Il MIMIT ha aggiornato di nuovo le FAQ sull’agevolazione, con alcune precisazioni anche sulle cumulabilità
Il Ministero delle Imprese e del made in Italy ha nuovamente aggiornato ieri, 10 aprile 2025, le FAQ relative al credito d’imposta per investimenti transizione 5.0 ex art. 38 del DL 19/2024
Nello specifico, l’aggiornamento, come indicato nel sito del MIMIT, include:
– la pubblicazione della FAQ n. 4.23 sulla procedura semplificata, riguardante il passaggio da STAGE I a STAGE V per gli attivi ex art. 5 comma 1 lettera a) punto 2) di cui al DM 24 luglio 2024;
– la pubblicazione della FAQ n. 4.24 che fornisce chiarimenti (ed esemplificazioni) sull’applicazione della procedura semplificata nel caso di sostituzione di macchinari completamente ammortizzati;
– la pubblicazione della FAQ n. 4.25 sulla procedura semplificata nel caso di beni acquistati inizialmente in leasing e successivamente riscattati;
– la modifica della FAQ n. 6.4 sulla determinazione del fabbisogno energetico della struttura produttiva nel caso in cui siano già presenti o in fase di realizzazione impianti per l’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e sistemi di accumulo;
– la pubblicazione della FAQ n. 6.11 sulla possibilità di accedere ai benefici del decreto CACER e TIAD per gli impianti di autoproduzione;
– l’aggiornamento della FAQ n. 8.6 sulla cumulabilità del credito d’imposta transizione 5.0 con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee.
Con riferimento a quest’ultima, il credito d’imposta transizione 5.0 è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.
La nuova versione della FAQ precisa che la base di calcolo del credito d’imposta deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.
A titolo esemplificativo, nel caso di un investimento in relazione al quale l’impresa abbia già fruito di un’agevolazione con intensità d’aiuto pari al 60%, il credito d’imposta 5.0 si calcola applicando l’aliquota spettante, definita sulla base dei parametri di investimento e di risparmio energetico di cui all’art. 10 del DM attuativo, al residuo 40% dei costi.
Restano comunque fermi i divieti di cumulo espressamente previsti dalle ulteriori agevolazioni di cui l’impresa intende beneficiare.
In merito alla procedura semplificata di cui all’art. 38 comma 9-bis del DL 19/2024, introdotta dalla L. 207/2024, sono state inserite le nuove FAQ nn. 4.23, 4.24 e 4.25. Quest’ultima in particolare riguarda i beni in leasing e afferma che, in considerazione della sostanziale equivalenza tra l’acquisto in proprietà del bene e la sua acquisizione con contratto di leasing, ai fini dell’applicazione della procedura semplificata, la verifica della condizione per la quale i beni sostituiti devono essere “interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione ex ante di accesso al beneficio” deve essere operata considerando il teorico periodo di ammortamento fiscale del bene, calcolato applicando i coefficienti previsti dal DM 31 dicembre 1988, come se l’impresa beneficiaria avesse acquisito – fin dall’origine – il bene in proprietà (anziché in leasing). A fini esplicativi, la FAQ riporta anche un esempio di calcolo.
Le altre FAQ aggiornate/pubblicate il 10 aprile 2025 riguardano gli investimenti in impianti di autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (FAQ nn. 6.1, 6.4 e 6.11).
Con riferimento al calcolo del risparmio energetico, la FAQ 6.4 afferma che, qualora siano già presenti presso la struttura produttiva impianti per l’autoproduzione di energia a fonti rinnovabili e sistemi di accumulo, l’impresa beneficiaria deve indicarlo sulla Piattaforma informatica specificando la data di installazione dell’ultimo impianto. In tal caso, nel calcolo del fabbisogno energetico della struttura produttiva deve essere considerato il saldo netto dell’energia autoprodotta dall’impianto di autoproduzione preesistente, o in fase di realizzazione per progetti realizzati o in corso di realizzazione, dato dalla differenza tra il totale dell’energia autoprodotta e l’energia autoprodotta e non utilizzata.
Copyright 2025 © Eutekne – Riproduzione riservata
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link