È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2025,
n. 16, il Comunicato dell’ANAC relativo alla
delibera
dell’Autorità del 25 settembre 2024, n. 495, con cui
sono stati approvati 3 schemi di pubblicazione ai
sensi dell’art. 48 del d.Lgs. n. 33/2013 (Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni), ai fini dell’assolvimento
degli obblighi di pubblicazione previsti dallo stesso decreto per
le Pubbliche Amministrazioni.
Schemi di pubblicazione dati delle PA: la delibera ANAC
Secondo quanto previsto dalla norma, ANAC ha il compito di
definire, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali,
la Conferenza unificata, l’Agenzia Italia Digitale-AGID e l’ISTAT,
modelli e schemi per l’organizzazione, la
codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle
informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai
sensi della normativa vigente.
Gli schemi sono stati quindi realizzati con l’obiettivo di
mettere a disposizione delle amministrazioni/enti strumenti che
consentano un più agevole ed omogeneo popolamento della
sezione “Amministrazione Trasparente”.
L’adeguamento dei modelli sarà graduale e prevede come
primo step la pubblicazione, con un periodo transitorio di dodici
mesi, dei tre schemi relativi agli obblighi di pubblicazione di
cui:
- all’art. 4-bis “Trasparenza sull’utilizzo delle risorse
pubbliche”; - all’art. 3 “Obblighi di pubblicazione
concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni”; - all’art. 19 “Bandi di concorso”.
Con la delibera è stato anche approvato il documento con le
“Istruzioni operative per una corretta attuazione degli obblighi di
pubblicazione ex d.lgs. 33/2013” contenente indicazioni utili per
la pubblicazione su requisiti di qualità dei dati, procedure di
validazione, controlli anche sostitutivi e meccanismi di garanzia
attivabili su richiesta di chiunque vi abbia interesse.
Al termine del periodo transitorio, i dati dovranno essere
pubblicati in conformità agli standard adottati da ANAC, che potrà
esercitare la propria attività di vigilanza. Durante il
periodo transitorio la sospensione dell’attività di vigilanza di
ANAC sarà circoscritta alla sola mancata conformità ai tre schemi,
ma non comporterà il venir meno dell’obbligo di rispettare le
prescrizioni dettate dai medesimi artt. 4-bis, 13 e 31 del d.lgs.
n. 33/2013.
Gli altri schemi non definitivamente approvati
Nelle more dell’approvazione definitiva, ANAC ha messo a
disposizione delle amministrazioni/enti anche gli altri schemi
elaborati, ma non allo stato definitivamente approvati (all.ti da 5
a 14), relativi:
- all’art. 12 “Obblighi di pubblicazione concernenti atti di
carattere normativo e amministrativo generale”; - all’art. 20 “Obblighi di pubblicazione dei dati relativi
alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi
al personale”; - all’art. 23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i
provvedimenti amministrativi”; - all’art. 26 “Obblighi di pubblicazione degli atti di
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di
vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e
privati”; - all’art. 27 “Obblighi di pubblicazione dell’elenco dei
soggetti beneficiari”; - all’art. 29 “Obblighi di pubblicazione del bilancio,
preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati
attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio
degli obiettivi”; - all’art. 32 “Obblighi di pubblicazione concernenti i
servizi erogati”; - all’art. 35 “Obblighi di pubblicazione relativi ai
procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni
sostitutive e l’acquisizione d’ufficio dei dati”; - all’art. 36 “Pubblicazione delle informazioni necessarie
per l’effettuazione di pagamenti informatici”; - all’art. 39 “Trasparenza dell’attività di pianificazione e
governo del territorio”; - all’art. 42 “Obblighi di pubblicazione concernenti gli
interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla
legislazione vigente”.
Anac si riserva inoltre l’opportunità di apportare
eventuali ulteriori modifiche agli schemi, laddove
ritenute necessarie, nonché di definire opportune specifiche
tecniche al fine di rafforzare l’uniformità delle modalità di
codifica e rappresentazione delle informazioni e favorirne la
riutilizzabilità. ente
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link