Impianti FER: il Testo Unico Rinnovabili ridisegna i regimi amministrativi

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Il Decreto Legislativo n. 190 del 25 novembre 2024, detto anche Testo Unico Rinnovabili, introduce importanti novità per il settore delle energie rinnovabili, ridefinendo i regimi amministrativi impianti FER (qui avevamo anticipato l’arrivo della novità) per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione e dei sistemi di accumulo di energia.

L’obiettivo principale del provvedimento, in vigore dal 30 dicembre 2024, è semplificare le normative e accelerare la transizione ecologica per il raggiungimento dei target climatici europei e nazionali.

Vediamo nel dettaglio le principali modifiche introdotte in merito ai regimi amministrativi impianti FER, così come riassunto nell’utile Dossier ANCE del 25 febbraio 2025 (scaricabile a fine articolo).

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Quadro normativo e obiettivi del TUR

Il TUR si inserisce in un contesto normativo frammentato, caratterizzato dalla sovrapposizione di diversi provvedimenti legislativi in materia di energia rinnovabile, tra cui il D.lgs. 387/2003, il D.lgs. 28/2011 e il D.lgs. 199/2021. Questa stratificazione normativa aveva generato numerose incertezze procedurali, ostacolando la realizzazione degli impianti e la crescita del settore.

Il nuovo provvedimento mira a:

  • razionalizzare e semplificare i processi autorizzativi;
  • favorire la realizzazione degli impianti rinnovabili per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili;
  • accelerare la digitalizzazione delle procedure amministrative, anche attraverso l’introduzione della piattaforma SUER, gestita dal GSE.

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Riduzione dei regimi amministrativi: da quattro a tre

Una delle principali novità riguarda la semplificazione dei regimi amministrativi, ridotti da quattro a tre:

  • attività libera: per gli interventi a minor impatto, che non richiedono autorizzazioni o permessi specifici;
  • procedura abilitativa semplificata (PAS): per impianti di medie dimensioni e modifiche agli impianti esistenti;
  • autorizzazione unica (AU): per impianti di grande potenza o situati in aree soggette a particolari vincoli.

Gli impianti interessati dalle nuove procedure includono quelli fotovoltaici, solari termici, eolici, a biomassa, pompe di calore e cogenerazione.

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Digitalizzazione e introduzione della piattaforma SUER

Per migliorare l’efficienza e ridurre i tempi burocratici, il decreto introduce modelli unici digitali e la piattaforma SUER (Sistema Unico Energie Rinnovabili), che sarà gestita dal GSE e consentirà un’interazione più rapida e trasparente con le Pubbliche Amministrazioni.

SUER diventerà lo strumento principale per la presentazione delle istanze autorizzative, permettendo una gestione unificata delle pratiche.

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Regime amministrativo n.1: attività libera

Gli interventi rientranti nell’attività libera (allegato A del decreto Legislativo n. 190 del 25 novembre 2024) sono quelli per i quali, in linea generale, era già previsto il regime di attività libera ma era richiesta almeno una comunicazione al Comune. Rientrano tra questi:

  • impianti fotovoltaici fino a 12 MW su edifici esistenti senza modifica della sagoma;
  • impianti fotovoltaici a terra fino a 5 MW in aree industriali o cave dismesse;
  • impianti agrivoltaici di potenza inferiore a 5 MW che garantiscono la continuità delle attività agricole;
  • impianti a biomassa per produzione di energia termica fino a 200 kW.

Tuttavia, restano valide le prescrizioni relative alla tutela paesaggistica e ambientale per gli interventi su aree vincolate.

Regime amministrativo n.2: procedura abilitativa semplificata (PAS)

Gli interventi soggetti a PAS (allegato B) riguardano principalmente impianti di media grandezza o situati in aree che richiedono una valutazione intermedia. Tra questi:

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  • impianti fotovoltaici fino a 10 MW collocati su edifici o in aree idonee;
  • impianti solari termici con potenza fino a 10 MW;
  • impianti agrivoltaici, diversi da quelli realizzati in attività libera, fino a 1 MW;
  • impianti a biomassa fino a 2 MW.

Il titolo abilitativo si intende rilasciato automaticamente dopo 30 giorni, salvo diniego espresso del Comune. Qualora siano necessari atti di assenso da altre amministrazioni, viene attivata una Conferenza di Servizi, che deve esprimersi entro 60 giorni.

Regime amministrativo n.3: autorizzazione unica (AU)

Gli impianti di grande potenza (allegato C) sono soggetti ad autorizzazione unica, rilasciata dalle Regioni o dallo Stato a seconda delle dimensioni. Rientrano in questa categoria:

  • impianti fotovoltaici e rinnovabili tra 1 MW e 300 MW (competenza regionale);
  • impianti oltre 300 MW (competenza statale);
  • impianti a biomassa, con potenza nominale utile superiore a 2 MW fino a 300 MW e solari termici con potenza superiore a 10 MW e fino a 300 MW.

L’Autorizzazione Unica prevede una Conferenza di Servizi con termine massimo di 120 giorni per la conclusione del procedimento.

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Sanzioni e disposizioni transitorie

Il decreto prevede sanzioni per la realizzazione di impianti in assenza di autorizzazione o in difformità dalle norme previste. Le sanzioni possono includere:

  • multe pecuniarie per chi non segue le procedure stabilite;
  • obbligo di ripristino dello stato originario dei luoghi per opere non conformi;
  • pene più severe per chi tenta di aggirare la normativa attraverso il frazionamento artificioso degli impianti.

Per garantire una transizione ordinata, il decreto stabilisce che le Regioni e gli enti locali dovranno adeguarsi entro il 28 giugno 2025. Inoltre, entro il 29 aprile 2025: dovranno essere adeguate le “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” e dovrà essere adeguato il DM 30 settembre 2022 “Prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, destinata al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e misure di semplificazione per l’installazione dei predetti impianti”.

Zone di accelerazione per le rinnovabili

Un’ulteriore novità riguarda l’individuazione delle zone di accelerazione, ovvero aree dove sarà più facile realizzare impianti rinnovabili. Entro maggio 2025, il GSE pubblicherà una mappatura delle aree idonee, dando priorità a:

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  • superfici artificiali (capannoni, parcheggi);
  • aree industriali e siti di smaltimento;
  • bacini idrici artificiali;
  • terreni agricoli non produttivi.

Le Regioni dovranno adottare un Piano delle zone di accelerazione entro febbraio 2026, per favorire una rapida espansione della capacità rinnovabile.

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