Costi della manodopera: occhio agli errori di valutazione della SA

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I costi della manodopera, astrattamente non
ribassabili ai sensi del comma 14 dell’art. 41 del Codice
dei Contratti Pubblici
, anche se inseriti nella base
d’asta, vanno espunti dal calcolo del ribasso stesso.

Ne deriva che una SA che nel bando abbia esplicitamente indicato
l’importo non ribassabile dei costi della
manodopera, e li abbia poi inclusi nel ribasso complessivo, ha
effettuato un calcolo errato dell’offerta
complessiva proposta.

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Costi della manodopera: ribassabili oppure no?

Sulla base di questi presupposti, il TAR
Sicilia
, con la sentenza
del 27 febbraio 2025, n. 738
ha accolto il ricorso di
un’ATI, aggiudicataria di un appalto triennale di servizi, che ha
richiesto la correzione dell’importo dell’offerta:
l’amministrazione, infatti, avrebbe indicato un importo derivante
dall’applicazione della percentuale di ribasso anche ai costi di
manodopera.

Nel valutare la questione, il TAR ha ribadito come si tratti di
una questione controversa in giurisprudenza:

  • un orientamento che valorizza la littera
    legis
     espressa al comma 14 dell’art. 41 del Codice,
    concludendo per lo scorporo dei costi della manodopera dall’importo
    assoggettato al ribasso;
  • un’altra impostazione li ritiene comunque inclusi nella base
    d’asta, così come sostenuto dalla stazione appaltante.

Quest’ultimo orientamento è condiviso dalla stessa sezione,
precisando che «ai sensi dell’art. 41, comma 14, del d.lgs. 36 del
2023 “Nei contratti di lavori e servizi, per determinare
l’importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente
concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera
secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e
della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al
ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di
dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una
più efficiente organizzazione aziendale”.

La norma va interpretata in maniera coerente con:

  • l’articolo 108, comma 9, del d.lgs. n. 36 del 2023, che
    prescrive al concorrente di indicare nell’offerta economica, a pena
    di esclusione, i costi della manodopera, oltre agli oneri di
    sicurezza aziendali;
  • l’art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 36 del 2023, ai sensi del
    quale “Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la
    sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in
    base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi
    dell’articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. Il bando o
    l’avviso indicano gli elementi specifici ai fini della
    valutazione”.

Se ne deduce che i costi della manodopera sono
assoggettabili a ribasso, come è del resto
precisato dall’ultimo periodo del comma 14 dell’art. 41 citato,
secondo cui: “Resta ferma la possibilità per l’operatore
economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo
deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”.

Se, infatti, il legislatore avesse voluto considerare tali costi
fissi e invariabili, non avrebbe avuto senso richiedere ai
concorrenti di indicarne la misura nell’offerta economica, né
avrebbe avuto senso includere anche i costi della manodopera tra
gli elementi che possono concorrere a determinare
l’anomalia dell’offerta.

Una diversa lettura del quadro normativo di riferimento, visto
nel suo insieme, determinerebbe un’eccessiva compressione
della libertà d’impresa
, in quanto l’operatore economico,
operando un ribasso, potrebbe dimostrare che quest’ultimo sia
correlato a soluzioni innovative e più efficienti, oppure,
soprattutto in ipotesi di appalto di servizi, come quello per cui è
causa, alla sua appartenenza ad un comparto, per il quale viene
applicato un CCNL diverso da quello assunto come riferimento dalla
stazione appaltante.

Un divieto indiscriminato di ribasso dei costi relativi alla
manodopera, attribuirebbe alla SA il potere di standardizzare tali
costi verso l’alto, mediante la sostanziale imposizione del CCNL
dalla stessa individuato.

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Costi mandopera: vanno esclusi dal calcolo del ribasso

Sulla questione, il TAR ha ricordato le previsioni del comma 14
dell’art. 41 del codice contratti, secondo cui:

14. Nei contratti di lavori e servizi, per determinare
l’importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente
concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera
secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e
della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al
ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di
dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una
più efficiente organizzazione aziendale”.

In base al tenore letterale della norma, l’Amministrazione ha
sbagliato: se i costi della manodopera astrattamente non sono
ribassabili, anche quando vengono inseriti nella medesima base
d’asta, vanno espunti dal calcolo del ribasso
stesso.

Qualora vengano ribassati, la dichiarazione deve essere espressa
autonomamente e giustificata secondo l’ultimo inciso del medesimo
comma 14 dell’art. 41 (“Resta ferma la possibilità per
l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo
dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione
aziendale”
).

In sintesi, quindi, anche se i costi della manodopera
determinano la base d’asta, gli stessi vanno scorporati
dall’importo assoggettato al ribasso poiché sono
non ribassabili, a meno che, con indicazione a parte, che, quindi,
prescinde dal ribasso gli stessi, non vengano espressamente
indicati con importo diverso e se inferiori a quanto stabilito dal
seggio di gara, vanno giustificati con la procedura dell’anomalia
dell’offerta.

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La sentenza del TAR

Nel caso in esame, il bando ha espressamente previsto che
l’importo a base di gara comprende i costi della
manodopera
”, ma tale assunto non appare coerente con il comma
14 dell’art. 41 del codice e, come tale, va sostituita con quanto
da quest’ultimo prescritto.

Analizzando l’offerta delle ricorrenti, essa depone in maniera
inequivoca circa il mancato ribasso del costo della manodopera,
poiché espressamente indicato nella esatta misura stabilita negli
atti di gara e in quanto solo in riferimento ai costi
relativi alla sicurezza
ivi si legge che gli stessi sono
inclusi nel prezzo offerto, dimostrando di aver voluto ritenere al
difuori della percentuale di ribasso gli altri (costi di
manodopera) appena sopra rappresentati.

Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento del
provvedimento impugnato nella parte in cui ha indicato una somma
inferiore per l’offerta ferma restando l’aggiudicazione.





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