Prodotti da costruzione: in vigore il nuovo Regolamento UE

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Dopo una lunga fase di revisione, è in vigore dallo scorso 7
gennaio il
Regolamento (UE) n. 2024/3110 del 27 novembre
2024,
 relativo alla marcatura CE dei prodotti da
costruzione, con cui è stata rivista e aggiornata la disciplina
contenuta nel Regolamento UE n. 2011/305.

Regolamento prodotti da costruzione: in vigore la nuova
normativa

Come ha segnalato ANCE in un
interessante approfondimento
, molte delle modifiche non sono
ancora operative, per effetto del periodo transitorio e tutti gli
articoli – a eccezione di quelli che stabiliscono principi e
procedure di elaborazione delle norme di prodotto, subito
applicabili – cominceranno a produrre effetti dall’8
gennaio 2026
(art. 96)

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Inoltre, le norme armonizzate, che fissano le
caratteristiche essenziali e le modalità di dichiarazione delle
prestazioni dei prodotti da costruzione e che sono attualmente
vigenti, continueranno a essere applicabili, fino a quando non
saranno sostituite dalle nuove norme armonizzate ai sensi del nuovo
Regolamento. La pubblicazione delle prime è prevista tra circa 5
anni, mentre gli obblighi per i fabbricanti potranno essere
applicati un anno dopo l’atto di esecuzione delle stesse norme. La
conclusione della sostituzione delle norme armonizzate è prevista
tra 15 anni. Ne deriva che restano utilizzabili tutti i prodotti da
costruzione in commercio marcati CE secondo le attuali norme
armonizzate.

Marcatura CE: principi base

Nel nuovo regolamento, all’art. 3, è stata aggiornata la
definizione di prodotto da costruzione, per
comprendere anche tecnologie innovative di fabbricazione, quali la
stampa 3D.

Inoltre continua a vigere il principio secondo cui un prodotto
da costruzione coperto da una norma armonizzata, ai fini della sua
immissione sul mercato della UE e quindi del suo utilizzo nelle
opere di costruzione, deve essere in possesso di una
dichiarazione di prestazione e di conformità alla
stessa norma armonizzata.

Sul punto, ANCE ricorda che una norma armonizzata è una
norma prodotta dal CEN su mandato della
Commissione europea e resa obbligatoria dalla Commissione europea
in seguito a un atto di esecuzione, che stabilisce le
caratteristiche essenziali rispetto alla prestazione del prodotto
(articolo 5).

La marcatura CE, accompagnandosi alla dichiarazione di
prestazione e di conformità del prodotto, costituisce
garanzia della conformità del prodotto alle
prestazioni dichiarate dal fabbricante. Per questo motivo, agli
artt. 13-15 è stato aggiunto alla “dichiarazione di prestazione”
oggi valida, anche il riferimento alla “conformità”.

Grazie alla marcatura CE il prodotto da costruzione può
essere commercializzato
sul territorio dell’Unione europea
e utilizzato nelle opere da costruzione, previa verifica di
eventuali livelli o classi di prestazione che potrebbero essere
stabiliti in modo differenziato dai singoli Stati membri.

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Opere di costruzione: i requisiti base

Una delle principali novità del Regolamento n. 2024/3110 è
l’introduzione nell’Allegato I, relativo ai requisiti di base delle
opere di costruzione, del numero 7 e la riformulazione degli
altri.

Questo è quindi l’elenco complessivo:

  1. Integrità strutturale delle opere di costruzione
  2. Sicurezza antincendio delle opere di costruzione
  3. Protezione contro impatti negativi sull’igiene e sulla salute
    connessi alle opere di costruzione
  4. Sicurezza e accessibilità delle opere di costruzione
  5. Resistenza al passaggio del suono e proprietà acustiche delle
    opere di costruzione
  6. Efficienza energetica e prestazioni termiche delle opere di
    costruzione
  7. Emissioni nell’ambiente esterno delle opere di costruzione
  8. Uso sostenibile delle risorse naturali delle opere di
    costruzione

Tra i requisiti di base delle opere spicca il n. 8,
relativo alla sostenibilità dei prodotti da
costruzione
. Ciò significa che i fabbricanti dovranno
dichiarare tali prestazioni ambientali, una volta che le stesse
siano previste dalle specifiche norme armonizzate di prodotto,
mentre l’utilizzatore dei prodotti (ad esempio l’impresa di
costruzioni), nelle sue scelte di acquisto, dovrà confrontare le
prestazioni dichiarate per i prodotti marcati CE con i requisiti di
progetto.

La dichiarazione di prestazione e di conformità dovrà
comprendere la prestazione di sostenibilità ambientale del prodotto
durante il suo intero ciclo di vita rispetto a una serie di
caratteristiche ambientali essenziali (articolo 16 e allegato
II).

Queste caratteristiche diverranno applicabili a scadenze
differenziate
:

  • la caratteristica relativa all’effetto dei cambiamenti
    climatici potrà applicarsi già da inizio 2026;
  • altre caratteristiche (riduzione dello strato di ozono,
    potenziale di acidificazione, eutrofizzazione, etc.) a partire dal
    2030;
  • le restanti (particolato, radiazione ionizzanti, tossicità,
    etc.) a partire dal 2032.

La Commissione europea metterà a disposizione gratuitamente un
software per il calcolo della prestazione
ambientale
dei prodotti da costruzione.

In base ai criteri di sostenibilità, verranno modificati i
metodi di valutazione e verifica della costanza di prestazione da
parte dei fabbricanti e degli organismi notificati di parte terza,
ovvero dei metodi con cui vengono effettuate le prove sul
prodotto-tipo.

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Passaporto digitale dei prodotti

Altra novità del nuovo Regolamento riguarda la
digitalizzazione della documentazione. Mentre oggi
la fornitura della dichiarazione di prestazione da parte del
fabbricante del prodotto può avvenire in formato cartaceo o
elettronico, il nuovo Regolamento, all’art. 16, comma 1, stabilisce
a partire dall’8 gennaio 2026 l’obbligo di fornitura della
dichiarazione per via elettronica.

Il fabbricante potrà anche rendere disponibile su un sito web la
dichiarazione di prestazione e di conformità, purché il
formato elettronico non sia modificabile, e il sito web sia
sorvegliato e mantenuto in modo che le dichiarazioni di prestazione
e di conformità siano costantemente accessibili ai
destinatari dei prodotti da costruzione (onde evitare che le
informazioni possano essere “smarrite” nel tempo per qualsivoglia
inconveniente tecnico od operativo).

Parallelamente, ai sensi dell’art. 75 del Regolamento, la
Commissione europea adotterà atti delegati, per istituire un
sistema di passaporto digitale dei prodotti da costruzione.

I passaporti digitali dovranno:

  • essere interoperabili con altri passaporti
    digitali
    (ad esempio quello stabilito dal Regolamento
    sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili, c.d.
    Ecodesign, n. 2024/1781);
  • includere informazioni quali la dichiarazione di
    prestazione e di conformità
    , le istruzioni per l’uso, le
    informazioni sulla sicurezza, la documentazione tecnica,
    l’etichetta del prodotto, etc.
  • essere accessibili gratuitamente e rimanere
    disponibili anche in caso di insolvenza o cessazione dell’attività
    dell’operatore economico.

L’interoperabilità delle informazioni e dei dati e la
possibilità di integrazione con gli strumenti digitali potranno
permettere il controllo delle caratteristiche, la verifica di
corrispondenza con i requisiti progettuali e l’archiviazione dei
documenti in modo smaterializzato e più agile rispetto alle
pratiche correnti.

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