La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9462 di ieri, in senso conforme a quanto già statuito con la pronuncia n. 12554/2018, ha ribadito la non cumulabilità degli sgravi contributivi di cui all’art. 8 comma 2 e all’art. 25 comma 9 della L. 223/91, introdotti dal legislatore al fine di favorire l’assunzione dei lavoratori disoccupati e iscritti alle liste di mobilità.

L’indicata normativa, ratione temporis applicabile, è poi stata abrogata dal 1° gennaio 2017 dalla L. 92/2012. Il comma 9 dell’art. 25 prevedeva che, per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità assunto a tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro fosse, per i primi 18 mesi, quella prevista per gli apprendisti dalla L. 25/55, mentre il comma 2 dell’art. 8 stabiliva che “i lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi”, con quota di contribuzione a carico del datore pari a quella prevista per gli apprendisti dalla L. 25/55 ed estensione del beneficio contributivo, in caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato in corso di svolgimento, per ulteriori 12 mesi (in aggiunta a quello previsto dal successivo comma 4 dell’art. 8).

Contributi e agevolazioni

per le imprese

 

I giudici di legittimità sono stati nuovamente chiamati a pronunciarsi sulla possibilità, per il datore di lavoro, di fruire dello sgravio contributivo di cui all’art. 25 comma 9 della L. 223/91 anche quando l’assunzione a tempo indeterminato riguardi lavoratori che, in precedenza, erano già stati assunti con contratti a termine e per i quali il datore stesso aveva fruito degli sgravi di cui all’art. 8 comma 2 della L. 223/91.
Con l’ordinanza in esame è stato confermato che le indicate agevolazioni contributive configurano distinte opzioni premiali, da ritenersi, in difetto di espressa previsione legislativa di segno opposto, tra loro alternative e, quindi, non cumulabili.