Nella sentenza resa nella Causa C‑288/24 la Corte di Giustizia dell’UE ha chiarito che è ammissibile che a una società madre non sia concessa, nel suo Stato membro di residenza, l’esenzione dall’imposta sulle società a titolo dei dividendi percepiti da una società figlia stabilita in un altro Stato membro per il motivo che tale società figlia è qualificata come una costruzione non genuina, in circostanze in cui detta società figlia non è una società intermedia e gli utili distribuiti a titolo di dividendi sono stati generati da attività svolte in nome della stessa società figlia, a condizione che sussistano gli elementi costitutivi di una pratica abusiva.
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