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Le spese per la sostituzione di box doccia e piatto
doccia possono essere agevolate con il Bonus
Casa, ma a una condizione: l’intervento deve essere parte
di una ristrutturazione più ampia che comprenda lavori di
manutenzione straordinaria, come ad esempio il
rifacimento degli impianti idraulici del bagno.
Bonus Casa e sostituzione doccia: chiarimenti dal
Fisco
La conferma arriva da Fisco Oggi in risposta a un contribuente
che ha chiesto chiarimenti sull’ammissibilità dell’intervento alle
detrazioni previste dall’art. 16-bis, comma 1 del d.P.R. n.
917/1986 (TUIR), sull’importo massimo
eventualmente agevolabile e a quali condizioni.
Non si tratta di domande banali, tenendo conto del fatto che la
Legge di Bilancio 2025 (legge n.
207/2024) ha modificato le condizioni per fruire
dell’agevolazione.
Bonus Casa: aliquote spettanti
La norma infatti stabilisce che, per gli interventi edilizi che
rientrano tra quelli elencati all’articolo 16-bis, comma 1 del
TUIR, è possibile usufruire di una detrazione
IRPEF pari:
- al 36% delle spese sostenute, fino a un
importo massimo di 96.000 euro per unità
immobiliare, solo se si tratta di attività di manutenzione
straordinaria; - al 50% delle spese sostenute, se gli
interventi vengono effettuati sull’abitazione principale e dal
proprietario dell’immobile o da chi detiene un diritto reale di
godimento.
Gli interventi agevolabili
Nel caso di singola unità immobiliare, gli interventi
incentivabili comprendono quelli:
- di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, e ristrutturazione edilizia (esclusi gli interventi
di manutenzione ordinaria e di nuova costruzione); - finalizzati all’abbattimento delle barriere
architettoniche; - relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura
degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico; - relativi alla realizzazione di opere finalizzate al
conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo
all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti
rinnovabili di energia (anche senza opere edilizie propriamente
dette e in presenza della documentazione attestante il
conseguimento di risparmi energetici, in applicazione della
normativa vigente in materia); - relativi all’adozione di misure antisismiche;
- di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad
evitare gli infortuni domestici.
Restano escluse le spese per la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale con caldaie alimentate a combustibili
fossili.
Beneficiari delle detrazioni
Le detrazioni fiscali per il recupero edilizio sono rivolte ai
contribuenti che possiedono o detengono un’unità immobiliare
residenziale sulla base di un titolo reale.
Possono beneficiarne quindi:
- proprietari;
- inquilini;
- nudi proprietari;
- coniugi o familiari conviventi.
In generale, per poter usufruire delle detrazioni, è necessario
che il contribuente abbia sostenuto direttamente le spese per i
lavori e che le stesse siano regolarmente documentate.
Gli adempimenti burocratici
Per poter beneficiare delle detrazioni previste dall’articolo
16-bis, è necessario rispettare una serie di adempimenti
burocratici che riguardano la documentazione e il pagamento delle
spese.
Gli obblighi principali comprendono:
- autorizzazioni e permessi, come CILA o
autorizzazioni o comunicazioni all’ASL di competenza; - fattura e pagamento tracciabile: le spese
devono essere documentate da fatture regolari, e i pagamenti devono
essere effettuati con metodi tracciabili, come bonifico bancario o
postale, specificando nella causale il riferimento al tipo di
intervento e alla normativa applicabile; - comunicazione all’ENEA: in alcuni casi, come
per gli interventi di miglioramento energetico, è necessario
inviare una comunicazione all’ENEA con i dettagli dei lavori
effettuati; - dichiarazione dei redditi: infine, le
detrazioni fiscali devono essere indicate nella dichiarazione dei
redditi annuale (modello 730 o modello Unico), per consentire al
contribuente di beneficiare della riduzione delle imposte
dovute.
Conclusioni
Il Bonus Casa è utilizzabile per la sostituzione del box doccia
e del piatto doccia, ma solo se tali interventi sono integrati in
lavori di ristrutturazione che includano modifiche strutturali,
come il rifacimento degli impianti idraulici.
Diversamente, se eseguita in modo autonomo, la sostituzione del
box doccia non è agevolata.
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