D.L. 19/2025 – Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte e il rafforzamento delle sanzioni


L’articolo 1 dispone per il 2025 il riconoscimento di un contributo straordinario di 200 euro sulle forniture di energia elettrica per i clienti domestici con un ISEE fino a 25.000 euro. Il contributo viene riconosciuto nel limite delle risorse disponibili a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). Vengono stimati in 8 milioni i nuclei familiari con ISEE inferiore a 25.000 euro, per un impatto complessivo della misura pari a 1,6 miliardi di euro.

In sede referente si è poi intervenuti sull’iter di attuazione del cd. bonus elettrodomestici, rinviando a un decreto interministeriale l’individuazione degli elettrodomestici ad elevata efficienza energetica ai fini del corrispondente smaltimento dell’elettrodomestico sostituito di classe energetica inferiore. Si prevede inoltre che la gestione dei contributi avverrà tramite la piattaforma informatica gestita da PagoPa, mentre le attività istruttorie, di verifica e controllo, saranno svolte da Invitalia.

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Nel corso dell’esame in sede referente è stato inserito anche l’articolo 1-bis, che estende la qualifica di socio o membro delle comunità energetiche rinnovabili (CER) alle aziende territoriali per l’edilizia residenziale, agli istituti pubblici di assistenza e beneficienza, alle aziende pubbliche per i servizi alle persone e ai consorzi di bonifica. Viene inoltre specificato che le PMI, già incluse nel novero di soggetti che esercitano poteri di controllo nelle comunità energetiche rinnovabili, possono anche essere partecipate da enti territoriali.

 

È stato poi aggiunto un articolo 1-ter, che definisce le modalità di ottenimento degli incentivi previsti per gli impianti annessi alle comunità energetiche rinnovabili (CER), nel caso in cui essi abbiano avviato la propria attività entro 150 giorni dalla data di adozione (il 7 dicembre 2023) del decreto ministeriale che disciplina gli incentivi a favore delle configurazioni di autoconsumo diffuso di energia rinnovabile (cd. decreto CACER).

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Sempre in sede referente, è stato inserito anche l’articolo 1-quater, che stabilisce che i crediti vantati dalla CSEA verso i soggetti obbligati al versamento degli oneri generali di sistema e delle ulteriori componenti tariffari, siano assistiti da privilegio generale su ogni bene mobile del debitore, ferme restando le ulteriori forme di garanzia e di tutela previste legge in favore della CSEA per il recupero dei propri crediti.

 

L’articolo 2 interviene sulla disciplina della fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili. In particolare si prevede uno slittamento dell’entrata in vigore del servizio di vulnerabilità non prima della fine del mercato a tutele graduali (STG) (quindi non prima del 31 marzo 2027); nel frattempo rimane vigente il servizio di maggior tutela per i soli clienti vulnerabili che non abbiano scelto un fornitore nel STG o nel libero mercato; infine si stabilisce la possibilità, per coloro che, attualmente nel STG, dovessero poi maturare i requisiti per la qualifica di clienti vulnerabili, di optare per la permanenza nel servizio a tutele graduali.

In sede referente sono state aggiunte ulteriori previsioni: in particolare si è disposta l’impignorabilità, a date condizioni, degli immobili di proprietà dei soggetti vulnerabili in caso di debito per il mancato pagamento di bollette energetiche condominiali, e si è previsto che i clienti vulnerabili che non abbiano scelto un fornitore alla data di conclusione del servizio a tutele graduali siano riforniti nell’ambito del servizio di erogazione garantito dall’impresa di distribuzione, o, in alternativa, nell’ambito del servizio di vulnerabilità, se già operante.

 

L’articolo 3 si occupa delle misure di riduzione del costo dell’energia per le imprese. In particolare, da un lato, si dispone la destinazione, per l’anno 2025, di 600 milioni di euro per il finanziamento Fondo per la transizione energetica nel settore industriale: i relativi oneri sono coperti mediante utilizzo di parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di gas a effetto serra, in deroga agli ordinari criteri di ripartizione. Dall’altro, si prevede un’agevolazione per la fornitura di energia elettrica per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, rappresentata dall’azzeramento per un semestre della parte della componente ASOS (la componente degli oneri generali di sistema a sostegno delle energie da fonti rinnovabili): il beneficio della misura, derivante dall’uso dei rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di spese anticipate dallo Stato per misure di riduzione dei costi in materia energetica, è stimato in circa 800 milioni di euro.

L’articolo si occupa anche del monitoraggio dell’impatto dei costi dell’energia, operato da ARERA, e dispone che i dati relativi ai codici ATECO delle imprese siano trasferiti dal registro delle imprese al Sistema informativo integrato (SII) gestito da Acquirente unico.

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Nel corso dell’esame in sede referente è stato inserito un articolo 3-bis, che – intervenendo nuovamente sulla disciplina dell’autoconsumo – modifica la definizione di unità di produzione nel sistema semplice di produzione e consumo di energia elettrica, specificando che, qualora la qualifica di produttore sia rivestita da persone giuridiche diverse, esse possono non appartenere allo stesso gruppo societario, ciò al fine di incrementare il livello di concorrenza nell’approvvigionamento energetico.

 

L’articolo 3-ter, anch’esso aggiunto in sede referente, modifica la normativa per la remunerazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, “scollegando” tale remunerazione dai prezzi dell’energia sul mercato elettrico, con l’intento quindi di evitare che i produttori di energia rinnovabile siano eccessivamente influenzati dalle oscillazioni dei prezzi dell’energia. Lo strumento, previsto a tal fine dalla normativa europea è quello dei cd. contratti per differenza a due vie, o contratti bidirezionali per differenza: si tratta di accordi tra il gestore di un impianto di produzione di energia elettrica da FER e una controparte, in genere un soggetto pubblico (in questo caso, il GSE), che offre sia la protezione della remunerazione minima sia un limite all’eccesso di remunerazione. La disciplina introdotta con l’articolo 3-ter, in particolare, prevede che il GSE stipuli contratti per differenza a due vie tramite procedure concorsuali al ribasso dal lato dell’offerta (e cioè dei produttori/gestori), la cui disciplina è demandata al MASE. Prima dell’avvio delle procedure concorsuali dal lato dell’offerta, si svolgeranno le procedure concorsuali dal lato della domanda, che coinvolgeranno le aziende che consumano energia. Con decreto del MASE verranno altresì stabiliti i criteri per garantire la completa copertura del GSE tra diritti assegnati dal lato domanda e diritti acquisiti dal lato dell’offerta, anche attraverso sistemi di garanzia che prevedano il concorso delle imprese assegnatarie e degli operatori.

 

A seguito di emendamento approvato in sede referente, è stata ampliata, tramite l’articolo 3-quater, la destinazione delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese, prevedendovi anche il finanziamento agevolato di investimenti per la transizione energetica delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (quelle non ancora trasformate ai sensi delle legislazioni regionali), nonché delle strutture sanitarie e sociosanitarie, senza fini di lucro, operanti in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale.

 

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L’articolo 3-quinquies, inserito in sede referente, prevede che, al fine di favorire lo sviluppo di un’adeguata capacità di accumulo di energia da fonte rinnovabile, il MASE possa stipulare, per il 2025, una convenzione con il GSE, avente ad oggetto i procedimenti di autorizzazione dei sistemi di accumulo. A tal fine, viene autorizzata, sempre per il 2025, la spesa di 750.000 euro.

 

L’articolo 3-sexies estende l’applicazione dei regimi amministrativi (procedura abilitativa semplificata e autorizzazione unica) previsti per gli impianti di accumulo elettrochimico agli accumulatori elettrici termomeccanici.

 

L’articolo 4 prevede che l’eventuale maggior gettito IVA derivante dall’aumento del prezzo del gas è destinato a misure di sostegno per le famiglie e le microimprese vulnerabili al fine di contenere il maggior onere da queste sostenuto per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica derivante dall’aumento del prezzo internazionale del gas naturale sul costo finale di tali prodotti. Le maggiori entrate relative all’imposta sul valore aggiunto sono accertate, con riguardo ai consumi di gas naturale per usi domestici e ai consumi di energia elettrica nelle abitazioni relativi al bimestre solare precedente, tramite decreto ministeriale. ARERA individuerà le specifiche agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale.

 

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L’articolo 4-bis, aggiunto in sede referente, introduce una serie di modifiche al procedimento di autorizzazione per la realizzazione e modifica di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, modificando il decreto legislativo n. 190/2024.

 

Sempre in sede referente è stato inserito l’articolo 4-ter, che prevede che interventi su taluni tipi di impianti a FER che comportino un incremento di potenza di almeno il 20 per cento siano meglio remunerati rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente. 

 

L’articolo 4-quater, inserito in sede referente, al fine di accelerare la realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile e conseguire in tempi più rapidi la riduzione del costo dell’energia a carico delle famiglie e delle imprese, inserisce tra i progetti da considerarsi prioritari dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS anche i progetti sottoposti ad autorizzazione unica di competenza statale per la produzione di energia da impianti a FER.

 

L’articolo 4-quinquies, aggiunto in sede referente, prevede l’incremento delle risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano per sostenere, nella gestione dei costi dell’energia, gli impianti natatori e le piscine energivori gestiti da associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

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L’articolo 5 introduce disposizioni volte ad incrementare, attraverso l’intervento di ARERA, le misure occorrenti per aumentare la trasparenza e la confrontabilità delle offerte di energia elettrica e di gas ai clienti finali domestici sul mercato libero, in maniera da consentire un’agevole leggibilità delle offerte e dei contratti. L’obiettivo è perseguito anche tramite la previsione di documenti tipo dei quali i fornitori di energia elettrica e gas sono tenuti ad avvalersi, oltre che con la riduzione e semplificazione dei componenti dei corrispettivi applicabili nei contratti al dettaglio di energia elettrica e gas. Si prevede il ricorso ai poteri sanzionatori di ARERA in caso di inosservanza delle specifiche disposizioni adottate a tal fine.

 

L’articolo 5-bis, inserito in sede referente, riconosce ufficialmente la figura del consulente per la gestione delle utenze energetiche e di telecomunicazione, stabilendo il suo ruolo professionale, i requisiti di competenza, le modalità di attestazione delle sue capacità e la possibilità di certificazione anche da parte di enti esteri equivalenti.

 

L’articolo 6 specifica che le misure cautelari adottate da ARERA al fine del più utile e tempestivo perseguimento degli interessi tutelati possano essere applicate anche avvalendosi dei poteri di controllo e sanzionatori attribuiti alla medesima Autorità dalla legislazione vigente.

Si prevede altresì l’oscuramento dei siti internet utilizzati per la vendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo da parte di soggetti diversi dai titolari dei sistemi per la loro emissione (c.d. secondary ticketing), in caso di mancato pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie per importi complessivamente non inferiori a un milione di euro.

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In sede referente sono stati aggiunti due ulteriori commi che intervengono sull’applicazione dei criteri di tassazione dei cd. fringe benefits connessi agli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti, garantendo l’applicazione della disciplina vigente al 31 dicembre 2024 ai veicoli concessi dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 e a quelli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi nel primo semestre del 2025.

 

L’articolo 7 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque vigente dal 1° marzo 2025.

 

Per maggiori approfondimenti sugli interventi concernenti la mitigazione del costo del gas e dell’energia elettrica adottati nel corso della XVIII e XIX legislatura, si veda l’apposito tema curato dal Servizio Studi della Camera dei deputati.

ultimo aggiornamento: 11 aprile 2025

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