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La Legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi 101 -112, della Legge 30 Dicembre 2023 n. 213) ha previsto che le imprese ubicate in Italia sono tenute a stipulare, entro il 31 Marzo 2025, contratti assicurativi.
Ciò a copertura dei danni subiti da determinati beni e direttamente causati dagli eventi catastrofali quali:
1) Sismi
2) Alluvioni
3) Frane
4) Inondazioni
5) Esondazioni
Vi sono, dunque, fattispecie non coperte da garanzia. Non sono, quindi, compresi: incendi, atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, azioni tumultuose. Né eventi relativi ad energia nucleare, armi, sostanze radioattive esplosive, chimiche, derivanti da inquinamento o da contaminazione. Sono inoltre esclusi i danni catastrofali direttamente indotti dall’azione umana (basti pensare all’incauta costruzione di un manufatto in zona franosa). Così anche i danni causati a terzi dall’evento catastrofale.
Perché “l’obbligo di polizza“ e quali le imprese obbligate
Ma perché tale “obbligo di polizza“? L’Italia è uno dei paesi europei con il più alto rischio sismico e di dissesto idrogeologico. Con quasi il 94% dei comuni a rischio frane, alluvioni o erosione costiera. Proprio in questi comuni operano 4.5. milioni di imprese. Per interruzioni delle attività – secondo il Centro Studi Confindustria – il 30-40% delle PMI potrebbe subire perdite del 5 /10 % entro il 2040.
L’obbligo di stipulare una polizza contro i rischi derivanti dagli eventi catastrofali si rivolge a tutte le imprese con sede legale in Italia. E a tutte le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia. Tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile.
Sono esclusi i professionisti. Parimenti sono esonerate da tale obbligo le imprese agricole.
Per le quali resta fermo quanto stabilito dall’articolo 1, commi 515 e seguenti della Legge 30 dicembre 2021 n.234.
Ovvero l’applicabilità della disciplina del fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità.
Sono esonerate le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste.
Vantaggi e sanzioni del nuovo obbligo di polizza
L’assicurazione contro i rischi derivanti da eventi catastrofali copre i danni diretti ai beni assicurati causati da eventi come terremoti, alluvioni, frane, inondazioni, esondazioni.
Oggetto di copertura sono i danni a fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, terreni. Il contratto assicurativo deve prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio. È evidente che la classe di rischio dipende dalla tipologia di beni (più o meno vulnerabili) e dalla ubicazione degli stessi (ad esempio in elevata zona sismica).
Inoltre nel momento in cui si dovessero modificare i parametri di riferimento (nuovi investimenti aggiuntivi o trasferimento in altra zona dell’unità aziendale) occorre aggiornare la polizza.
Nessuna sanzione, ma perdita delle sovvenzioni…
Va precisato come non siano previste sanzioni dirette nel caso in cui tale obbligo non venga rispettato dall’impresa. Tuttavia la norma prevede che l’inasprimento dell’obbligo di assicurazione sia concretato ai fini dell’assegnazione alle imprese di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere sulle risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
È evidente che l’obbligo assicurativo comporterà per le aziende un costo da sostenere rilevante a seconda delle caratteristiche dei beni assicurati e dell’ubicazione dell’azienda.
Non è stato chiarito se nel momento in cui l’impresa intenda accedere a sovvenzioni pubbliche sia sufficiente che all’atto della presentazione della domanda abbia ottemperato all’obbligo assicurativo o se l’indagine dell’ente pubblico risalirà al 31 Marzo 2025. Con la conseguenza di negare l’accesso all’agevolazione laddove la polizza sui beni sia stata stipulata successivamente a tale data.
Oltretutto la compagnia assicurativa – nonostante l’obbligo impostole dalla legge di assicurare – può rifiutarsi in caso di rischio catastrofale imminente.
Data la scadenza del termine del 31 marzo 2025 è suggeribile acquisire preventivi di spesa. Al fine di ponderare idoneamente la scelta!
Maria Chiara Di Carlo
Per supporto circa l’obbligo di polizza sarà possibile rivolgersi a studio.lavecchia@gmail.com
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