FAQ 1
Ho conseguito i 24 CFU e non ho i tre anni di servizio. Quale percorso abilitante posso\devo fare?
I Percorsi abilitanti da 36 CFU sono rivolti esclusivamente a coloro i quali abbiano conseguito e certificato i 24 CFU disciplinati da DM 616/2017 e che siano risultati vincitori di concorso PNRR1. Si tratta infatti di “percorsi post-concorso”.
Coloro che hanno conseguito la Certificazione Unica 24 CFU ma non risultano vincitori di concorso potranno iscriversi al Percorso abilitante da 60 CFU ed eventualmente chiedere il riconoscimento dei 24 CFU.
FAQ 2
Sono attualmente iscritto/a ad un corso di laurea magistrale, quali sono i requisiti di accesso ai percorsi abilitanti per studenti?
Gli studenti e le studentesse attualmente iscritti/e ai corsi di laurea magistrale o a ciclo unico o diploma accademico di II livello possono iscriversi ai Percorsi Abilitanti a condizione che il titolo e i crediti eventualmente previsti dalla Tabella A per l’accesso alla classe di concorso vengano conseguiti entro e non oltre le scadenze previste da Bando di Ammissione. Nel caso di corsi di laurea a ciclo unico è necessario che lo studente abbia conseguito almeno 180 CFU.
Se il titolo di laurea e gli eventuali crediti della classe di concorso non saranno conseguiti entro le scadenze previste da bando, non sarà possibile accedere all’esame finale e portare a termine il percorso.
Pertanto, nella scelta se iscriversi o meno vanno valutati anche i tempi di conclusione della laurea (e degli eventuali esami integrativi richiesti). Qualora si ritenga di non riuscire a laurearsi in tempo per la conclusione dei percorsi, potrebbe essere controproducente immatricolarsi al percorso in quanto fino al conseguimento del titolo (e dei requisiti) non è possibile essere ammessi alla prova finale. Il corso è molto impegnativo tra lezioni a frequenza obbligatoria e tirocinio, quindi ciascuno deve valutare attentamente la propria situazione al fine di riuscire a laurearsi in tempo e contestualmente osservare gli obblighi formativi del percorso.
FAQ 3
Sono in possesso del titolo di laurea, ma non ho ancora conseguito i corsi singoli necessari per essere in possesso dei requisiti richiesti dalla Tabella A, a breve però lo farò, è possibile iscriversi con riserva alle selezioni?
No, per i/le laureati/e non è possibile iscriversi con riserva. I requisiti di ammissione devono essere acquisiti entro e non oltre la data di scadenza delle iscrizioni indicata sul Bando di Ammissione.
FAQ 4
Posso partecipare alle selezioni per più classi di concorso contemporaneamente?
Sì, è possibile iscriverti alle selezioni per ciascuna classe di concorso per la quale hai conseguito i requisiti di accesso.
Ai sensi della normativa vigente, non è consentito presentare istanza di iscrizione alla medesima classe di concorso in più Atenei. È possibile iscriversi su Atenei diversi solo se si presenta domanda per due classi di concorso diverse (es. ti iscrivi alle selezioni per l’accesso al Percorso Abilitante per la classe A012 presso l’Università di Torino e alle selezioni per l’accesso al Percorso abilitante per la classe A011 presso altro Ateneo).
Qualora il candidato risulti in posizione utile per più procedure, dovrà poi effettuare una scelta.
FAQ 5
Posso partecipare alle selezioni sia per la procedura standard che per la riserva dei posti (45%)?
Sì, puoi iscriverti alle selezioni con procedura standard e contemporaneamente presentare domanda per l’accesso alla riserva di posti del 45%, se in possesso dei requisiti previsti, presentando istanza per ciascuna delle procedure. In tal caso occorrerà pagare il contributo di accesso previsto dall’Università per ciascuna classe di concorso.
FAQ 6
Sono stato/a ammesso/a ad uno dei Percorsi abilitanti per una delle classi di concorso recentemente accorpate (Tabella A 2024). L’abilitazione che conseguirò avrà validità su entrambe le classi di concorso/gradi di scuola?
Ai sensi dell’art.4, comma 4 del DM 156/2025, i docenti che acquisiscono l’abilitazione all’insegnamento in una delle classi di concorso che sono state accorpate (attuali A-01, A-12, A-22, A-30 e A-48, A-70 e A71) sono da considerarsi abilitati per entrambi i gradi di scuola.
Es. conseguendo l’abilitazione per la classe di concorso A-22 Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado si è abilitati anche per A-12 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado (ora accorpate e denominate A-12 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I grado e di II grado) e viceversa.
Non sono invece previste le cosiddette “abilitazioni a cascata” su classi di concorso diverse e non accorpate. Es. conseguendo l’abilitazione per la classe di concorso A-11 Discipline letterarie e latino non si è abilitati anche per la classe di concorso A-12 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I grado e di II grado.
FAQ 7
Non sono sicuro/a di aver maturato 3 annualità di servizio negli ultimi 5 anni scolastici. Come posso verificare?
Si considera annualità il servizio prestato per almeno 180 giorni nell’anno scolastico o, ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 un servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale presso le Istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione.
FAQ 8
Nel conteggio delle 3 annualità di servizio negli ultimi 5 anni scolastici posso tenere in considerazione il servizio svolto nell’a.s. 2024/2025?
Sì, purché alla data di chiusura delle iscrizioni alla selezione siano stati svolti almeno 180 giorni di servizio. Occorre quindi verificare se, alla data di scadenza del bando, sono stati maturati i 180 giorni di servizio. Online sono disponibili dei Tool gratuiti per il conteggio dei giorni.
Ricordiamo che rientrano negli ultimi 5 anni di servizio i seguenti anni scolastici: 2024/2025, 2023/2024, 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021.
FAQ 9
Sono vincitore/vincitrice di concorso. Ho diritto a dei posti riservati per poter conseguire l’abilitazione?
I vincitori e le vincitrici di concorso con nomina finalizzata al ruolo sono ammessi in soprannumero ai Percorsi abilitanti attivati, al di là dei posti disponibili.
FAQ 10
A quali tipologie di Percorso abilitante posso accedere in quanto vincitore di concorso?
I vincitori di concorso possono accedere ai seguenti Percorsi abilitanti:
- Percorso preordinato all’acquisizione dei 30 CFU/CFA destinato ai vincitori del concorso ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (allegato 2 del D.P.C.M.).
- Percorso preordinato all’acquisizione dei 30 CFU/CFA di completamento, di cui all’articolo 18 bis comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, destinato ai vincitori del concorso di cui al comma 1 dello stesso articolo (allegato 4 del D.P.C.M.).
- Percorso preordinato all’acquisizione dei 36 CFU/CFA di completamento, di cui all’articolo 18 bis, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, destinato a coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA (allegato 5 del D.P.C.M.).
FAQ 11
Quest’anno ho preso servizio presso un’istituzione scolastica. Posso svolgere le attività di tirocinio diretto presso la scuola in cui ho preso servizio?
Sì, è possibile svolgere il tirocinio diretto nella stessa scuola presso cui si presta servizio, ma non nella medesima classe. L’attività di tirocinio non può essere sovrapposta al proprio orario di servizio.
Tale specifica vale anche per chi lavora come Assistente all’Autonomia: non è possibile svolgere il tirocinio nella medesima classe in cui si presta servizio
FAQ 12
Posso essere esonerato dal tirocinio se ho un incarico di supplenza annuale?
No, non è possibile essere esonerati dallo svolgimento delle ore di Tirocinio Diretto a scuola in nessun caso. Gli anni di servizio pregressi e/o l’incarico di supplenza nell’anno corrente possono essere riconosciuti come esperienza di tirocinio nei limiti di quanto previsto dall’Allegato B al DPCM 4 agosto 2023. In particolare, possono essere riconosciti al massimo 5 CFU\CFA per quanto concerne le attività di tirocinio diretto e indiretto.
Il riconoscimento delle attività formative e dei rispettivi crediti formativi è ridotto in proporzione nel caso in cui tale riconoscimento venga effettuato con riferimento ai percorsi formativi descritti negli allegati 2, 3, 4 e 5 (cioè nel caso dei percorsi abbreviati da 30 e 36 CFU).
Le ore sono da svolgere in altra classe (o istituto) nell’orario lavorativo nel tutor accogliente (o comunque secondo la sua disponibilità).
È possibile utilizzare le ore di permesso studio qualora fossero concesse dall’USR di pertinenza.
FAQ 13
Chi deve contattare la scuola per capire la disponibilità ad accogliere il tirocinante?
La sede di tirocinio è assegnata dal Tutor Coordinatore di tirocinio indiretto sulla base dell’elenco degli istituti accreditati fornito dall’Ufficio Scolastico Regionale al termine della procedura di accreditamento. Si consiglia al/alla tirocinante di prendere contatto in prima persona con potenziali sedi di tirocinio, per verificare l’effettiva disponibilità della stessa ad accoglierlo/a e per appurare l’eventuale necessità/possibilità di procedere a un accreditamento dell’istituto o del tutor accogliente.
Eventuali situazioni problematiche dovranno essere segnalate al coordinatore di tirocinio indiretto, figura preposta a dare assistenza e supporto in merito agli aspetti concernenti le attività di tirocinio diretto.
FAQ 14
Qual è il termine per lo svolgimento dei percorsi per i vincitori di concorso sprovvisti di abilitazione?
Il termine limite per conseguire l’abilitazione è l’a.s. 2024/2025 (anno di assunzione a tempo determinato su posti vacante) quindi al 31 agosto 2025, come previsto dagli articoli 13, comma 2, e 18-bis, comma 4 del D.lgs. 59/2017 dedicati alla fattispecie in esame e a cui rinvia il DM 205/2023. Il termine del 31 agosto 2025 si riferisce alla conclusione di tutte le operazioni, comprese quelle di valutazione.
FAQ 15
Sono vincitore di concorso senza abilitazione e destinatario di un contratto a tempo determinato, ma il DM n. 156 del 24/02/2025 non prevede abbastanza posti per accogliere tutti i vincitori di concorso, devo cercare presso un altro Ateneo?
L’art. 6 del DM n. 156 del 24/02/2025 prevede “Per i vincitori di concorso, l’offerta formativa relativa ai percorsi di completamento, che sono esclusi dal livello sostenibile, è erogata dalle università e dalle istituzioni AFAM che abbiano percorsi già accreditati nell’ a.a. 2023/2024 o che siano in attesa di accreditamento per l’a.a. 2024/2025, nella seguente articolazione”. I vincitori di concorso che devono frequentare i percorsi di completamento verranno quindi ammessi in sovrannumero rispetto ai posti autorizzati
FAQ 16
Sono un vincitore di concorso e non so se iscrivermi al percorso da 30 CFU o da 36 CFU. Come posso orientarmi?
Come previsto dalla nota congiunta MIM e MUR n. 2884 del 6 febbraio 2025, il percorso è determinato dalla “situazione soggettiva in cui si trovano i docenti vincitori di concorso al momento dell’attivazione dei corsi, a prescindere dai requisiti con i quali i candidati stessi hanno avuto accesso al concorso”. Si guarda quindi la situazione soggettiva del docente al momento dell’iscrizione al percorso.
Esempio: il docente è stato ammesso al concorso in quanto in possesso dei 24 CFU, nel frattempo ha maturato tre anni di servizio ai sensi della normativa, opterà per il percorso da 30 CFU e non da 36 CFU.
FAQ 17
Sono titolare in una certa regione ma voglio iscrivermi ad un Ateneo di una regione limitrofa, come posso comportarmi?
I percorsi abilitanti possono essere frequentati presso il Centro che si preferisce. Per l’accesso si rinvia ovviamente ai bandi pubblicati dai singoli Atenei e ai posti disponibili.
FAQ 18
Il corso si svolgerà in presenza oppure online?
Tutti i percorsi abilitanti, indipendentemente se attivati da Università pubbliche, statali o telematiche, prevedono la possibilità di erogare in modalità telematica sincrona fino al 50% delle lezioni. Di conseguenza, almeno il 50% delle lezioni dovrà essere svolto in presenza. I tirocini e i laboratori dovranno essere svolti interamente in presenza. La frequenza è obbligatoria, con percentuale minima di presenza al 70% per ogni attività formativa, ai sensi dell’art. 7 comma 7 del DPCM.
Rispetto a quanto detto sopra, l’unica eccezione è costituita dai 30 CFU art. 13 che possono essere svolti in modalità telematica sincrona.
FAQ 19
Per l’accesso al Percorso 30 CFU Allegato 2 (riserva di posti del 45%) per l’anno su classe di concorso vale il servizio prestato su sostegno e “agganciato” a tale classe?
Il servizio svolto su posto di sostegno (indipendentemente se derivante o meno da graduatorie incrociate) può essere considerato ai fini del computo del “triennio”, ma non può essere considerato come servizio specifico. Ricordiamo che per l’accesso ai percorsi 30 CFU allegato 2 servono tre anni di servizio svolti negli ultimi cinque anni di cui almeno un anno specifico.
FAQ 20
Posso presentare domanda contestualmente per diverse tipologie di percorsi abilitanti (es: 30 CFU All. 2 e 60 CFU All. 1)?
Sì. Il candidato che sia in possesso di diversi requisiti, può presentare domanda d’iscrizione per diverse tipologie di percorsi (anche nello stesso ateneo). Anzi, come specificano alcuni bandi, è consigliabile in caso di dubbio presentare domanda sia per il percorso da 30 CFU allegato 2 anche per il Percorso 60 CFU Allegato 1 (qualora il candidato sia disposto a frequentare un percorso più lungo e articolato) nel quale, visto il servizio prestato, la posizione in graduatoria potrebbe essere più favorevole.
In altri termini, un candidato con tre anni di servizio potrebbe non rientrare nelle posizioni utili per il percorso da 30 CFU, ma rientrare nei posti disponibili per il percorso da 60 CFU.
In tal caso il candidato si può iscrivere a più concorsi riferiti alle classi di interesse pagando il relativo contributo di iscrizione.
FAQ 21
Nel Decreto Ministeriale 156 del 24 febbraio sono stati autorizzati solo 44.283 posti, mentre inizialmente si parlava di circa 70.000 posti. Come mai?
Il totale di 44.283 si riferisce solo ai percorsi universitari e accademici già accreditati nell’a.a. 2023/2024 (in sostanza le classi di concorso per le quali le università erano già accreditate per il 2023/2024). È invece ancora in corso di pubblicazione un ulteriore decreto per l’autorizzazione dei nuovi percorsi in corso di accreditamento per l’a.a. 2024/2025, che si attende nei prossimi giorni.
FAQ 22
Qualora il numero di domande superi i posti disponibili presso l’ateneo, come si procede alla selezione dei candidati?
Qualora le domande di ammissione dei candidati eccedano i posti autorizzati e riservati, i criteri per l’accesso sono quelli indicati dal Ministero. In particolare, esistono due diverse tabelle:
- allegato B al DM 156 per quanto riguarda il percorso da 60 CFU
- allegato A al DM 148 per quanto riguarda il percorso da 30 CFU allegato 2
FAQ 23
Sto frequentando il corso di specializzazione sul sostegno IX ciclo (c.d. TFA sostegno). Posso frequentare i percorsi abilitanti?
No. Diversamente dallo scorso anno, il decreto di attivazione dei percorsi abilitanti non prevede una deroga per lo svolgimento in contemporanea dei due percorsi. Tuttavia, l’art. 4 comma 6 del decreto prevedono che “Le istituzioni che erogano la formazione, in base ai rispettivi regolamenti universitari e accademici, possono consentire la sospensione del percorso di formazione iniziale e l’eventuale prosecuzione anche nell’anno accademico successivo, con salvaguardia della parte di formazione già svolta, in caso di comprovate e documentate esigenze“.
FAQ 24
Ai fini dell’accesso al percorso da 30 CFU Allegato 2 (posti riservati del 45%), è valido il servizio prestato nelle scuole paritarie?
Sì. Come dispone l’art. 2-bis comma 2 e art. 2-ter comma 4-bis si considera sia il servizio svolto nelle scuole statali che quello svolto nelle scuole paritarie. Non si considera, invece, ai fini dell’accesso il servizio svolto nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.
FAQ 25
Il servizio svolto nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, è valutabile ai fini della selezione?
Sì, secondo le tabelle titoli, è valutabile sia il servizio prestato nelle scuole statali e paritarie, sia quello prestato nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.
FAQ 26
Sono titolare di un contratto di docenza nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP). Ho diritto a una riserva di posti?
Sì. Il 5% dei posti (calcolato sul 45%) è destinato ai titolari di contratti di docenza nell’ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni. In questo caso i candidati partecipano ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione di 60 CFU/CFA.
FAQ 27
La tabella titoli prevede l’attribuzione di 2 punti per la “Certificazione di frequenza del percorso di formazione iniziale dei docenti di cui all’allegato 3 del D.P.C.M. 4 agosto 2023 ottenuta nell’a.a. 2023/2024 per coloro che non sono risultati vincitori della seconda procedura concorsuale PNRR indetta dal MIM”. Di cosa si tratta?
Vengono attribuiti 2 punti a coloro che abbiano già conseguito i “primi” 30 CFU di cui all’Allegato 3 e che, non essendo vincitori di concorso, non accedono di diritto ai percorsi.
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