Gazzetta n. 87 del 13 aprile 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 29 marzo 2012 |
Autorizzazione all’organismo denominato “CSQA Certificazioni Srl” ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta “Asparago Bianco di Bassano”, registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CE) n.510/06. |
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IL DIRETTORE GENERALE della vigilanza per la qualita’ e la tutela del consumatore Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l’art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992; Decreta: Art. 1 L’organismo denominato “CSQA Certificazioni Srl” con sede in Thiene, via San Gaetano n. 74, e’ autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n.510/2006 per la denominazione di origine protetta “Asparago Bianco di Bassano”, registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 1050 del 12 settembre 2007 . |
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Art. 2
La presente autorizzazione comporta l’obbligo per l’organismo “CSQA Certificazioni Srl” del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo’ essere sospesa o revocata ai sensi dell’art.14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n.526 con provvedimento dell’autorita’ nazionale competente. |
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Art. 3
L’organismo autorizzato “CSQA Certificazioni Srl” non puo’ modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita’, le modalita’ di controllo e il sistema tariffario, riportati nell’apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta “Asparago Bianco di Bassano”, cosi’ come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita’. |
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Art. 4
L’Organismo autorizzato “CSQA Certificazioni Srl” dovra’ assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione “Asparago Bianco di Bassano”, venga apposta la dicitura: “Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell’art.10 del Reg. (CE) 510/06”. |
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Art. 5
L’autorizzazione di cui all’art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto. |
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Art. 6
L’organismo autorizzato “CSQA Certificazioni Srl” comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita’ all’utilizzo della denominazione di origine protetta “Asparago Bianco di Bassano” anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantita’ certificate e degli aventi diritto. |
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Art. 7
L’organismo autorizzato “CSQA Certificazioni Srl” immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell’attivita’ certificativa. |
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Art. 8
L’organismo autorizzato “CSQA Certificazioni Srl” e’ sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Veneto, ai sensi dell’art.14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n.526. Roma, 29 marzo 2012 Il direttore generale: La Torre |
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