L’aver acquistato i beni (mobili ed elettrodomestici) nello stesso anno in cui è stata presentata la CILA non impedisce al contribuente di poter richiedere l’agevolazione fiscale
Il Bonus Mobili si prende anche se l’acquisto dei beni (mobili ed elettrodomestici) è avvenuto nello stesso anno in cui è stata presentata la CILA per la ristrutturazione edilizia collegata all’agevolazione.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposto ad un quesito, pubblicata su “La Posta di Fisco Oggi” a cura di Paolo Calderone.
Bonus Mobili: breve riepilogo
Si tratta di una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.
La detrazione va calcolata su un importo massimo di 8.000 euro per l’anno 2023 e di 5.000 euro per il 2024 e 2025, comprensivo delle eventuali spese di trasporto e montaggio, e deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Il pagamento va effettuato con bonifico o carta di debito o credito. Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
Bnus mobili: i requisiti
Per usufruire del bonus mobili ed elettrodomestici è comunque necessario aver rispettato tutte le disposizioni contenute nell’articolo 16, comma 2, del decreto legge n. 63/2016 e le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate sull’agevolazione.
Tra le principali condizioni, l’AdE ricorda che:
- la data dell’inizio dei lavori deve essere precedente a quella in cui si acquistano i beni;
- bisogna realizzare uno tra gli interventi edilizi che danno diritto al bonus;
- è necessario acquistare i beni con bonifico, carta di debito o credito (non è consentito, invece, pagare con assegni bancari o contanti);
- i beni acquistati devono essere nuovi e, nel caso degli elettrodomestici, appartenere a una determinata classe energetica (classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, classe F per i frigoriferi e i congelatori).
Bonus Mobili in condominio, occhio: vale solo se i beni acquistati arredano le parti comuni
Quando si effettua un intervento di recupero del patrimonio edilizio sulle parti condominiali di edifici residenziali, compresi gli interventi di manutenzione ordinaria, i condòmini hanno diritto al Bonus Mobili, ciascuno per la propria quota, solo se i beni acquistati sono destinati ad arredare queste parti comuni.
I vantaggi
Indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, è possibile fruire di una detrazione del 50% calcolata su un importo massimo di 8.000 euro per l’anno 2023 e di 5.000 euro per il 2024, riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.
Il limite massimo di spesa riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione.
Quindi, il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio.
Bonus Mobili: la ristrutturazione è determinante. I lavori ammessi
Per avere l’agevolazione è indispensabile realizzare un intervento di recupero del patrimonio edilizio sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali, per le quali poi si andrà a comprare il ‘mobile’ l’arredo o l’elettrodomestico sul quale si potrà beneficiare della detrazione.
NB – Come visto sopra, a detrazione spetta anche quando i beni acquistati sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio, oppure quando i mobili e i grandi elettrodomestici sono destinati ad arredare l’immobile ma l’intervento cui è collegato l’acquisto viene effettuato su una pertinenza dell’immobile stesso, anche se accatastata autonomamente.
Questi gli interventi necessari per prendere la detrazione:
- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti. I lavori di manutenzione ordinaria su singoli appartamenti (per esempio, tinteggiatura di pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi esterni, rifacimento di intonaci interni) non danno diritto al bonus ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile;
- manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali.
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