Effettua la tua ricerca
More results...
Mutuo 100% per acquisto in asta
assistenza e consulenza per acquisto immobili in asta
Il c.d. “Decreto Milleproroghe” ha integrato la normativa concernente il riconoscimento del credito d’imposta per gli investimenti rientranti nel piano di Transizione 5.0, disciplinato dall’articolo 38, comma 2, D.L. 19/2024.
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta dopo le recenti innovazioni introdotte dall’articolo 1, commi 427-429, della Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024), sono agevolabili gli investimenti sostenuti anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d’imposta, purché effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Si ricorda che il suddetto credito è riconosciuto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti– indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa – che dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui si determini una riduzione dei consumi energetici, un credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati alle condizioni e nelle misure espressamente stabilite. |
Il credito d’imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l’azienda cliente.
Sono ammessi al beneficio gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli Allegati A e B annessi alla L. 232/2016, che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5% |
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
Le misure del credito d’imposta di cui ai punti sopra indicati sono rispettivamente aumentate:
- a) al 40% e al 10%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati superiore al 10%, conseguita tramite gli investimenti effettuati;
- b) al 45% e al 15%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati superiore al 15%.
Lo scorso mese sono stati pubblicati copiosi aggiornamenti, senza voler essere esaustivi si segnalano:
Faq 2.17 – spettanza del beneficio nei casi di contratti di vendita con patto di riservato dominio superiore a 5 anni | Il Ministero precisa che il momento di effettuazione dell’investimento segue le regole di acquisizione dei beni mobili vale cioè la data di consegna o spedizione del bene o, se diversa e successiva, la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà. |
Faq 2.18 – possesso attestato di conformità/perizia asseverata rilasciata per il credito d’imposta 4.0 | Se l’impresa in possesso dell’attestato di conformità/perizia asseverata rilasciata per il credito d’imposta Transizione 4.0 volesse fruire, al posto di tale agevolazione, del bonus Transizione 5.0, non dovrà farsi rilasciare un ulteriore attestazione. |
N. 4 faq dedicate alla “Procedura semplificata” per la verifica della riduzione dei consumi energetici | Per i certificatori è stata prevista la possibilità di effettuare le proprie valutazioni su documentazione già esistente (come Regolamenti Europei, norme di settore, migliori tecnologie disponibili) eliminando la necessità di eseguire calcoli specifici sul miglioramento dell’efficienza energetica. |
Procedura semplificata per il calcolo della riduzione dei consumi energetici – rottamazione bene obsoleto | Non è previsto l’obbligo di rottamazione del bene obsoleto sostituito. |
Faq 4.18 – verifica dei requisiti obbligatori di risparmio energetico previsti dal Piano Transizione 5.0 | Vengono precisate le modalità di verifica dei requisiti obbligatori di risparmio energetico previsti dal Piano Transizione 5.0 nel settore della distribuzione automatica di alimenti e bevande, quando i beni sono ubicati presso dei siti esterni (“aziende clienti”). |
Faq 4.19 – requisiti bene strumentale in “sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe” | Viene precisato che il nuovo bene deve avere la capacità di realizzare processi di trasformazione o creazione di valore simili a quelli del bene sostituito, anche tramite tecnologie più avanzate, a nulla rilevando le dimensioni la potenza o altri elementi tecnici fra bene obsoleto e quello nuovo. |
Cumulabilità delle agevolazioni | Vengono numerose informazioni in tema di cumulabilità, in particolare si segnala la possibilità di cumulare il bonus con altre agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e strumenti finanziati con risorse Ue (n. 8.6). La risposta chiarisce che “il credito d’imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e degli strumenti dell’Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione”. Il cumulo è ammesso a condizione che non porti al superamento del costo sostenuto. |
Faq 10.1 – attività che generano un’elevata dose di sostanze inquinanti | È stata modificata la normativa relativa alle attività che generano un’elevata dose di sostanze inquinanti il cui smaltimento potrebbe causare un danno all’ambiente. Al riguardo è stata aggiornata l’interpretazione sull’eccezione riportata dall’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto interministeriale 24 luglio 2024, come segue: “… il rispetto del principio del DNSH viene verificato secondo il seguente schema di flusso condizionale:
1) il progetto genera un incremento di rifiuti pericolosi? Se la risposta è “NO”, il progetto è ammissibile. Se la risposta è “SI”, allora si passa alla verifica condizionale del punto 2; 2) i rifiuti pericolosi generati dal progetto sono destinati a R1-R12 o D1-D12? Se la risposta è “SI”, il progetto è ammissibile. Se la risposta è “NO”, il progetto di innovazione non è ammissibile. Relativamente alla verifica sul sito industriale (punti 3 e 4); 3) il sito industriale produce più del 50 % di rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento? Se la risposta è “NO”, il progetto è ammissibile. Se la risposta è “SI”, si passa alla verifica del punto 4; 4) il sito industriale ha superato per più di due anni la soglia PRTR di produzione di rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento? Se la risposta è “NO”, il progetto è ammissibile. Se la risposta è “SI”, il progetto è escluso”. |
Ricordiamo che lo Studio Benedetti Dottori Commercialisti rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti: per qualsiasi necessità contattateci direttamente a mezzo mail.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link