che possono “agevolarsi” di questa norma e chi in passato non ha potuto.

Fortunatamente sulla questione è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 60 del 2024 con cui ha disposto che è irragionevole trattare in maniera diversa due situazioni uguali.

Pertanto successivamente al diktat della Corte Costituzionale sarà possibile anche per i proprietari che in passato hanno pagato l’IMU su una casa pignorata e occupata chiedere il rimborso, salvo i limiti della prescrizione.

Difatti secondo la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, nel testo applicabile ratione temporis, nella parte in cui non prevede che non siano soggetti all’imposta municipale propria, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614 o 633 c.p. o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

Per la Corte, ogni prelievo tributario deve avere una causa giustificatrice in indici concretamente rilevatori di ricchezza.

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Avvocato Daniele Giordano



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