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Con la circ. n. 53 del 5.03.2025 l’ INPS ha illustrato le principali novità pensionistiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 di immediata applicazione, facendo riserva di fornire in successive circolari le istruzioni relative alle disposizioni che necessitano dell’emanazione dei decreti attuativi. Le novità trattate riguardano :
Pensione anticipata flessibile ( Quota 103 ) – Tra le novità principali c’è la proroga della Pensione Anticipata Flessibile che diventa fruibile per tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi che raggiungono 62 anni e 41 anni di contributi entro il 31 dicembre 2025. Al fine del raggiungimento dei 41 anni di contributi si contano tutte le contribuzioni non sovrapposte maturate nelle gestioni previdenziali Inps con esclusione delle Casse Professionali. Il calcolo della pensione avviene con il sistema contributivo, nel limite massimo di quattro volte il trattamento minimo INPS ( 2.413,6€ lordi) sino al raggiungimento dell’età di 67 anni. Superata l’età di 67 anni questa età viene messa in pagamento anche la quota eccedente il tetto come precisato dalla circ. n. 39 del 27.02.2024. Confermata anche la decorrenza differita rispetto alla maturazione dei requisiti per il pensionamento ( finestre mobili ) : 7 mesi dalla maturazione dei requisiti per il settore privato; nove mesi per il settore pubblico. Confermata anche la regola dell’incumulabilità del trattamento pensionistico Quota 103 con redditi da lavoro, dipendente o autonomo, con la sola eccezione del lavoro autonomo occasionale entro 5.000€ annui.
Lavoratrici madri : riduzione del requisito anagrafico – La legge di bilancio ha rafforzato lo sconto sull’età pensionabile delle lavoratrici madri che accedono alla pensione con il sistema contributivo perché prive di anzianità al 31 dicembre 1995. Per il riconoscimento del beneficio è necessaria apposita richiesta dell’ interessata da presentare al momento dell’inoltro della domanda di pensione.
Lo sconto ora è pari a quattro mesi per ciascun figlio nel limite massimo di 16 mesi in presenza di quattro o più figli (prima lo sconto poteva raggiungere 12 mesi) mentre resta invariato il beneficio alternativo in base al quale la lavoratrice può optare per un aumento del coefficiente di trasformazione maggiorato di un anno in presenza di uno o due figli o di due anni in presenza di tre o più figli.
Lo sconto si applica:
- Ai requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia all’età di 67 anni unitamente a 20 anni di contributi e importo soglia pari ad una volta il valore dell’assegno sociale;
- Ai requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia all’età di 71 anni unitamente a 5 anni di contribuzione effettiva;
- Ai requisiti per il conseguimento della pensione anticipata all’età di 64 anni unitamente ad almeno 20 anni di contribuzione effettiva e importo soglia di 3, 2,6 o 2,8 volte l’assegno sociale.
Lo sconto si applica anche alle lavoratrici in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 che abbiano effettuato l’opzione al contributivo di cui all’articolo 1, co. 23 della legge n. 335/1995.In tal caso, però, può trovare applicazione solo sui requisiti della pensione di vecchiaia con 67 anni e 20 anni di contributi.
Ape Sociale – Prorogata sino al 31 dicembre 2025 sempre con la conferma del requisito anagrafico di 63 anni e 5 mesi. Non ci sono cambiamenti in merito alle categorie beneficiarie e viene confermata la regola dell’incumulabilità totale della prestazione con i redditi di lavoro dipendente o autonomo ad eccezione del lavoro occasionale entro un massimo di 5.000€ annui. L’assegno è calcolato col sistema misto ma con le limitazioni dell’importo massimo a 1.500 euro lorde mensili, senza tredicesima e senza gli adeguamenti dovuti all’inflazione fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia a 67 anni. L’Inps conferma che la domanda di verifica delle condizioni va presentata entro il 31 marzo 2025; 15 luglio 2025 e 30 novembre 2025. Vengono richiamate a riguardo le istruzioni fornite con la circ. n. 35 del 20.02.2024.
Opzione donna – Possono accedere all’opzione le lavoratrici che abbiano perfezionato i requisiti di 61 anni e 35 anni di contributi al 31 dicembre 2024. Confermate le restrizioni che limitano l’accesso asolo caregivers; invalide al 74% o superiore e dipendenti di aziende in crisi. Restano le riduzioni di un anno del requisito contributivo per ogni figlio sino ad un massimo di due anni e il differimento del trattamento pensionistico con finestre mobili di 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome. Il calcolo della pensione avviene con il sistema contributivo. Per lavoratrici «dipendenti da aziende in stato di crisi» s’intendono quelle dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura della crisi d’impresa di cui all’articolo 1, co. 852 della legge n. 296/2006. Riguarda, pertanto, solo le lavoratrici di aziende di maggiori dimensioni (es. con un numero di dipendenti non inferiore a 250, localizzate in più regioni d’Italia o di rilevante interesse nazionale) in situazione di crisi economica che abbiano avviato il procedimento di confronto presso il Mise. Per chi matura i requisiti nel corso del 2024 il tavolo di confronto deve risultare attivo al 1° gennaio 2025. Nei loro confronti il requisito anagrafico per il conseguimento della prestazione è ridotto a 59 anni in luogo di 61 anni e non trova ulteriori riduzioni in presenza di figli. Per quanto non diversamente specificatosi rinvia alla circ. n. 25 del 6.03.2023 e circ. n. 59 del 3.05.2024.
Aumenti Pensionistici – La legge di bilancio 2025 ha riconosciuto un aumento straordinario degli assegni non superiori al trattamento minimo Inps (603,4€ nel 2025) pari al 2,2% per il 2025 e dell’1,3% per il 2026 e un incremento della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici di 8 euro al mese per il solo 2025. Questi incrementi sono riconosciuti d’ufficio dall’Inps.
Pubblico impiego : limiti alla permanenza in servizio – La legge di bilancio 2025 ha innalzato i limiti ordinamentali per la permanenza in servizio della generalità dei dipendenti pubblici dai precedenti 65 a 67 anni abrogando contestualmente il collocamento in pensione d’ufficio per il personale che ha raggiunto i requisiti per la pensione anticipata. Ciò significa, spiega l’Inps, che il personale iscritto alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG che, dal 1° gennaio 2025, decide di lasciare il servizio volontariamente prima dell’età di 67 anni vedrà l’applicazione delle aliquote di rendimento (penalizzanti) per le anzianità contributive maturate sino al 31 dicembre 1995 inferiori a 15 anni contenute nella legge di bilancio 2024. Una delle cause di esclusione dalla penalità, infatti, era il collocamento in pensione d’ufficio per limiti ordinamentali da parte della Pa; ora l’unico modo per evitarla resta il raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia, cioè 67 anni.
Fonte: INPS
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