La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9462 di ieri, in senso conforme a quanto già statuito con la pronuncia n. 12554/2018, ha ribadito la non cumulabilità degli sgravi contributivi di cui all’art. 8 comma 2 e all’art. 25 comma 9 della L. 223/91, introdotti dal legislatore al fine di favorire l’assunzione dei lavoratori disoccupati e iscritti alle liste di mobilità.
L’indicata normativa, ratione temporis applicabile, è poi stata abrogata dal 1° gennaio 2017 dalla L. 92/2012. Il comma 9 dell’art. 25 prevedeva che, per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità assunto a tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro fosse, per i primi 18 mesi, quella prevista per gli apprendisti dalla L. 25/55, mentre il comma 2 dell’art. 8 stabiliva che “i lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi”, con quota di contribuzione a carico del datore pari a quella prevista per gli apprendisti dalla L. 25/55 ed estensione del beneficio contributivo, in caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato in corso di svolgimento, per ulteriori 12 mesi (in aggiunta a quello previsto dal successivo comma 4 dell’art. 8).
I giudici di legittimità sono stati nuovamente chiamati a pronunciarsi sulla possibilità, per il datore di lavoro, di fruire dello sgravio contributivo di cui all’art. 25 comma 9 della L. 223/91 anche quando l’assunzione a tempo indeterminato riguardi lavoratori che, in precedenza, erano già stati assunti con contratti a termine e per i quali il datore stesso aveva fruito degli sgravi di cui all’art. 8 comma 2 della L. 223/91.
Con l’ordinanza in esame è stato confermato che le indicate agevolazioni contributive configurano distinte opzioni premiali, da ritenersi, in difetto di espressa previsione legislativa di segno opposto, tra loro alternative e, quindi, non cumulabili.
Copyright 2025 © Eutekne – Riproduzione riservata
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link