C’è forza maggiore per la prima casa se l’esecuzione forzata è interrotta dal PM

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Contributi e agevolazioni

per le imprese

 


Il concetto di “forza maggiore” viene applicato dalla giurisprudenza, nel contesto dell’agevolazione prima casa, come elemento idoneo a escludere la decadenza dall’agevolazione.

Si ricorda che la figura della forza maggiore è codificata dall’art. 6 comma 5 del DLgs. 472/1997, che, nell’ambito della disciplina delle sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, sancisce la non punibilità per il contribuente che abbia commesso la violazione “per forza maggiore”.
Al di fuori di questa ipotesi codificata (come ricordato dalla Cassazione n. 20557/2024), la forza maggiore viene ritenuta, dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, come situazione idonea a impedire la decadenza da agevolazioni tributarie.

Nell’ambito dell’agevolazione prima casa, ad esempio, il concretizzarsi di situazioni di forza maggiore può evitare la decadenza dal beneficio (Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86):
– in caso di mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi (Cass. nn. 22557/2022 e 20958/2022);
– oppure in caso di mancato riacquisto di un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale entro 12 mesi dall’alienazione infraquinquennale della prima casa (Cass. n. 10562/2022);
– in caso di mancata alienazione della “ex prima casa” entro 2 anni (dal 1° gennaio 2025; un anno fino al 31 dicembre 2024) dal nuovo acquisto agevolato.

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In tutte le situazioni illustrate, il beneficio viene applicato dal contribuente al momento dell’acquisto, ma può venire meno (decadenza) se entro un determinato periodo di tempo il contribuente non tiene un certo comportamento. La “forza maggiore” esclude la decadenza se la mancata realizzazione di questo comportamento non si realizza a causa di un evento avente tre precisi caratteri: imprevedibilità, non imputabilità al contribuente e inevitabilità.

Evento imprevedibile, inevitabile e non imputabile

Una recente sentenza di merito (C.G.T. II Friuli Venezia Giulia 27 maggio 2024 n. 152/3/24) consente di operare una riflessione sul requisito della “imprevedibilità” e la sua compatibilità con situazioni astrattamente contemplate dalla legge.

Nel caso di specie, un contribuente, meno di 5 anni dopo aver applicato le agevolazioni prima casa per l’acquisto di un immobile (avvenuto per donazione, cfr. l’art. 69 comma 3 della L. 342/2000), lo alienava, ma dopo soli tre mesi dall’alienazione si rendeva aggiudicatario all’asta di un nuovo immobile (da adibire ad abitazione), provvedendo anche a versare il relativo prezzo per intero. Tuttavia, prima del decreto di trasferimento, la procedura esecutiva veniva sospesa in applicazione della disciplina anti usura (art. 20 della L. 44/1999). Il contribuente aggiudicatario presentava tempestivamente istanza di opposizione, che però veniva respinta e il decreto di trasferimento era infine rilasciato oltre il termine di un anno (dall’alienazione infraquinquennale) che il comma 4 della Nota II-bis richiede di rispettare per evitare la decadenza.

Il contribuente invocava, quindi, per giustificare il mancato rispetto del termine annuale per il riacquisto, la forza maggiore, ma l’Agenzia delle Entrate riteneva non fosse applicabile, in quanto la sospensione della procedura esecutiva è un evento previsto dalle legge e, come tale, prevedibile.

La Corte di Giustizia di secondo grado del Friuli Venezia Giulia, però, dà ragione al contribuente, rinvenendo nel provvedimento di sospensione della procedura esecutiva una situazione di forza maggiore, idonea a impedire la decadenza dall’agevolazione prima casa per alienazione infraquinquennale.
Infatti – spiega la pronuncia – l’intervento del PM nella procedura esecutiva, previsto dalla normativa antiusura in presenza di determinate condizioni, costituisce, “tipico factum principis di natura assolutamente eccezionale giustificato da ragioni di ordine pubblico, fuori dalla disponibilità delle parti della procedura esecutiva”.

Non sono, pertanto, condivisibili, le obiezioni a tal proposito esposte dall’Agenzia delle Entrate, volte a sostenere la prevedibilità di tale evento, in quanto esso è “previsto e consentito dalla normativa”.

La previsione astratta di un evento da parte della normativa, infatti, non ne consente in concreto la “prevedibilità”, a meno che non siano presenti, nel caso di specie, “circostanze ed elementi concreti” che lo rendano effettivamente prevedibile “non potendosi ricondurre tale giudizio alla mera ipotetica possibilità di verificazione dell’evento”.

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Inoltre, nel caso di specie, vi erano le prove che il contribuente si era anche tempestivamente attivato, nella procedura esecutiva, per opporsi alla sospensione e conseguire il trasferimento il più velocemente possibile.



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