multe per SPAL e Carpi. Inibito Di Giuseppe (Pineto)

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Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 10 Marzo 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 7 E DELL’8 MARZO 2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI


Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell’undicesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società AREZZO, CARPI, PIANESE, RIMINI, PONTEDERA, SPAL e VIS PESARO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: 

– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA’

AMMENDA € 1.200,00


SPAL per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Ovest, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 33° minuto del secondo tempo, un bengala sul terreno di gioco, così determinando un principio di incendio, la sospensione della gara da parte dell’Arbitro per circa un minuto per consentire la relativa rimozione e il danneggiamento del LED pubblicitario posto a bordo campo.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la sospensione della gara per il ripristino delle condizioni di sicurezza e la pericolosità del lancio del fumogeno) e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 500,00

CARPI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud,

integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 65° minuto della gara, una bottiglietta di plastica semipiena sul terreno di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono

verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 25 MARZO 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA


DI GIUSEPPE MARCELLO (PINETO) per avere, al termine della gara, mentre si trovava ancora sul terreno di gioco, tenuto un comportamento non corretto in quanto, si dirigeva sotto la curva dei tifosi avversari, applaudiva ironicamente nei loro confronti e, per raggiungere la curva, transitava vicino ai tesserati avversari che si trovavano al centro del campo così provocando la reazione degli stessi che lo invitavano ad allontanarsi con un conseguente parapiglia tra i tesserati delle squadre avversarie.

Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. proc. fed., panchina aggiuntiva).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)


ODDO MASSIMO (MILAN FUTURO)

COLLABORATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE


CAMAIONI GAETANO (ASCOLI) per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto in quanto si introduceva sul terreno di gioco, nonostante non fosse inserito in distinta, si avvicinava minacciosamente ad alcuni tesserati avversari e proferiva nei confronti del capitano della squadra avversaria frasi irriguardose così provocando la reazione degli stessi con conseguente parapiglia tra i tesserati avversari che veniva subito fermato.

Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. IV Ufficiale, r. proc. fed.).



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