presupposti ed effetti della mancata conferma delle misure protettive


Con ordinanza del 19 febbraio 2025 emessa a seguito dell’archiviazione della composizione negoziata disposta da parte dell’Esperto per ravvisata carenza di buona fede e correttezza nella conduzione delle trattative il Tribunale di Milano ha ritenuto gli fosse ormai precluso di pronunciarsi sulla richiesta di conferma delle misure protettive avanzata successivamente dall’impresa debitrice. Invece, con sentenza di apertura della liquidazione giudiziale del 13 febbraio 2025, il Tribunale di Mantova ha ritenuto di poter vagliare ed accogliere l’istanza presentata da un creditore dell’impresa debitrice che si era vista precedentemente negare dal Tribunale la conferma delle misure protettive stante anche la constatata assenza di prospettive di risanamento della debitrice.


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