Videocorso del: 28 gennaio 2025 alle 10.30 – 12.30 (Durata 2 hh) Cod. 230095 Accreditamento ODCEC Patti (Me) – (per crediti n 2) Solo partecipazione Live Relatore: Dott.ssa Carla De Luca Istruzioni per la visione della Videoconferenza: Il giorno stesso della Videoconferenza, 2h e 1h prima dell’inizio programmato verrà inviata e-mail contenente il link per la visione della diretta, servirà premere il bottone “Partecipa al webinar” (nell’e-mail) qualche minuto prima dell’inizio. Si invita a monitorare sempre anche le cartelle di Posta Indesiderata e Spam, consigliamo inoltre di controllare i filtri antispam o della posta indesiderata per l’e-mail di invito (inviata da customercaregotowebinar.com).
Il Consiglio Nazionale e la Fondazione nazionale dei commercialisti hanno pubblicato il documento Primo esame della direttiva Prestazione energetica nell’edilizia, noto come Direttiva case green. Si tratta di un commento alla direttiva europea 2024/1275, approvata definitivamente il 12 marzo 2024 dal Parlamento europeo e il 12 aprile 2024 dall’ECOFIN, poi pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’8 maggio 2024.
I redditi medi pregressi e gli studi di settore non possono essere utilizzati per calcolare il valore dell’azienda ceduta ai fini dell’imposta di registro, nell’ipotesi di accertato avviamento negativo. La determinazione dell’imponibile, infatti, deve essere il più possibile vicina alla quotazione dell’azienda sul mercato mentre non possono essere utilizzati parametri inattuali come i redditi degli ultimi tre anni o generali come gli studi di settore per un’azienda che lascia prevedere perdite future, tanto da giustificare uno sconto sul prezzo.
Illegittima la condanna per dichiarazione fraudolenta anche se l’imprenditore ha indicato in dichiarazione fatture per operazioni inesistenti: non basta, infatti, l’elemento oggettivo a integrare il reato di cui all’articolo 2 del decreto legislativo del 10/03/2000 n. 74, ma bisogna dimostrare anche il dolo di evasione rispetto alle imposte dirette o all’Iva. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 46749 del 19 dicembre 2024 con cui ha accolto il ricorso di un imputato.
Si conclude l’analisi delle novità introdotte dal D.Lgs n. 192/2024 per quanto attiene la determinazione dei redditi di lavoro autonomo, con l’analisi delle principali novità (e conferme) afferente agli ammortamenti ed alla determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, con riferimento ai beni mobili strumentali utilizzati nell’esercizio dell’arte o professione. Ammortamenti Nel testo previgente, la disciplina degli ammortamenti era collocata soprattutto nell’articolo 54, comma 2, del TUIR, integrata dal comma 3 per i beni ad uso promiscuo e dal comma 3-bis per le apparecchiature terminali di comunicazione elettronica ad uso pubblico.
Per quanto attiene la deducibilità delle spese relative agli immobili nell’ambito del reddito di lavoro autonomo, la riforma operata dal D.lgs. n. 192/2024, a decorrere dal periodo d’imposta 2024: ha lasciato inalterato il regime applicabile all’acquisizione dell’immobile strumentale: è indeducibile l’ammortamento degli immobili acquisiti in proprietà, mentre sono deducibili (per competenza) i canoni di leasing (al netto della quota riferibile all’area di sedime) ha modificato il regime delle spese di manutenzione straordinaria (e di ammodernamento o ristrutturazione), disciplinate dal nuovo art. 54-quinquies del Tuir, introducendo un regime unico di deduzione in 6 periodi (mantenendo spesabili per cassa le spese di manutenzione ordinaria).
Con la Circolare n. 1 del 2025, pubblicata il 20 gennaio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’applicazione della maggiorazione del costo del lavoro per le nuove assunzioni. L’agevolazione, introdotta dall’articolo 4 del D.Lgs. n. 216/2023 e prorogata fino al 2027 dalla Legge di Bilancio 2025, consente una deduzione incrementale del 20 per le imprese che assumono nuovi dipendenti, aumentando al 30 per specifiche categorie di lavoratori.
L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza rafforzano la collaborazione nell’ambito del regime di cooperative compliance, grazie a un protocollo d’intesa che introduce una cabina di regia con un’interfaccia unica. Lo strumento, introdotto dal D.Lgs. n. 221/2023, punta a ottimizzare le attività di monitoraggio e prevenzione di rischi fiscali, ampliando la platea dei contribuenti ammessi al regime.
Con la Circolare n. 5 del 20 gennaio 2025, l’INPS ha illustrato le novità normative e operative relative alla riduzione della contribuzione per il Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e il Fondo di Solidarietà Bilaterale per le Attività Professionali. Le modifiche, operative dal 1 gennaio 2025, prevedono riduzioni sia per la contribuzione ordinaria che per quella addizionale, con l’obiettivo di incentivare una gestione più equilibrata degli ammortizzatori sociali.
Come noto, l’art. 1, co. 2-bis, del DL n. 73/2022 (“Decreto Semplificazioni”), modificando l’art. 7, co. 4-quater del DL n. 357/94, ha eliminato l’obbligo di stampa o di conservazione elettronica annuale dei registri contabili tenuti con sistemi elettronici. Si noti che la novella normativa ha superato l’approccio restrittivo adottato, in precedenza, dall’Agenzia delle Entrate, che negava tale possibilità (Interpello n. 236/2021 ed RM 16/2022).
Il D.lgs. 219/2024, in vigore dal 31/01/2025, definisce misure uniformi per tutelare e valorizzare gli esercizi di vicinato e le botteghe artigiane, che presentino particolare rilevanza e importanza sotto il profilo storico, culturale e commerciale, anche tramite l’istituzione di apposti albi in ambito locale e di un albo nazionale.
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