Congedo parentale e di maternità, tutto ciò che c’è da sapere sulle misure di sostegno alle famiglie

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Le misure assistenziali a sostegno della genitorialità – come il congedo di maternità e di paternità e il congedo parentale, l’assegno unico universale e i diversi bonus per i nuovi nati – rappresentano un aiuto importante per rispondere alle difficoltà quotidiane di molte famiglie italiane.

Nelle situazioni in cui è più difficile trovare un giusto equilibrio tra lavoro e cura dei figli, queste misure diventano una vera e propria ancora di salvezza per alleggerire il carico familiare. Sebbene gli aiuti per i figli abbiano contribuito, soprattutto negli ultimi anni, alla promozione della parità di genere nella condivisione delle responsabilità di cura, le donne restano le principali beneficiarie di forme di tutela della genitorialità. Secondo gli ultimi dati INPS sulla fruizione dei congedi parentali (dicembre 2024), infatti, più di sette lavoratori su dieci sono donne (73%); cresce comunque il numero di uomini che fanno ricorso al congedo (+23% nel 2023) nei primi anni di vita dei figli. Ma quali sono le misure più significative per le famiglie e i lavoratori? Tra i principali pilastri dell’assistenza per mamma e papà con bambini piccoli, troviamo il congedo di maternità obbligatorio e il congedo parentale.

Due tipologie distinte di congedo, ciascuna con propri requisiti e condizioni per l’accesso. Il congedo di maternità obbligatorio è un diritto esclusivo della madre e ha una durata predefinita di cinque mesi. Il congedo parentale, invece, è un’opzione facoltativa rivolta a entrambi i genitori, ha una durata maggiore (sei mesi per ciascun genitore) sebbene l’indennità economica sia inferiore.

Ora vediamo nel dettaglio quali sono le differenze tra il congedo di maternità e il congedo parentale e quando è possibile farne richiesta.

➢ Congedo di maternità obbligatorio: Il congedo di maternità obbligatorio è il periodo di astensione dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici durante la gravidanza e il puerperio. La maternità obbligatoria dura complessivamente 5 mesi anche nei casi di parto plurimo e il periodo può essere così suddiviso:

•2 mesi prima della nascita e 3 mesi dopo il parto. In caso di parto avvenuto dopo la data presunta, sono considerati anche i giorni compresi tra la data presunta ed effettiva. Oppure, godendo della flessibilità:

• 1 mese precedente la data presunta del parto e 4 dopo;

• 5 mesi subito dopo il parto. Per usufruire della flessibilità dell’astensione obbligatoria (1+4 mesi oppure 0+5 mesi) è necessario che il medico specialista del Servizio Sanitario nazionale o con esso convenzionato e, dove presente, il medico del lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

In caso di adozione il congedo può essere fruito: • nei 5 mesi successivi all’ingresso del minore in famiglia o anche parzialmente, prima dell’ingresso in Italia del minore, per consentire alla madre la permanenza all’estero. Tale indennità può essere fruita anche in modo frazionato. In caso di parto prematuro:

• i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto, anche se si superi il limite complessivo di 5 mesi. Il superamento del limite si verifica in presenza di “casi patologici di parti fortemente prematuri”, in cui il bambino nasce più di 2 mesi prima dell’inizio del congedo obbligatorio. La madre ha facoltà di riprendere il lavoro, qualora il bambino nato prematuro abbia necessità di un periodo di ricovero ospedaliero anche lungo. Questa possibilità è valida previa presentazione di un certificato medico attestante:

• la sua idoneità al lavoro;

• la fruizione del restante periodo del congedo di maternità post-parto o del periodo ante-parto, qualora non fruito, a decorrere dalla data di dimissioni del bambino. Questa disposizione non riguarda solo il caso di parto prematuro con ricovero del neonato (sentenza n. 116/2011 della Corte costituzionale) ma anche altre ipotesi in cui si renda necessario il ricovero, indipendentemente da quando, sia avvenuta la nascita (quindi anche se nei termini previsti). Si applica anche nei casi di adozione o affidamento quando il ricovero avvenga durante il congedo di maternità. Durante la gravidanza la lavoratrice ha, inoltre, diritto all’astensione anticipata dal lavoro. Questo periodo è concesso alle lavoratrici prima del normale congedo obbligatorio e può essere richiesta: • nel caso di gravi complicanze della gestazione;

• quando è affetta da una malattia che la gestazione potrebbe rendere più grave;

• quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute tali da pregiudicare la salute della donna e del bambino. La richiesta di astensione anticipata va rivolta all’Ispettorato del Lavoro che, in condizioni particolari e su segnalazione del datore di lavoro, ha anche la facoltà di posticipare il ritorno della madre al lavoro fino al 7° mese successivo al parto. In caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall’inizio della gestazione:

• le lavoratrici hanno diritto al congedo di maternità. La lavoratrice può riprendere in qualunque momento l’attività lavorativa a condizione che il medico specialista del SSN o con esso convenzionato e il medico competente (quando previsto nel luogo di lavoro) attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla sua salute.

Anche il padre lavoratore dipendente può fruire del congedo di paternità (alternativo):

• quando la madre sia deceduta o affetta da grave infermità;

• in caso di abbandono;

• in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

➢ Congedo di maternità obbligatorio (o di paternità alternativo): quanto spetta? Durante il periodo di congedo di maternità (compreso quello anticipato e/o prorogato) o di paternità (alternativo alla madre, in determinate situazioni), le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, assicurati all’INPS, hanno diritto in sostituzione della retribuzione, ad un’indennità giornaliera:

• pari all’80% della retribuzione media giornaliera, percepita nel periodo di paga precedente al periodo di congedo, facendo salve le condizioni di miglior favore eventualmente previste per le singole categorie da norme integrative contrattuali. Per quanto riguarda il nostro settore le BCC integrano fino al 100% l’indennità corrisposta dall’INPS.

➢ Come funziona il congedo di paternità obbligatorio? Anche i papà possono godere di un periodo di astensione dal lavoro: il cosiddetto congedo di paternità obbligatorio.

Nello specifico, questa misura consente ai papà lavoratori dipendenti di fruire:

• di 10 giorni di congedo obbligatorio (non frazionabili a ore e fruibili anche in via non continuativa), pagati al 100%, da prendere dai 2 mesi precedenti la data del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche: • in caso di morte perinatale del figlio;

• in caso di parto plurimo, in questo caso la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi; • al padre adottivo o affidatario.

➢ Congedo di maternità e di paternità: gli step per farne richiesta La domanda per richiedere il congedo di maternità e di paternità obbligatorio va inoltrata all’INPS, anche tramite il Patronato ITAL:

• prima dei 2 mesi che precedono la data prevista del parto e comunque mai oltre 1 anno dalla fine del periodo indennizzabile, pena la prescrizione del diritto all’indennità. Prima dell’inizio del periodo di congedo di maternità: • la lavoratrice deve far pervenire all’Istituto il certificato medico di gravidanza, per il tramite di un medico del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, che provvederà all’invio telematico dello stesso.

La lavoratrice è tenuta a comunicare la data di nascita del figlio e le relative generalità: • entro 30 giorni dal parto.

➢ Congedo parentale: le novità dal 2025: A differenza della maternità, il congedo parentale è un diritto che spetta sia alla madre che al padre, fino ai 12 anni di vita del minore (o dall’ingresso in famiglia, in caso di adozione o affidamento), fatta eccezione per i figli con disabilità. Può essere richiesto per un massimo di sei mesi per ciascun genitore lavoratore naturale o adottivo. A mamma e papà lavoratori dipendenti spettano 9 mesi indennizzabili, così ripartiti:

• Madre: 3 mesi (non trasferibili al papà);

•Padre: 3 mesi (non trasferibili alla mamma);

• Mamma o papà: 3 mesi (fruibili liberamente da entrambi i genitori: tutti da un solo genitore o po’ per ciascuno). Coppia di genitori:

• 10 mesi di congedo parentale continuativi o frazionati;

• elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo consecutivo non inferiore a 3 mesi.

Al genitore “solo” sono riconosciuti:

• 11 mesi di congedo parentale, continuativi o frazionati. Ai genitori iscritti alla Gestione separata INPS spettano complessivamente:

• Madre 6 mesi;

•Padre: 6 mesi. Coppia di genitori:

• 9 mesi di congedo parentale, da fruire entro i 12 anni di vita o all’ingresso in famiglia. Invece, ai genitori lavoratori autonomi spettano:

• Madre: 3 mesi;

•Padre: 3 mesi.

Da fruire entro il primo anno di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia.

➢ Congedo parentale 2025: limiti massimi individuali (e di coppia) e calcolo del periodo indennizzabile: Ora vediamo come vengono indennizzati i periodi di congedo parentale, alla luce delle novità normative introdotte dall’ultima Legge di bilancio

Nel 2025, il periodo di congedo parentale indennizzato di 9 mesi è così suddiviso:

• 1 mese è pagato al 80% della retribuzione entro i sei anni di vita del figlio (novità della Legge di bilancio 2023).

Questa possibilità è riservata a coloro che hanno fruito del congedo obbligatorio tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023;

• 1 ulteriore mese (per un totale di 2 mesi) è pagato al 80% della retribuzione entro i sei anni di vita del figlio (novità della Legge di bilancio 2024). Questa possibilità è riservata a coloro che hanno fruito del congedo obbligatorio tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024;

• 1 ulteriore mese ( per un totale di 3 mesi) è pagato al 80% della retribuzione entro i sei anni di vita del figlio (novità della Legge di bilancio 2025).

Questa possibilità è riservata a coloro che fruiscono del congedo obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2025;

• 6 dei 9 mesi complessivi sono indennizzati al 30%; i periodi successivi ai 9 mesi, eventualmente richiesti dai genitori, sono indennizzati (sempre al 30%) solo se il richiedente risulta in possesso di un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione INPS. In caso contrario, non saranno indennizzati.

Grazie all’accordo sindacale stipulato con la Capogruppo ICCREA, a decorrere dal 01.01.2025 , ai Lavoratori che fruiranno dei periodi di congedo parentale, verrà erogata dalle BCC una integrazione del 20% della retribuzione media giornaliera, per tutto il periodo in cui l’INPS corrisponde una indennità pari od inferiore all’80%. La misura si applicherà anche in caso di fruizione ad ore del congedo parentale.

A cura del Coordinamento Regionale della Lombardia
Banche di Credito Cooperativo



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