Una panoramica sui dazi USA: oggi il “Liberation day”


A partire dal 12 marzo 2025, tutte le importazioni di articoli in acciaio e derivati da questi paesi saranno soggette alle tariffe ad valorem aggiuntive previste dalle Proclamazioni 9705 e 9980. La previsione in particolare modifica le aliquote del dazio come di seguito:

a) Il sottocapitolo III del capitolo 99 dell’HTSUS sarà adeguato per riflettere le modifiche previste. Questi cambiamenti verranno notificati tramite un allegato o avvisi successivi del Federal Register;

Contributi e agevolazioni

per le imprese

 

b) le importazioni di articoli in acciaio (voce 9903.80.01) saranno soggette a un dazio aggiuntivo del 25%, con alcune eccezioni temporali e geografiche. A partire dal 23 marzo 2018, esenti Argentina, Australia, Brasile, Canada, Messico, Corea del Sud e UE. Progressivamente dal 1° giugno 2018 al 31 dicembre 2023, alcune esenzioni per paesi come Argentina, Australia, Brasile, Corea del Sud, Canada, Messico, Turchia e UE sono state modificate e poi concluse.

Le esenzioni variano per periodi specifici e gruppi di paesi, con scadenza definitiva alle 23:59 (ora orientale) del 31 dicembre 2023 per la UE su determinate voci tariffarie. Dal 1° aprile 2022, tutti i paesi, eccetto Argentina, Australia, Brasile, Canada, Messico, Corea del Sud e UE, sono soggetti al dazio aggiuntivo per gli articoli nelle voci tariffarie da 9903.80.65 a 9903.81.19. Esenzione anche per il Giappone riguardo agli articoli nelle voci da 9903.81.25 a 9903.81.80 fino al 31 dicembre 2023.

Dal 1° giugno 2022, tutti i paesi, eccetto Argentina, Australia, Brasile, Canada, Messico, Corea del Sud e Ucraina, sono soggetti a tariffe aggiuntive. Esenzioni confermate per l’UE, Giappone e Regno Unito sulle voci da 9903.80.65 a 9903.81.81 fino al 31 dicembre 2023. Dal 1° giugno 2023, le stesse esenzioni precedenti si applicano fino al 1° giugno 2024, inclusi i paesi dell’UE per gli articoli nelle voci sopra menzionate. Eccezione specifica per l’acciaio fuso e colato in Ucraina, valido fino al 1° giugno 2024.

Dal 1° gennaio 2024, le esenzioni dal dazio aggiuntivo per Argentina, Australia, Brasile, Canada, Messico, Corea del Sud, e Ucraina (in base alle modifiche delle proclamazioni pertinenti), per l’UE per specifiche voci tariffarie (9903.80.65 – 9903.81.19). Le esenzioni per Giappone e Regno Unito su voci tariffarie specifiche (9903.81.25 – 9903.81.78 e 9903.81.80). Sono previste esenzioni particolari per l’acciaio fuso e colato in Ucraina utilizzato nella fabbricazione degli articoli in acciaio importati dai paesi membri dell’UE.

Microcredito

per le aziende

 

Dal 12 marzo 2025, c’è stata l’applicazione di dazi ad valorem a tutti i paesi, salvo sospensioni specifiche. Le modifiche normative garantiranno uniformità rispetto alle clausole di proclamazione rilevanti.

Sono previsti dazi specifici per la Turchia. Dal 13 agosto 2018 al 21 maggio 2019, le importazioni di articoli in acciaio (voce 9903.80.02) sono soggette a un dazio ad valorem del 50%. Queste aliquote si aggiungono a qualsiasi altro dazio, tassa o onere applicabile agli articoli importati. Fammi sapere se hai bisogno di ulteriori approfondimenti. Tra le modifiche apportate dalla Clausola 1 della Proclamazione 9980 ci sono Modifiche alle tariffe doganali. Sono stati introdotti aumenti delle aliquote sui dazi per articoli derivati dall’alluminio (+10%) e dall’acciaio (+25%). Queste tariffe si applicano in aggiunta ad altri dazi, tasse o oneri esistenti. Le Date di applicazione saranno dal 8 febbraio 2020, le tariffe si applicano a tutti i paesi, eccetto specifici esenti (es. Argentina, Australia, Canada, Messico, ecc.) per alluminio e acciaio derivati. Dal 1° gennaio 2022, ulteriori esenzioni includono i paesi membri dell’Unione Europea, ampliando la lista di eccezioni per entrambi i materiali. Le modifiche alle tariffe doganali secondo la Proclamazione 9980 riguardano l’applicazione progressiva delle tariffe doganali. Dal 1° aprile 2022: Le aliquote aggiuntive (+10% per l’alluminio e +25% per l’acciaio) si applicano con esenzioni per i paesi membri dell’Unione Europea e Giappone (solo per acciaio), tra altri paesi. Dal 1° giugno 2022: Ulteriori esenzioni includono il Regno Unito per entrambi i materiali, e l’Ucraina è esente fino alle 23:59. Dal 10 marzo 2023: Esenzione aggiuntiva per l’Ucraina (fino al 1° giugno 2023) e la Russia viene esclusa dalla lista di paesi esenti. Dal 1° giugno 2023: Confermate le esenzioni precedenti, inclusi Unione Europea, Regno Unito e Ucraina (in conformità ad altre modifiche).

Dal 12 marzo 2025: Salvo sospensioni, si applicheranno le aliquote sui derivati dell’acciaio per tutti i paesi. Questo sistema riflette un approccio dinamico alle relazioni commerciali internazionali, modificando le esenzioni in base a date specifiche. La proclamazione prevede un elenco di quindici clausole, di seguito andiamo ad indicare quelle dal quattro al quindici.

In particolare, la Clausola 4 prevede che le importazioni di articoli derivati dall’acciaio indicati nell’Allegato I o successivi saranno soggette a un dazio ad valorem aggiuntivo del 25%. L’ eccezione riguarda gli articoli derivati lavorati in un altro paese da acciaio fuso e colato negli Stati Uniti.

Il Segretario monitorerà lo stato delle importazioni in consultazione con il Rappresentante commerciale degli Stati Uniti, valutando l’impatto sulla sicurezza nazionale.

La clausola 5 prevede che gli importatori di articoli derivati dall’acciaio devono fornire informazioni dettagliate alla U.S. Customs and Border Patrol (CBP) per identificare il contenuto di acciaio. La CBP implementerà i requisiti informativi il prima possibile.

La Clausola 6 prevede invece che: entro 90 giorni, il Segretario stabilirà un processo per includere ulteriori articoli derivati dall’acciaio nei dazi proclamati (Proclamazione 9705, 9980 e Clausola 4); I produttori o le associazioni di settore possono richiedere inclusioni, dimostrando che le importazioni minacciano la sicurezza nazionale o gli obiettivi strategici; Il Segretario valuterà le richieste entro 60 giorni dalla ricezione;

La Clausola 7: revoca delle disposizioni che consentono l’esclusione di determinati prodotti dai dazi o restrizioni precedenti; dal giorno della proclamazione, non saranno considerate nuove richieste di esclusione né rinnovate quelle in corso; Le esclusioni attuali rimarranno valide fino alla loro scadenza o al raggiungimento del volume di prodotto escluso; le esclusioni generali termineranno il 12 marzo 2025.

Vuoi acquistare in asta

Consulenza gratuita

 

La Clausola 8: i dazi sui derivati dell’acciaio (clausola 4) saranno sospesi fino alla notifica pubblica da parte del Segretario del Commercio, che certifichi l’efficienza dei sistemi di riscossione tariffaria.

La Clausola 9: Articoli in acciaio o derivati non idonei allo “status nazionale” (19 CFR 146.43) dovranno essere ammessi con “status estero privilegiato” (19 CFR 146.41); Dopo l’ammissione in zone di commercio estero, questi articoli saranno soggetti ai dazi aggiuntivi specifici.

La Clausola 10: Prodotti soggetti ai dazi aggiuntivi possono essere ammessi solo con “status estero privilegiato” (19 CFR 146.41), non “status nazionale” (19 CFR 146.43); L’applicazione di tali dazi dipenderà dalla data in cui vengono imposti.

La Clausola 11: Entro 10 giorni dal 12 marzo 2025, il Segretario, in consultazione con il CBP, deve aggiornare l’HTSUS per conformarsi agli emendamenti della proclamazione; eventuali modifiche saranno pubblicate nel Federal Register.

La Clausola 12: Il CBP darà priorità alla revisione della classificazione degli articoli in acciaio importati; errate classificazioni che portano al mancato pagamento dei dazi saranno sanzionate con multe massime senza attenuanti; eventuali tentativi di eludere i dazi saranno notificati al Segretario, il quale potrà includere tali articoli come derivati d’acciaio ai sensi della Clausola 5.

La Clausola 13: non è previsto alcun rimborso per i dazi imposti dalla proclamazione.

La Clausola 14: il Segretario è autorizzato a emanare regolamenti e linee guida per attuare questa proclamazione.

Cessione crediti fiscali

procedure celeri

 

La Clausola 15: qualsiasi disposizione di precedenti proclamazioni o ordini esecutivi in conflitto con questa proclamazione è sostituita nella misura dell’incoerenza.

La Dichiarazione della Presidente Von der Leyen sui dazi USA annunciati a Bruxelles, l’11 febbraio 2025 recita:” Mi rammarico profondamente della decisione degli USA di imporre dazi sulle esportazioni europee di acciaio e alluminio. I dazi sono tasse: dannose per le aziende, peggio per i consumatori. I dazi ingiustificati sull’UE non rimarranno senza risposta: innescheranno contromisure ferme e proporzionate. L’UE agirà per salvaguardare i propri interessi economici. Proteggeremo i nostri lavoratori, le nostre aziende e i nostri consumatori”. La Commissione Europea, ha aperto una “Richiesta di informazioni” che si è chiusa il 26.03.2025 con cui ha richiesto informazioni e pareri in merito alle tariffe statunitensi imposte su determinati prodotti e derivati dell’acciaio e dell’alluminio e alle possibili misure di politica commerciale dell’UE riguardanti prodotti specifici importati dagli Stati Uniti, rendendo disponibile sulla pagina relativa un questionario. Base giuridica: Il regolamento permette all’UE di sospendere concessioni o obblighi derivanti da accordi commerciali internazionali per riequilibrare concessioni o obblighi nelle relazioni con paesi terzi, quando il trattamento verso merci UE danneggia i suoi interessi. La risposta della UE riguarda il riequilibrio previsto dall’articolo 8 dell’accordo OMC sulle misure di salvaguardia., misure di politica commerciale quali la sospensione delle concessioni tariffarie e l’impostazione di nuovi dazi doganali o aumento di quelli esistenti.

I Criteri considerati per tali misure sono:

a) l’efficacia nell’incoraggiare i paesi terzi a rispettare le norme commerciali internazionali;

b) il sostegno agli operatori economici dell’UE colpiti dalle misure di paesi terzi;

c) la disponibilità di fonti alternative per ridurre impatti negativi su industrie, enti pubblici o consumatori finali;

Mutuo 100% per acquisto in asta

assistenza e consulenza per acquisto immobili in asta

 

d) la semplicità amministrativa, evitando complessità e costi sproporzionati; i criteri specifici definiti da accordi commerciali internazionali.

Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all’esercizio dei diritti dell’Unione per l’applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l’esercizio dei diritti della Comunità nell’ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale del commercio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 50), modificato dal regolamento (UE) 2021/167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 (GU L 49 del 12.2.2021, pag. 1), si applica, in particolare, al riequilibrio delle concessioni o di altri obblighi, come previsto dall’articolo 8 dell’accordo sulle misure di salvaguardia dell’OMC. Laddove sia necessario intervenire per salvaguardare gli interessi dell’UE in tali casi, l’UE può adottare misure di politica commerciale appropriate in risposta, sulla base di criteri oggettivi.

Come previsto dall’articolo 5 del regolamento di esecuzione, le misure di politica commerciale possono consistere, tra l’altro, nella sospensione delle concessioni tariffarie e nell’imposizione di nuovi o maggiori dazi doganali.

Tali misure di politica commerciale devono essere sostanzialmente equivalenti al livello delle concessioni o di altri obblighi interessati dalla misura del paese terzo e devono essere determinate sulla base dei seguenti criteri, ove pertinenti, alla luce delle informazioni disponibili e dell’interesse generale dell’UE: efficacia nell’indurre i paesi terzi a conformarsi alle norme commerciali internazionali; potenziale di fornire sollievo agli operatori economici all’interno dell’UE, interessati dalle misure dei paesi terzi; disponibilità di fonti di approvvigionamento alternative per i beni interessati, al fine di evitare o ridurre al minimo qualsiasi impatto negativo sulle industrie a valle, sulle amministrazioni o enti aggiudicatori o sui consumatori finali all’interno dell’UE; prevenzione di complessità amministrative e costi sproporzionati nell’applicazione delle misure e; eventuali criteri specifici che possono essere stabiliti negli accordi commerciali internazionali.

Alla decisione di questi giorni di applicare tariffe penalizzanti del 25% anche al settore dell’”auto motive”, la Presidente Von der Leyen ha così risposto:” Mi rammarico profondamente della decisione degli Stati Uniti di imporre tariffe sulle esportazioni automobilistiche europee. L’industria automobilistica è un motore di innovazione, competitività e posti di lavoro di alta qualità, attraverso catene di fornitura profondamente integrate su entrambe le sponde dell’Atlantico. Come ho già detto, le tariffe sono tasse: dannose per le aziende, peggiori per i consumatori, sia negli Stati Uniti che nell’Unione Europea. Valuteremo ora questo annuncio, insieme ad altre misure che gli Stati Uniti stanno prendendo in considerazione nei prossimi giorni. L’UE continuerà a cercare soluzioni negoziate, salvaguardando al contempo i propri interessi economici. In quanto grande potenza commerciale e forte comunità di 27 Stati membri, proteggeremo congiuntamente i nostri lavoratori, le nostre aziende e i nostri consumatori in tutta l’Unione Europea”.

La lista dei prodotti degli Stati Uniti d’America che saranno oggetto di studio per eventuali misure di difesa commerciale della UE è denominata “List of products which could be subject to possible commercial policy measures” ed è recuperabile dal portale CIRCABC della UE.

In merito ai d’azione annunciati a livello generalizzato da parte del Presidente Usa D. Trump che saranno comunicati il 2 aprile 2025 in una conferenza denominata ” Liberation day” e che riporterebbe i dazi generalizzati alla previsione antecedente alla riforma GATT del 1947, la Presidente Ue ha dichiarato:” deve essere chiaro che l’Europa non ha iniziato questo scontro e non vogliamo necessariamente vendicarci, ma abbiamo un piano forte per farlo se necessario”. La replica di Trump “Introdurremo dazi reciproci nei confronti di paesi che ci tassano, saremo molto gentili con gli altri paesi». L’annuncio sarà dato in una conferenza nel Rose Garden della Casa Bianca.

Prestito personale

Delibera veloce

 

Le esportazioni della UE incidono per 64,8 miliardi verso gli Usa. L’ Italia ha una quota parte di 7 mld. Lo studio economico in Commissione di 10 giorni fa ha indicato come dazi Usa al 25% peserebbero per lo 0,3% sul Pil dell’eurozona. E il fatto, a questo connesso, ribadito ieri in un’intervista alla radio France Inter, che l’inizio di una guerra commerciale non solo «porterebbe a un calo della crescita nell’eurozona dello 0,3%», ma questo calo sarebbe dello 0,5% se l’Europa applicasse una politica di reciprocità. «Ogni guerra commerciale ha dei perdenti. Nessuno vince», ha sottolineato la Presidente Von der Leyen.

Copyright © – Riproduzione riservata



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Vuoi bloccare la procedura esecutiva?

richiedi il saldo e stralcio