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Un Daspo di dieci anni e una denuncia per gli scontri tra tifosi del Perugia e del Rimini prima della gara del febbraio del 2024.
Un tifoso dei Rimini, difeso dall’avvocato Andrea Guidi, ha contestato davanti al Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria il provvedimento di divieto di accesso negli stadi per dieci anni comminatogli dal questore di Perugia e confermato con decreto dal prefetto di Perugia.
All’origine della vicenda ci sono i fatti accaduti in occasione della partita del 9 febbraio del 2024 quando i tifosi “in gran parte già travisati ed armati di aste e/o bastoni; si sono compattati tra loro e si sono diretti verso la tifoseria locale, presente come di consueto nella parte del parcheggio … prospiciente l’ingresso spogliatoi dello stadio, con il chiaro intento di venire a contatto con questi ultimi, quindi, hanno iniziato un fitto lancio di bottiglie, fumogeni e grossi petardi verso i perugini, che dal piazzale … si sono mossi fronteggiando il gruppo rivale, con il quale è venuto più volte in contatto, creando un concreto pericolo per l’incolumità e la sicurezza pubblica, in considerazione della presenza di numerose persone, noncuranti del fatto che sia le bottiglie che i petardi potevano colpire indistintamente chiunque si trovasse in quella zona”.
In particolare il tifoso che ha presentato ricorso “è stato ripreso tra i primi ad arrivare sul luogo degli incidenti” ed “è stato ripreso brandire un’asta/bastone”, dimostrando così “la partecipazione attiva a episodi di violenza o, comunque, l’avere tenuto, sia singolarmente che in gruppo, condotte evidentemente finalizzate alla partecipazione attiva a episodi di violenza, minaccia o intimidazione, tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica”, in modo da formulare nei suoi confronti “un giudizio di pericolosità sociale concreta ed attuale”. Il tifoso, inoltre, era già stato raggiunto da un Daspo di tre anni per aver partecipato agli scontri contro i tifosi del Mantova.
Nel ricorso si afferma la mancanza di “qualsiasi prova o descrizione specifica riguardo a un’eventuale partecipazione del ricorrente ai comportamenti violenti, minacciosi o anche solo provocatori ascritti al gruppo di tifosi”. Dai video si vede solo che era “intento a camminare verso gli operanti che lo riprendevano”, poi superato “da molteplici tifosi” del Rimini “i quali si erano poi scontrati effettivamente con la tifoseria” del Perugia, rimanendo “defilato, in una posizione arretrata e lontano dal punto di contatto tra le tifoserie e ben presto si era allontanato dal luogo”. Quanto al “brandire un bastone”, basterebbe la lingua italiana a salvarlo: “posto che il significato del termine ‘brandire’ – tratto dal vocabolario Treccani – è ‘impugnare con forza ed energia un’arma o altro oggetto alzandolo o agitandolo in atto di minaccia o di offesa’, si evince in maniera chiara che il ricorrente si limitava a tenere in mano la propria bandiera, senza alzarla né agitarla come per minacciare o offendere terze persone”.
Secondo i giudici amministrativi il ricorso è fondato e deve essere accolto in quanto il tifoso, pur essendo ben riconoscibile nei filmati e nei fotogrammi, non avrebbe tenuto un comportamento pericoloso, incitando o minacciando, né partecipando a “episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l’ordine pubblico”.
Nei filmati “il [ricorrente], è individuato nell’ambito di un gruppo di persone che cammina in direzione di alcuni agenti” e “contrariamente ad altri soggetti inquadrati nei medesimi fotogrammi, non appare coinvolto in condotte minacciose o violente, ma sembra limitarsi a percorrere la strada”. Quanto alla “disponibilità di un oggetto, che ha la forma di un’asta, non appare pienamente significativa, tenuto conto che potrebbe trattarsi di uno striscione e, dunque, di un oggetto non necessariamente indicativo di una volontà di commettere azioni violente”, limitandosi “a portare una bandiera avvolta sul suo supporto, tenendola rivolta verso il basso”.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del Daspo decennale.
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