Un amico mi deve soldi: cosa fare?

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Dilazioni debiti fiscali

Assistenza fiscale

 


Si può denunciare chi finge di aver fatto un bonifico con uno screenshot falso?

Un nostro lettore ha subito quella che, a prima vista, potrebbe configurarsi come una truffa. Un amico gli ha chiesto un prestito e, in seguito, ha simulato la restituzione dell’importo mostrando uno screenshot falso di un bonifico. Con questa messa in scena, è riuscito a farsi consegnare ulteriori somme di denaro. Il lettore si domanda se, in un caso del genere, sia possibile sporgere denuncia e come procedere per recuperare il denaro prestato. Oltre alla via giudiziaria, ci sono altre soluzioni per risolvere la questione?  In questa guida analizzeremo cosa fare se un amico ti deve dei soldi: come comportarsi, cioè, quando il prestito non viene restituito, esaminando sia gli aspetti civilistici che quelli penali legati a questo tipo di condotta.

Prestito di denaro: è lecito?

L’accordo con cui una persona dà in prestito a un’altra una somma di denaro si chiama mutuo. È un contratto che può essere stipulato anche verbalmente, senza bisogno di documentazione scritta. Il mutuo non è necessariamente quello erogato dalle banche: esso potrebbe, infatti, ben avvenire tra semplici privati. Con l’unica differenza che  un normale cittadino non può svolgere l’attività di erogazione del credito in modo professionale, in quanto essa è riservata agli appositi istituti bancari e finanziari autorizzati ad operare in tal senso, ma può farlo solo saltuariamente.

Il mutuo può essere:

Carta di credito con fido

Procedura celere

 

  • a titolo oneroso o fruttifero: se, a fronte del prestito, viene convenuta, oltre alla restituzione della sorte capitale, anche il pagamento di interessi;
  • a titolo gratuito o infruttifero: se il beneficiario è tenuto a restituire solo la somma ricevuta inizialmente, senza interessi.

In assenza di accordo esplicito, il mutuo si considera a titolo oneroso e dunque produttivo di interessi.

Come recuperare una somma di denaro data in prestito?

Non restituire un prestito ricevuto non è un reato ma un semplice illecito civile. Contro tale condotta di inadempimento si può agire in due modi:

  • se si ha una prova scritta dell’accordo o dell’erogazione del denaro, è possibile rivolgersi al giudice e chiedere un decreto ingiuntivo, ossia un ordine di pagamento simile a una condanna (ma senza necessità di una causa civile ordinaria). Il decreto va poi notificato al debitore tramite ufficiale giudiziario e questi ha 40 giorni di tempo per pagare o per fare opposizione (e in tal caso si instaura un giudizio civile ordinario per approfondire la vicenda). Se non avviene il pagamento e non viene presentata opposizione, il decreto diventa definitivo (al pari di una sentenza passata in giudicato) ed è possibile, sulla base di esso, dopo aver notificato l’atto di precetto, passare alla fase successiva del pignoramento dei beni del debitore;
  • in assenza di prova documentale del prestito, è necessario avviare un regolare giudizio di accertamento del credito, dove l’onere della prova è del creditore, che dovrà dunque dimostrare tutti gli elementi costitutivi della sua pretesa (l’accordo, la dazione della somma ed il titolo in base al quale è avvenuta l’erogazione del denaro). Il giudice ammette i testimoni solo se ritiene che, in base all’entità della somma erogata ed al tipo di rapporti intercorrenti tra le parti, è ragionevole ritenere che l’accordo sia avvenuto verbalmente, senza contratti, altrimenti sarà necessaria la prova scritta.

Riguardo all’onere della prova, al creditore basta dimostrare la consegna del denaro. Difatti, in assenza di prova contraria, la stessa si presume data in prestito. Provata l’avvenuta consegna, a quel punto spetta al debitore dimostrare che si è trattata di un’elargizione liberale, a titolo cioè di donazione, o avvenuta per altri motivi, come il pagamento di un debito o di forniture di merci e servizi.

Si può denunciare chi ti chiede soldi in prestito e non li restituisce?

Come anticipato sopra, non restituire un prestito non è reato. Tuttavia, in alcuni casi, è possibile sporgere una querela penale. Ciò succede quando:

  • il mutuatario, al fine di ottenere la somma in prestito, finge di disporre delle condizioni economiche per restituire i soldi: in tal caso scatta il reato di insolvenza fraudolenta (si pensi a una persona che mostri un falso contratto di lavoro o una busta paga contraffatta);
  • il mutuatario simula, con artifici e raggiri, una situazione diversa da quella reale per ottenere il prestito: in tal caso scatta il reato di truffa (si pensi alla cosiddetta “truffa sentimentale” o a chi simuli di essere indebitato e di non poter vivere).

La truffa si può configurare anche quando il beneficiario, ottenuta lecitamente una somma, simuli un falso bonifico per farsi poi versare altri soldi da chi aveva confidato nella sua lealtà. In tal caso il reato è integrato, però, solo con riferimento al secondo prestito (e agli eventuali successivi), non al primo.

In tutte queste ipotesi, la vittima può sporgere querela entro 3 mesi da quando ha avuto la consapevolezza del reato di truffa compiuto nei suoi confronti.

Con l’instaurazione del processo penale, la vittima può costituirsi parte civile per chiedere la restituzione della somma e il risarcimento del danno.

Come non spendere soldi per farsi restituire il prestito

Non esistono soluzioni gratuite per ottenere la restituzione del prestito. Tuttavia, per piccoli importi, è possibile ricorrere a un organismo di mediazione (che tuttavia deve essere ugualmente pagato) al fine di raggiungere un accordo transattivo. Il verbale sottoscritto dalle parti costituisce titolo esecutivo; sicché, in mancanza di adempimento, il creditore può poi procedere a pignorare i beni del debitore.

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Procedura celere

 

Raccomandazioni e precauzioni

Prima di agire legalmente contro il debitore sarebbe sempre bene accertarsi della sua solvibilità. Difatti intraprendere azioni legali, soprattutto di carattere civilistico (notoriamente più costose per via del pagamento del “contributo unificato”), potrebbe essere del tutto inutile se poi, pur a fronte di una condanna da parte del giudice, il debitore non pagasse e non avesse beni da pignorare. In questi casi, però, il creditore potrebbe interrompere il termine di prescrizione prima del compimento di 10 anni per poi procedere, periodicamente, a una verifica della solvibilità del debitore. Intimando il pagamento, infatti, il credito non decade ed è sempre possibile agire.



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